Art. 110. (Concorsi)
I concorsi pubblici di reclutamento vertono su prove attitudinali e/o a contenuto tecnico-pratico attinenti alla professionalita' del relativo profilo.
I concorsi interni e le prove pratiche, che possono avere caratteristiche analoghe a quelli esterni, dovranno tendere all'effettivo accertamento del grado di professionalita' del dipendente. Le modalita' ed i programmi di esame saranno regolati con decreto del Ministro per le finanze sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione.
I concorsi pubblici di reclutamento vertono su prove attitudinali e/o a contenuto tecnico-pratico attinenti alla professionalita' del relativo profilo.
I concorsi interni e le prove pratiche, che possono avere caratteristiche analoghe a quelli esterni, dovranno tendere all'effettivo accertamento del grado di professionalita' del dipendente. Le modalita' ed i programmi di esame saranno regolati con decreto del Ministro per le finanze sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione.