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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 10 dicembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 5345/2023 la seguente
S E N T E N Z A tra (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Emanuela Coppola, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via San Pietro n.35, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro Controparte_1
, in persona del l.r.p.t.,
[...]
-resistente contumace- FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.11.2023, parte ricorrente in epigrafe, dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time presso il Supermercato Spaccio Alimentare di Reggio Calabria, adiva l'Intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento dell'aggravamento - nella misura del 12% - dalla malattia professionale già riconosciutagli dall' . CP_1
Nello specifico esponeva quanto segue:
- di essere stata dipendete con mansioni di commessa addetta alle scaffalature e banconista addetta anche ai reparti macelleria e salumeria dall'anno 2001 e fino all'anno 2017;
- che dal 2011 al 2017 aveva svolto la propria attività con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time presso il Supermercato Spaccio Alimentare di RC con sede di lavoro in Reggio Calabria viale A. Moro ed orario di lavoro dal lunedì alla domenica dalle ore 8.30 alle ore 13.30; - che la sua attività consisteva nel caricare i colli contenenti gli alimenti sul carrello, movimentare lo stesso carrello a pieno carico nelle diverse zone del supermercato, e, infine, scaricarlo e riporre i vari prodotti nei diversi scaffali;
nonché movimentare gli alimenti (salumi- carni – etc.) dal bancone frigo all'area destinata al taglio;
- che, dunque, durante la propria attività lavorativa era stata costantemente esposta alla movimentazione di carichi, sviluppando così la patologia al rachide lombare, riconosciutale nell'anno 2016 dall' quale tecnopatia;
CP_1
- che in data 17.12.2013 presentava denuncia all' al fine di ottenere CP_1 il riconoscimento della malattia professionale con inabilità permanente e residuati postumi permanentemente invalidanti, avendole diagnosticato patologia al rachide lombare, archiviata per insufficienza di elementi idonei a giustificare il nesso etiologico;
- che in data 04.11.2016, a seguito di domanda di revisione, l CP_1 riconosceva l'esistenza della malattia professionale con diagnosi di “dorso lombalgia da discopatia lombare ed ernia con radicolopatia”, accertando un danno biologico quantificato nella misura del 7%;
- che in data 17.11.2020 presentava domanda di revisione a seguito di aggravamento delle condizioni cliniche, rigettato in data 27.01.2021;
- che in data 04.07.2023 presentava formale opposizione all , CP_1 rigettata con provvedimento del 13.07.2023, confermando in toto le determinazioni precedentemente assunte. Tutto ciò premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale chiedendo di:
“accertare e dichiarare che a seguito di aggravamento delle condizioni cliniche già accertate e riscontrate in sede di riconoscimento della malattia professionale n°511954321, la ricorrente ha consolidato dei postumi permanentemente invalidanti pari complessivamente al 12% ovvero a quella maggiore o minore percentuale di danno biologico che sarà stabilita in corso di causa e che è, pertanto, in diritto ad avere corrisposta i relativi benefici economici così come individuati e specificati ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n°38\2000; Conseguentemente condannare l' sede Provinciale di Reggio Calabria, in persona del suo Direttore e legale CP_1 rappresentante pro tempore con domicilio in Reggio Calabria - Corso Garibaldi n°635, al pagamento in favore della ricorrente della differenza ancora dovuta a titolo di indennizzo in capitale in ragione del maggior danno biologico accertato, per come sancito ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.Lgs. n°38\2000 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della presentazione della domanda di revisione per aggravamento (17\11\2020) sino all'effettivo soddisfo ovvero da quella diversa data che sarà determinata in corso di causa” vinte le spese di lite, con distrazione. Pur regolarmente citato, l' non si costituiva in giudizio, risultando CP_1 contumace. Istruita mediante l'espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona del ricorrente ed acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' che, benché CP_1 ritualmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.
2. Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. Come anticipato, l'odierna ricorrente, commessa addetta agli scaffali, agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del grado di invalidità nella misura del 12% dovuto all'aggravamento di tutte le patologie sofferte e già diagnosticate e riconosciute dall' . CP_1
Ebbene, osserva il giudicante come l'attività istruttoria svolta abbia restituito un quadro fattuale da cui non emerge la prova dell'aggravamento evocato dalla ricorrente. Invero, come esposto in punto di fatto, la ricorrente ha già ricevuto il pagamento dell'indennizzo in capitale in misura corrispondente al 7%, come risulta dal provvedimento del 04.11.2016, dopodiché, all'esito CP_1 dell'espletato procedimento revisionale a seguito di aggravamento delle condizioni cliniche, l'Istituto, con provvedimento del 27.01.2021, ha confermato la percentuale di danno biologico già riconosciuto pari al 7% (cfr. all.to 3Bis e all.to 5 prod.ne parte ricorrente). Tanto premesso, la consulenza tecnica medico-legale espletata dal dott.
nel corso del giudizio ha accertato che: “Dall'attenta disamina Persona_1 della documentazione presa in rassegna, congiuntamente ai rilievi clinici ed anamnestici raccolti in sede di visita medico legale, si evince che la Signora sia Parte_1 affetta da “Ernie discali L4-L5 ed L5-S1 in soggetto con spondilodiscoartrosi, DM tipo 2, ipertensione arteriosa ed esubero ponderale” e che il nesso etiologico di causalità efficiente tra le affezioni (ernie) e le mansioni svolte dalla periziata sia già stato precedentemente accertato. Quanto all'effettiva stima del danno biologico complessivo residuato, atteso che la voce tabellare da cui dover ascrivere il caso in essere è la 213 delle tabelle allegate al DM 12 luglio 2000 (ovvero: ernia discale lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti- con DB stimabile fino ad un massimo del 12%), visti i rilievi clinici della visita effettuata, la documentazione presa in rassegna e sentito il CTP, può ritenersi congrua a tutt'oggi la percentuale del 7% (sette per cento) già a suo tempo espressa dai sanitari dell'istituto ” (cfr. elaborato peritale CP_1 dep. il 05.10.2025). Il nominato consulente, dunque, dopo una compiuta valutazione della documentazione sanitaria ha concluso allineandosi alla valutazione già espressa dai medici . CP_1
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Pertanto, atteso che la misura riconosciuta dal consulente è analoga a quella riconosciuta dall' e che tale misura è stata -dunque- già liquidata, CP_1 la domanda non può che essere respinta.
3. Nulla sulle spese di lite attesa la contumacia della resistente non soccombente. Le spese di consulenza si pongono a carico dell' , stante la CP_1 dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti e sono liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 che liquida come da separato decreto emesso in pari data. Reggio Calabria, 10.12.2025
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano