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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/06/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2450/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2450/2017 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione alla udienza cartolare del 26 marzo 2025, con concessione alle parti di giorni 60 per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori 20 giorni per quelle di replica, venuti a scadere il 16.06.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di citazione, dall'avv. Francesco Manzo, unitamente al quale elettivamente domicilia in Saviano (Na), al Corso Vittorio Emanuele III n. 144/146;
- OPPONENTE-
E
(C.F./P.I.: 02), in persona del ), in persona del legale Controparte_1 PartitaIVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 19.09.2017, dall'avv. Marco Pesenti, unitamente al quale elettivamente domicilia in Terzigno (Na), alla via n. 74, presso l'avv. Paola Santoro, presso e nello studio dell'avv. Ciro Laviano;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 274/2017 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 26 marzo
2025.
Svolgimento del processo.
1. Con decreto ingiuntivo n. 274 del 3 febbraio 2017 questo Tribunale, su ricorso di Controparte_1 aveva ingiunto a il pagamento della somma complessiva di euro 23.934,29, a Parte_1
P a g . 1 | 7 titolo di capitale residuo ed interessi di mora già scaduti, oltre quelli successivi, dovuti in esecuzione di tre contratti di finanziamento originariamente stipulati con OM Banca S.p.a. e di un contratto di finanziamento stipulato con GO Ducato S.p.a. Era stato, inoltre, chiesto, con riferimento a tale ultimo contratto il pagamento somma in solido con della somma di euro Persona_1
22.917,51.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestiva opposizione soltanto Parte_1 deducendo 1) l'inesistenza della pretesa creditoria per non aver mai richiesto i
[...] finanziamenti sottesi alla richiesta monitoria, in ogni caso manchevole della indicazione degli elementi identificativi dei contratti richiamati;
2) il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce ai contratti de quibus; 3) la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
4)
l'usurarietà degli interessi applicati.
Su tali premesse, ha chiesto, quindi, la revoca del titolo monitorio, vinte le spese di lite con distrazione.
3. Ha resistito all'opposizione controbattendo argomentatamente a ciascun motivo Controparte_1 di “impugnazione” e insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, o, in subordine, per la condanna del al pagamento in suo favore Pt_1 della somma oggetto del titolo monitorio ovvero in quella diversa accertata in corso di causa, con aggravio delle spese del giudizio.
4. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., espletata vanamente la procedura di mediazione obbligatoria, assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa, in assenza di attività istruttoria viva, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 18 febbraio 2020, poi differita dapprima al 24 giugno
2021 e poi al 22 novembre 2022. Indi, nel subentro dello scrivente magistrato (insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022), ne è stato disposto il rinvio d'ufficio alla udienza del 27 giugno 2023 e successivamente, per esigenze di ruolo, al 24 settembre 2024. A tale ultima udienza, ha subito un ulteriore rinvio - per la necessità di garantire la definizione, entro il 30 dicembre 2024, delle cause di iscrizione a ruolo anteriori all'anno 2016 (riassegnate a questo giudice a seguito della ricostituzione del ruolo dopo un periodo di assenza dal lavoro per maternità) in vista del raggiungimento del primo degli obbiettivi del PNRR – alla udienza del 26 marzo 2025, allorquando, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, è stata introitata a sentenza con concessione alle parti del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
P a g . 2 | 7 1. L'opposizione è infondata e va rigettata.
1.1. In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
1.2. Tanto debitamente puntualizzato, va osservato, in via preliminare che inconsistente è l'eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per indeterminatezza della domanda in considerazione della mancata rappresentazione degli elementi identificativi dei contratti di finanziamento richiamati.
Sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha specificato che “in tema di procedimento d'ingiunzione,
i requisiti di forma-contenuto ex artt. 125 e 156, secondo comma, c.p.c., da cui dipende la validità del ricorso, sono quelli necessari a dedurre il credito nell'ambito di una chiara "causa petendi", riconducibile alle condizioni di ammissibilità dettate dall'art. 633 c.p.c. sicché, ove il ricorrente intenda domandare il pagamento di un credito complessivo, derivante dalla somma di più rapporti omogenei, come nel caso di specie, “non è necessario che il ricorso contenga una narrazione specifica relativa a ciascun rapporto e dia conto delle varie componenti dei distinti obblighi azionati, in quanto queste riguardano l'allegazione dei fatti secondari che, per la loro funzione di prova dei P a g . 3 | 7 fatti principali, possono essere indicati pure successivamente, entro i termini di decadenza stabiliti per la trattazione probatoria” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7786 del 27 marzo 2013).
