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Sentenza 28 marzo 2023
Sentenza 28 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2023, n. 12995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12995 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SC EO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AR RE BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Giovanni DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria depositata, nell'interesse del ricorrente, dall'avvocato Angelo LEONE, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12995 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 10/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto TE OT, quale amministratore unico, dal 15/09/2010 al fallimento, intervenuto con sentenza del 31/10/2012, della società Irium Elettromeccanica s.r.I., responsabile di bancarotta documentale fraudolenta e per aggravamento doloso del fallimento per effetto di operazioni dolose (ad eccezione delle operazi .oni dolose sub specie di bancarotta fiscale di cui al punto 2 n. 2 dell'imputazione, per cui è stato assolto dal Tribunale per non aver commesso il fatto). 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Angelo Leone, che svolge tre motivi. 2.1. Erronea interpretazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo generico proprio della bancarotta contestata, fondato sulla mera assunzione della carica di rappresentanza legale dell'ente, ma in assenza di significativi atti gestori, d'altro canto, inesistenti stante la completa inattività della società già al momento della assunzione della carica da parte del ricorrente. Nell'impossibilità di enucleare elementi fattuali sintomatici della fraudolenza, il reato doveva essere riqualificato ai sensi dell'art. 217 L.F. dal momento che le omissioni riscontrate sono espressione di mera trascuratezza. In tal senso, vengono valorizzate anche le precarie condizioni di salute in cui il ricorrente versava nel periodo in esame, come documentato in atti, e le conformi conclusioni rassegnate dal procuratore Generale della Corte di appello, e si stigmatizza la motivazione apodittica resa in punto di qualificazione giuridica dalla Corte territoriale. 2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo e il terzo motivo, che attingono il trattamento sanzionatorio, sia con riguardo al riconoscimento della recidiva reiterata, sostenendosi che la sentenza impugnata non avrebbe individuato gli elementi di fatto sintomatici della maggiore pericolosità, atteso che il ricorrente annovera precedenti non specifici e risalenti, anche in tal caso richiamando le conformi conclusioni del P.G., sia con riferimento al giudizio di equivalenza della circostanze, fondato inammissibilmente sul legittimo esercizio del diritto al silenzio da parte dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1.Come premesso, il ricorrente è stato ritenuto responsabile di concorso doloso nell'aggravamento del dissesto della fallita e in bancarotta documentale fraudolenta, nella specie, per concorso nella sottrazione delle scritture contabili relative al periodo anteriore al suo ingresso in società, in ordine alle quali era, infatti, emersa la loro tenuta durante la amministrazione precedente, tanto che ne venne denunciato il furto;
inoltre, al OT è contestato di avere volontariamente omesso di istituire le scritture, durante la sua amministrazione;
e, in effetti, agli organi fallimentari egli non consegnò alcuna documentazione contabile. 2 1.1.Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'ingresso nella società del OT - del tutto sprovvisto di competenze imprenditoriali e di disponibilità economiche - avvenne in un momento ( 2010), in cui già da tempo la società aveva mostrato la sua crisi, aveva perso l'intero capitale sociale, ed era stata svuotata di beni, mezzi e personale;
l'acquisto della società fu, in realtà fittizio, non essendo stato versato il prezzo;
la denuncia di furto delle scritture contabili, poco prima della cessione della società al OT, fu certamente falsa e finalizzata a impedire la ricostruzione delle vicende societarie, caratterizzata anche da anomali investimenti immobiliari, del tutto incoerenti con l'oggetto sociale. 1.2. I giudici di merito hanno, quindi, enucleato, quali indici di fraudolenza, il simulato trasferimento della sede, elusivo e strumentale, non sorretto da alcun progetto né prospettiva imprenditoriale, per una società da tempo decotta, priva di risorse di ogni genere;
la messinscena del furto della documentazione contabile;
