Articolo 110 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 109Articolo 111
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13 luglio 1980
Art. 110. (Concorsi)

I concorsi pubblici di reclutamento vertono su prove attitudinali e/o a contenuto tecnico-pratico attinenti alla professionalita' del relativo profilo.
I concorsi interni e le prove pratiche, che possono avere caratteristiche analoghe a quelli esterni, dovranno tendere all'effettivo accertamento del grado di professionalita' del dipendente. Le modalita' ed i programmi di esame saranno regolati con decreto del Ministro per le finanze sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980