Nella specie, risultano pienamente soddisfatti gli oneri allegatori e probatori incombenti sulla opposta creditrice, avendo quest'ultima specificamente richiamato nel ricorso monitorio ciascuno dei contratti di finanziamento (in totale 4) posti a fondamento della propria pretesa creditoria, offrendoli contestualmente in comunicazione, unitamente al riepilogo contabile di ciascun rapporto e alla documentazione comprovante la titolarità del credito (invero, in alcun modo contestata).
I richiamati documenti contrattuali, tutti sottoscritti, per quanto qui interessa, da , Parte_1 contengono la puntuale indicazione di tutte le condizioni economiche applicate ed accettate dal cliente e del piano rateale di rimborso, così integrando la prova necessaria e sufficiente della certezza, liquidità ed esigibilità del credito (cfr. da ultimo Cass. 2 gennaio 2023, n. 21).
1.3. La validità della documentazione prodotta dalla società creditrice non è scalfita dal disconoscimento posto in essere dall'opponente.
Lo stesso, infatti, deve ritenersi logicamente incompatibile con la contestazione nel merito della sussistenza e validità del rapporto debitorio. Laddove le sottoscrizioni non fossero state apposte effettivamente dal , infatti, lo stesso non avrebbe avuto alcun interesse né titolo a discettare Pt_1 nel merito della validità del rapporto debitorio. L'avere discusso nel merito del rapporto debitorio appare condotta logicamente incompatibile con l'operato disconoscimento, che deve pertanto ritenersi superato dalla linea difensiva seguita dall' opponente nel merito (cfr. Cass. n. 12448/2012).
Del resto, la tesi della effettiva sottoscrizione dei contratti di finanziamento de quibus da parte dell' odierno opponente appare in aggiunta corroborata dagli ulteriori elementi in atti, quali la evidente similitudine tra le firme impresse sui documenti disconosciuti e quella apposta in calce al mandato alle liti conferito all'avv. Francesco Manzo ed il possesso, altrimenti ingiustificato, da parte dell'istituto finanziario della patente di guida, della carta di identità, della tessera sanitaria e della busta paga del . Pt_1
A tanto aggiungasi, ove ve ne fosse bisogno, che il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce ai contratti di finanziamento è pure inconciliabile con il documentato rimborso parziale delle rate di finanziamento (in parte peraltro avvenuto con addebito diretto su un conto corrente a lui intestato). Del resto, l'opponente, che non ha mai negato di aver ricevuto le lettere raccomandate di cessione del credito e costituzione in mora inviategli dall'opposta, non le ha in alcun modo contestate, come sarebbe stato ragionevole qualora davvero non avesse chiesto i finanziamenti di cui in questa sede viene domandata la restituzione. Vieppiù, l'opposta ha depositato in atti la richiesta avanzata dal
P a g . 4 | 7 di estinzione anticipata del contratto di finanziamento stipulato con GO ed una successiva Pt_1 proposta transattiva, condotte che inconfutabilmente dimostrato il pacifico riconoscimento dei contratti in questa sede impugnati.
Ora, la ratio del potere conferito alla parte ex art. 214 c.p.c. di disconoscere la scrittura presuppone che la stessa non sia stata già riconosciuta, sia pure tacitamente. Pertanto, qualora la parte, prima del giudizio abbia dato volontariamente esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale è da ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente. La giurisprudenza di legittimità è unanime sul punto: “la parte che abbia, anche tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza che, ove ciò avvenga (in spregio a elementari principi di correttezza e buona fede), la controparte sia tenuta a chiederne la verificazione” (Cass. n.
10849/2012; Cass. n. 25047/2009; Cass. n. 18748/2004).
In definitiva, l'inefficacia dell'operato disconoscimento e comunque la sua palese infondatezza assorbono qualunque discettazione in ordine alla ritualità del deposito degli originali da parte dell'opposta, risultano superflua alla luce di tutte le esposte considerazioni la pur chiesta verificazione delle scritture.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass. n. 20533/2023; 32169/2022; n. 16383/2017; n. 8272/2012).