la cessione delle quote al OT, che assunse anche la carica di amministratore, cessione, come detto, fittizia e strumentale al disegno di abbandonare definitivamente la fallita, oramai inattiva e priva di mezzi da tempo, in uno stato limbico finalizzato ad allontanare il fallimento dalla gestione Saccia, durante il quale si incrementò l'esposizione debitoria verso l'ER ( cfr. sentenza del Tribunale pg. 10). 1.3. Come si è visto, le critiche difensive si appuntano sul profilo soggettivo del reato. f E, tuttavia, le doglianze sono infondate, dal momento che risulta correttamente condotto lo t' scrutinio dell'elemento soggettivo da parte dei giudici di merito che, come si è poc'anzi ricordato, hanno individuato precisi indici significativi della condotta volontaria posta in essere dal OT in frode ai creditori, riconoscendo che egli acquisì, senza pagare alcun prezzo, una società che sapeva essere del tutto svuotata e inattiva, oltre che priva di qualsiasi realistico progetto di rilancio, aderendo consapevolmente alla scelta del precedente amministratore di sottrarre le scritture contabili, che mai gli vennero consegnate, a fronte di una tanto anomala denuncia di furto ( cfr. sul punto la puntuale ricostruzione del Tribunale), ma che neppure mai istituì, pur essendovi tenuto in ragione del ruolo formale assunto. 1.4. Va, dunque, ricordato che, in tema di reati fallimentari, nella giurisprudenza di questa Corte, l'art. 216 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 contempla, nel numero 2 del primo comma, due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale alternative. La prima (sottrazione, distruzione e falsificazione parziale o totale di libri o altre scritture contabili) richiede il dolo specifico, mentre per la seconda (tenuta dei libri e delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) è sufficiente il dolo generico (con indirizzo costante affermato da Sez. 5, n. 6148 del 19/12/1986 (dep. 1987) Rv. 175959, conf., per tutte, Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611). Per la ipotesi c.d. "generale", la legge prevede, dunque, solo il dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro, necessaria la specifica 3 volontà di impedire quella ricostruzione (per tutte, Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ) ,Rv. 258881). In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico (Sez. 5 n. 13701/1994, n.m.). In sintesi, si ritiene che l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari dell'impresa costituisca una connotazione modale della condotta oggetto di incriminazione, ritenendosi cioè tipici solo quei comportamenti che si risolvano in una oggettiva compromissione della utile e immediata fruizione dei dati contabili d3 parte degli organi fallimentari (Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010 Rv. 247444). Altro è l'elemento psicologico che viene in rilievo nelle ipotesi di c.d. bancarotta documentale specifica, in relazione alle quali si richiede, piuttosto, il dolo specifico, configurato dalla locuzione "con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori". L'utilizzo della disgiuntiva tra le ipotesi che integrano il dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarotta documentale specifica ha fatto ritenere che, accanto allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (animus nocendi) sia contemplato, alternativamente, lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto ( animus lucrandi), sicchè la prova di uno dei due diversi intenti è sufficiente all'affermazione di responsabilità ( Sez. 5 n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611; Sez. 5 n. 18634 del 01/12/2017, Rv. 269904; Sez. 5 n. 17084 del 09/12/2014 , dep. 2015, rv. 263242): pertanto, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, primo comma n. 2 prima parte della legge fallimentare, è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Va aggiunto - perché qui rilevante - che, per costante insegnamento di questa Corte, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili - anche temporanea - deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216, comma 1, n. 2 Legge Fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a "fortiori" ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa. Si è, peraltro, ripetutamente precisato come ciò non consenta, ai fini dell'individuazione dell'elemento soggettivo, di ricondurre la condotta di omessa tenuta a quella testè descritta, dovendosi invece ritenere che l'omessa tenuta della contabilità interna integri gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 Legge Fall, e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 252992; conf. Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Rv. 262915; Sez. 5 n. 18320 del 07/11/2019 (dep. 2020 ) Rv. 279179). Il dolo richiesto per la sussistenza del reato in tal caso 4 non è, dunque, quello generico sufficiente a supportare la condotta di tenuta fraudolenta, bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per soppressione descritto nella prima parte dell'incriminazione in oggetto, ovvero che la condotta sia supportata dal fine di recare pregiudizio ai creditori. (Sez. 5 n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650 ; conf. Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020 Rv. 279838 ). E', cioè, necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo, la condotta, nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, quale fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che - lo si ripete - integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez.
5 - n. 26379 del 05/03/2019 Rv. 276650 ) 1.5. Se queste sono le coordinate che devono guidare il presente scrutinio di legittimità, è del tutto evidente come nulla di tutto ciò è accaduto nel caso di specie, in cui, invece, per un verso, la documentazione contabile istituita dal precedente amministratore è stata sottratta volontariamente, per come ricostruito dai giudici di merito, alla curatela fallimentare, nel consapevole concorso del OT, il quale, per altro verso, durante la sua gestione, ne omise del tutto l'istituzione. L'elemento soggettivo che viene, dunque, qui in rilievo, secondo le coordinate ermeneutiche che si sono richiamate, è quello del dolo specifico, con riguardo a entrambe le condotte di bancarotta fraudolenta documentale ascritte al ricorrente. E tale elemento risulta adeguatamente posto in rilievo dai giudici di merito evocando la presenza di segnali significativi di allarme, nonché il grado di anormalità di questi sintomi, considerando come OT acquistò le quote della fallita e ne assunse la amministrazione contro ogni logica imprenditoriale e contro ogni proprio interesse. piuttosto, traendo dalle descritte circostanze il convincimento che egli fosse bene inteso con i Saccia allo scopo di allontanare e disperdere dalla precedente gestione le conseguenti responsabilità anche penali, ponendosi con loro in continuità. E' questo il necessario e corretto ragionamento inferenziale c:ondotto nelle sedi di merito, in base al quale, senza incorrere in evidenti illogicità i Giudici si sono convinti che il OT fosse ben conscio fin dal primo momento - quando accettò di acquisire formalmente, quanto fittiziamente, una società di fatto non operativa e totalmente priva di beni - della artata sottrazione delle scritture contabili tenute dal precedente amministratore, il quale decise di farle sparire presentando una falsa denuncia di furto, e, altrettanto scienternente, decise di non istituirle per il futuro, perseguendo, unitamente alla Saccia, la finalità di impedire la ricostruzione della vita della società fallita con lo specifico intento di frodare i creditori. Come afferma la Corte di appello, in ragione del contesto di fittizietà della cessione delle quote, "è evidente che la sua condotta è stata finalizzata ad allontanare la gestione Saccia per disperderne le gravi responsabilità e, quindi, egli, deliberatamente non ha istituito la contabilità per recare danno ai creditori". 1.6. Con ciò evidentemente escludendo la possibile, invocata, riqualificazione del fatto quale bancarotta semplice, valendo quanto correttamente osservato dal Tribunale ( e richiamato dalla 5 Il Presidente RA AB , Depositato in Cancellerie Corte di appello), ovvero che, qui, non si trattò dell'ipotesi di bancarotta semplice, prospettata dalla Difesa, ma di quella fraudolenta equivalente a quell'a della distruzione o sottrazione della contabilità allo stesso scopo, giacchè "Il OT non istituì a bella posta la contabilità: non per trascuratezza o negligenza, muovendo dal rilievo della non operatività della società, ma allo scopo di recare pregiudizio ai creditori" (Tribunale pg. 19). 1.7. Né vale la prospettazione delle condizioni di salute del OT - che gli avrebbero impedito di prendersi contro della gestione della società - giacchè sul punto hanno già replicato i giudici di merito, osservando che il OT "sfruttò callidamente alcune effettive, ma non gravi, brevi degenze per rappresentarsi in malafede come invalido e in gravi condizioni per tempi lunghissimi". Insistere nel perseguire una diversa interpretazione dei fatti e delle prove espone la doglianza al vizio di a-specificità c.d. estrinseca, per omesso confronto con la motivazione della sentenza impugnata ( Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 2. Sono infondati, in modo manifesto, gli altri due motivi che attingono il trattamento sanzionatorio, giacchè, anche in tal caso, il ricorrente omette il dovuto confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che, per giustificare la ravvisata recidiva reiterata, ha fatto riferimento ai precedenti anche recenti per resistenza a pubblico ufficiale emergenti dal certificato penale;
quanto al ritenuto giudizio di equivalenza delle circostanze, si è correttamente fondata sul comportamento processuale dell'imputato e sulla gravità dei fatti. Trattasi di valutazioni di tipo discrezionali rimesse al giudice di merito che, ove argomentate congruamente e senza evidenti fratture logiche, resistono al vaglio dei legittimità.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Fosì deciso il 10 febbraio 2023 I Il consigliere estensore AR RE,LM
udita la relazione svolta dal consigliere AR RE BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Giovanni DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria depositata, nell'interesse del ricorrente, dall'avvocato Angelo LEONE, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12995 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 10/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto TE OT, quale amministratore unico, dal 15/09/2010 al fallimento, intervenuto con sentenza del 31/10/2012, della società Irium Elettromeccanica s.r.I., responsabile di bancarotta documentale fraudolenta e per aggravamento doloso del fallimento per effetto di operazioni dolose (ad eccezione delle operazi .oni dolose sub specie di bancarotta fiscale di cui al punto 2 n. 2 dell'imputazione, per cui è stato assolto dal Tribunale per non aver commesso il fatto). 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Angelo Leone, che svolge tre motivi. 2.1. Erronea interpretazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo generico proprio della bancarotta contestata, fondato sulla mera assunzione della carica di rappresentanza legale dell'ente, ma in assenza di significativi atti gestori, d'altro canto, inesistenti stante la completa inattività della società già al momento della assunzione della carica da parte del ricorrente. Nell'impossibilità di enucleare elementi fattuali sintomatici della fraudolenza, il reato doveva essere riqualificato ai sensi dell'art. 217 L.F. dal momento che le omissioni riscontrate sono espressione di mera trascuratezza. In tal senso, vengono valorizzate anche le precarie condizioni di salute in cui il ricorrente versava nel periodo in esame, come documentato in atti, e le conformi conclusioni rassegnate dal procuratore Generale della Corte di appello, e si stigmatizza la motivazione apodittica resa in punto di qualificazione giuridica dalla Corte territoriale. 2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo e il terzo motivo, che attingono il trattamento sanzionatorio, sia con riguardo al riconoscimento della recidiva reiterata, sostenendosi che la sentenza impugnata non avrebbe individuato gli elementi di fatto sintomatici della maggiore pericolosità, atteso che il ricorrente annovera precedenti non specifici e risalenti, anche in tal caso richiamando le conformi conclusioni del P.G., sia con riferimento al giudizio di equivalenza della circostanze, fondato inammissibilmente sul legittimo esercizio del diritto al silenzio da parte dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1.Come premesso, il ricorrente è stato ritenuto responsabile di concorso doloso nell'aggravamento del dissesto della fallita e in bancarotta documentale fraudolenta, nella specie, per concorso nella sottrazione delle scritture contabili relative al periodo anteriore al suo ingresso in società, in ordine alle quali era, infatti, emersa la loro tenuta durante la amministrazione precedente, tanto che ne venne denunciato il furto;
inoltre, al OT è contestato di avere volontariamente omesso di istituire le scritture, durante la sua amministrazione;
e, in effetti, agli organi fallimentari egli non consegnò alcuna documentazione contabile. 2 1.1.Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'ingresso nella società del OT - del tutto sprovvisto di competenze imprenditoriali e di disponibilità economiche - avvenne in un momento ( 2010), in cui già da tempo la società aveva mostrato la sua crisi, aveva perso l'intero capitale sociale, ed era stata svuotata di beni, mezzi e personale;
l'acquisto della società fu, in realtà fittizio, non essendo stato versato il prezzo;
la denuncia di furto delle scritture contabili, poco prima della cessione della società al OT, fu certamente falsa e finalizzata a impedire la ricostruzione delle vicende societarie, caratterizzata anche da anomali investimenti immobiliari, del tutto incoerenti con l'oggetto sociale. 1.2. I giudici di merito hanno, quindi, enucleato, quali indici di fraudolenza, il simulato trasferimento della sede, elusivo e strumentale, non sorretto da alcun progetto né prospettiva imprenditoriale, per una società da tempo decotta, priva di risorse di ogni genere;