1.5. Viceversa, a fronte della completa documentazione prodotta dalla opposta e delle argomentazioni analiticamente sviluppate nella comparsa di costituzione in ordine alla esatta determinazione del quantum preteso in restituzione, le contestazioni dell'opponente circa l'usurarietà dei tassi di interesse applicati si appalesano del tutto generiche, risolvendosi le stesse in meri richiami alla normativa astrattamente applicabile senza alcuna attinenza al caso concreto. In particolare, con riferimento all'usura non può farsi a meno di evidenziare come non sia stato neppure dedotto quale fosse il tasso soglia ratione temporis applicabile al momento della stipula del contratto, né in che misura lo stesso sarebbe stato travalicato e tantomeno se la censura si riferisca agli interessi corrispettivi ovvero a quelli moratori.
Tali considerazioni hanno fondato la valutazione di inammissibilità di una CTU contabile.
Ed infatti, alla genericità o al difetto delle contestazioni addotte da parte attrice non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di P a g . 5 | 7 esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare, si rileva che la regola di riparto dell'onere della prova, comporta che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass Sez Unite S. 19597 del 18.09.2020).
In sostanza, la parte che deduca l'illegittimità dell'applicazione degli interessi passivi, nonché
l'illegittima capitalizzazione degli interessi maturati, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, sicché ad esempio non è stata ritenuta sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile
(Cassa. Sez 6, ord 2311 del 30.01.2018).
La contestazione, dunque, non può essere generica, né ovviamente fondata su criteri errati in diritto, ed in mancanza di idonea contestazione non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.
2. In definitiva, l'esito sfavorevole di tutti i motivi di opposizione giustifica il suo rigetto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere munito della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.). Alla liquidazione delle stesse si provvede, in assenza del deposito della specifica notula da parte del patrono della parte opposta vittoriosa, come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, così come modificato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le cause di valore compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00 (così determinato in base all'ammontare del credito ingiunto), applicati i parametri minimi, in ragione della semplicità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 274/2017, emesso da questo Tribunale in data
3.02.2017 (all'esito del procedimento n.r.g. 764/2017), notificato il 15.02.2017, così provvede:
P a g . 6 | 7 1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna , alla rifusione in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per quella istruttoria ed euro 851,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e
CPA, come per legge.
Così deciso in Nola, il 27/06/2026
Il Giudice dott. ssa Donatella Cennamo
P a g . 7 | 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2450/2017 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione alla udienza cartolare del 26 marzo 2025, con concessione alle parti di giorni 60 per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori 20 giorni per quelle di replica, venuti a scadere il 16.06.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di citazione, dall'avv. Francesco Manzo, unitamente al quale elettivamente domicilia in Saviano (Na), al Corso Vittorio Emanuele III n. 144/146;
- OPPONENTE-
E
(C.F./P.I.: 02), in persona del ), in persona del legale Controparte_1 PartitaIVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 19.09.2017, dall'avv. Marco Pesenti, unitamente al quale elettivamente domicilia in Terzigno (Na), alla via n. 74, presso l'avv. Paola Santoro, presso e nello studio dell'avv. Ciro Laviano;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 274/2017 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 26 marzo
2025.
Svolgimento del processo.
1. Con decreto ingiuntivo n. 274 del 3 febbraio 2017 questo Tribunale, su ricorso di Controparte_1 aveva ingiunto a il pagamento della somma complessiva di euro 23.934,29, a Parte_1
P a g . 1 | 7 titolo di capitale residuo ed interessi di mora già scaduti, oltre quelli successivi, dovuti in esecuzione di tre contratti di finanziamento originariamente stipulati con OM Banca S.p.a. e di un contratto di finanziamento stipulato con GO Ducato S.p.a. Era stato, inoltre, chiesto, con riferimento a tale ultimo contratto il pagamento somma in solido con della somma di euro Persona_1
22.917,51.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestiva opposizione soltanto Parte_1 deducendo 1) l'inesistenza della pretesa creditoria per non aver mai richiesto i
[...] finanziamenti sottesi alla richiesta monitoria, in ogni caso manchevole della indicazione degli elementi identificativi dei contratti richiamati;
2) il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce ai contratti de quibus; 3) la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
4)
l'usurarietà degli interessi applicati.
Su tali premesse, ha chiesto, quindi, la revoca del titolo monitorio, vinte le spese di lite con distrazione.
3. Ha resistito all'opposizione controbattendo argomentatamente a ciascun motivo Controparte_1 di “impugnazione” e insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, o, in subordine, per la condanna del al pagamento in suo favore Pt_1 della somma oggetto del titolo monitorio ovvero in quella diversa accertata in corso di causa, con aggravio delle spese del giudizio.
4. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., espletata vanamente la procedura di mediazione obbligatoria, assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa, in assenza di attività istruttoria viva, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 18 febbraio 2020, poi differita dapprima al 24 giugno
2021 e poi al 22 novembre 2022. Indi, nel subentro dello scrivente magistrato (insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022), ne è stato disposto il rinvio d'ufficio alla udienza del 27 giugno 2023 e successivamente, per esigenze di ruolo, al 24 settembre 2024. A tale ultima udienza, ha subito un ulteriore rinvio - per la necessità di garantire la definizione, entro il 30 dicembre 2024, delle cause di iscrizione a ruolo anteriori all'anno 2016 (riassegnate a questo giudice a seguito della ricostituzione del ruolo dopo un periodo di assenza dal lavoro per maternità) in vista del raggiungimento del primo degli obbiettivi del PNRR – alla udienza del 26 marzo 2025, allorquando, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, è stata introitata a sentenza con concessione alle parti del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
P a g . 2 | 7 1. L'opposizione è infondata e va rigettata.
1.1. In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
1.2. Tanto debitamente puntualizzato, va osservato, in via preliminare che inconsistente è l'eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per indeterminatezza della domanda in considerazione della mancata rappresentazione degli elementi identificativi dei contratti di finanziamento richiamati.
Sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha specificato che “in tema di procedimento d'ingiunzione,
i requisiti di forma-contenuto ex artt. 125 e 156, secondo comma, c.p.c., da cui dipende la validità del ricorso, sono quelli necessari a dedurre il credito nell'ambito di una chiara "causa petendi", riconducibile alle condizioni di ammissibilità dettate dall'art. 633 c.p.c. sicché, ove il ricorrente intenda domandare il pagamento di un credito complessivo, derivante dalla somma di più rapporti omogenei, come nel caso di specie, “non è necessario che il ricorso contenga una narrazione specifica relativa a ciascun rapporto e dia conto delle varie componenti dei distinti obblighi azionati, in quanto queste riguardano l'allegazione dei fatti secondari che, per la loro funzione di prova dei P a g . 3 | 7 fatti principali, possono essere indicati pure successivamente, entro i termini di decadenza stabiliti per la trattazione probatoria” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7786 del 27 marzo 2013).
Nella specie, risultano pienamente soddisfatti gli oneri allegatori e probatori incombenti sulla opposta creditrice, avendo quest'ultima specificamente richiamato nel ricorso monitorio ciascuno dei contratti di finanziamento (in totale 4) posti a fondamento della propria pretesa creditoria, offrendoli contestualmente in comunicazione, unitamente al riepilogo contabile di ciascun rapporto e alla documentazione comprovante la titolarità del credito (invero, in alcun modo contestata).
I richiamati documenti contrattuali, tutti sottoscritti, per quanto qui interessa, da , Parte_1 contengono la puntuale indicazione di tutte le condizioni economiche applicate ed accettate dal cliente e del piano rateale di rimborso, così integrando la prova necessaria e sufficiente della certezza, liquidità ed esigibilità del credito (cfr. da ultimo Cass. 2 gennaio 2023, n. 21).
1.3. La validità della documentazione prodotta dalla società creditrice non è scalfita dal disconoscimento posto in essere dall'opponente.
Lo stesso, infatti, deve ritenersi logicamente incompatibile con la contestazione nel merito della sussistenza e validità del rapporto debitorio. Laddove le sottoscrizioni non fossero state apposte effettivamente dal , infatti, lo stesso non avrebbe avuto alcun interesse né titolo a discettare Pt_1 nel merito della validità del rapporto debitorio. L'avere discusso nel merito del rapporto debitorio appare condotta logicamente incompatibile con l'operato disconoscimento, che deve pertanto ritenersi superato dalla linea difensiva seguita dall' opponente nel merito (cfr. Cass. n. 12448/2012).
Del resto, la tesi della effettiva sottoscrizione dei contratti di finanziamento de quibus da parte dell' odierno opponente appare in aggiunta corroborata dagli ulteriori elementi in atti, quali la evidente similitudine tra le firme impresse sui documenti disconosciuti e quella apposta in calce al mandato alle liti conferito all'avv. Francesco Manzo ed il possesso, altrimenti ingiustificato, da parte dell'istituto finanziario della patente di guida, della carta di identità, della tessera sanitaria e della busta paga del . Pt_1
A tanto aggiungasi, ove ve ne fosse bisogno, che il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce ai contratti di finanziamento è pure inconciliabile con il documentato rimborso parziale delle rate di finanziamento (in parte peraltro avvenuto con addebito diretto su un conto corrente a lui intestato). Del resto, l'opponente, che non ha mai negato di aver ricevuto le lettere raccomandate di cessione del credito e costituzione in mora inviategli dall'opposta, non le ha in alcun modo contestate, come sarebbe stato ragionevole qualora davvero non avesse chiesto i finanziamenti di cui in questa sede viene domandata la restituzione. Vieppiù, l'opposta ha depositato in atti la richiesta avanzata dal
P a g . 4 | 7 di estinzione anticipata del contratto di finanziamento stipulato con GO ed una successiva Pt_1 proposta transattiva, condotte che inconfutabilmente dimostrato il pacifico riconoscimento dei contratti in questa sede impugnati.
Ora, la ratio del potere conferito alla parte ex art. 214 c.p.c. di disconoscere la scrittura presuppone che la stessa non sia stata già riconosciuta, sia pure tacitamente. Pertanto, qualora la parte, prima del giudizio abbia dato volontariamente esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale è da ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente. La giurisprudenza di legittimità è unanime sul punto: “la parte che abbia, anche tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza che, ove ciò avvenga (in spregio a elementari principi di correttezza e buona fede), la controparte sia tenuta a chiederne la verificazione” (Cass. n.
10849/2012; Cass. n. 25047/2009; Cass. n. 18748/2004).
In definitiva, l'inefficacia dell'operato disconoscimento e comunque la sua palese infondatezza assorbono qualunque discettazione in ordine alla ritualità del deposito degli originali da parte dell'opposta, risultano superflua alla luce di tutte le esposte considerazioni la pur chiesta verificazione delle scritture.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass. n. 20533/2023; 32169/2022; n. 16383/2017; n. 8272/2012).
1.5. Viceversa, a fronte della completa documentazione prodotta dalla opposta e delle argomentazioni analiticamente sviluppate nella comparsa di costituzione in ordine alla esatta determinazione del quantum preteso in restituzione, le contestazioni dell'opponente circa l'usurarietà dei tassi di interesse applicati si appalesano del tutto generiche, risolvendosi le stesse in meri richiami alla normativa astrattamente applicabile senza alcuna attinenza al caso concreto. In particolare, con riferimento all'usura non può farsi a meno di evidenziare come non sia stato neppure dedotto quale fosse il tasso soglia ratione temporis applicabile al momento della stipula del contratto, né in che misura lo stesso sarebbe stato travalicato e tantomeno se la censura si riferisca agli interessi corrispettivi ovvero a quelli moratori.
Tali considerazioni hanno fondato la valutazione di inammissibilità di una CTU contabile.
Ed infatti, alla genericità o al difetto delle contestazioni addotte da parte attrice non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di P a g . 5 | 7 esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare, si rileva che la regola di riparto dell'onere della prova, comporta che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass Sez Unite S. 19597 del 18.09.2020).
In sostanza, la parte che deduca l'illegittimità dell'applicazione degli interessi passivi, nonché
l'illegittima capitalizzazione degli interessi maturati, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, sicché ad esempio non è stata ritenuta sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile
(Cassa. Sez 6, ord 2311 del 30.01.2018).
La contestazione, dunque, non può essere generica, né ovviamente fondata su criteri errati in diritto, ed in mancanza di idonea contestazione non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.
2. In definitiva, l'esito sfavorevole di tutti i motivi di opposizione giustifica il suo rigetto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere munito della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.). Alla liquidazione delle stesse si provvede, in assenza del deposito della specifica notula da parte del patrono della parte opposta vittoriosa, come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, così come modificato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le cause di valore compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00 (così determinato in base all'ammontare del credito ingiunto), applicati i parametri minimi, in ragione della semplicità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 274/2017, emesso da questo Tribunale in data
3.02.2017 (all'esito del procedimento n.r.g. 764/2017), notificato il 15.02.2017, così provvede:
P a g . 6 | 7 1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna , alla rifusione in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per quella istruttoria ed euro 851,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e
CPA, come per legge.
Così deciso in Nola, il 27/06/2026
Il Giudice dott. ssa Donatella Cennamo
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