la messinscena del furto della documentazione contabile;
la cessione delle quote al OT, che assunse anche la carica di amministratore, cessione, come detto, fittizia e strumentale al disegno di abbandonare definitivamente la fallita, oramai inattiva e priva di mezzi da tempo, in uno stato limbico finalizzato ad allontanare il fallimento dalla gestione Saccia, durante il quale si incrementò l'esposizione debitoria verso l'ER ( cfr. sentenza del Tribunale pg. 10). 1.3. Come si è visto, le critiche difensive si appuntano sul profilo soggettivo del reato. f E, tuttavia, le doglianze sono infondate, dal momento che risulta correttamente condotto lo t' scrutinio dell'elemento soggettivo da parte dei giudici di merito che, come si è poc'anzi ricordato, hanno individuato precisi indici significativi della condotta volontaria posta in essere dal OT in frode ai creditori, riconoscendo che egli acquisì, senza pagare alcun prezzo, una società che sapeva essere del tutto svuotata e inattiva, oltre che priva di qualsiasi realistico progetto di rilancio, aderendo consapevolmente alla scelta del precedente amministratore di sottrarre le scritture contabili, che mai gli vennero consegnate, a fronte di una tanto anomala denuncia di furto ( cfr. sul punto la puntuale ricostruzione del Tribunale), ma che neppure mai istituì, pur essendovi tenuto in ragione del ruolo formale assunto. 1.4. Va, dunque, ricordato che, in tema di reati fallimentari, nella giurisprudenza di questa Corte, l'art. 216 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 contempla, nel numero 2 del primo comma, due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale alternative. La prima (sottrazione, distruzione e falsificazione parziale o totale di libri o altre scritture contabili) richiede il dolo specifico, mentre per la seconda (tenuta dei libri e delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) è sufficiente il dolo generico (con indirizzo costante affermato da Sez. 5, n. 6148 del 19/12/1986 (dep. 1987) Rv. 175959, conf., per tutte, Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611). Per la ipotesi c.d. "generale", la legge prevede, dunque, solo il dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro, necessaria la specifica 3 volontà di impedire quella ricostruzione (per tutte, Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ) ,Rv. 258881). In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico (Sez. 5 n. 13701/1994, n.m.). In sintesi, si ritiene che l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari dell'impresa costituisca una connotazione modale della condotta oggetto di incriminazione, ritenendosi cioè tipici solo quei comportamenti che si risolvano in una oggettiva compromissione della utile e immediata fruizione dei dati contabili d3 parte degli organi fallimentari (Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010 Rv. 247444). Altro è l'elemento psicologico che viene in rilievo nelle ipotesi di c.d. bancarotta documentale specifica, in relazione alle quali si richiede, piuttosto, il dolo specifico, configurato dalla locuzione "con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori". L'utilizzo della disgiuntiva tra le ipotesi che integrano il dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarotta documentale specifica ha fatto ritenere che, accanto allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (animus nocendi) sia contemplato, alternativamente, lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto ( animus lucrandi), sicchè la prova di uno dei due diversi intenti è sufficiente all'affermazione di responsabilità ( Sez. 5 n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611; Sez. 5 n. 18634 del 01/12/2017, Rv. 269904; Sez. 5 n. 17084 del 09/12/2014 , dep. 2015, rv. 263242): pertanto, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, primo comma n. 2 prima parte della legge fallimentare, è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Va aggiunto - perché qui rilevante - che, per costante insegnamento di questa Corte, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili - anche temporanea - deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216, comma 1, n. 2 Legge Fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a "fortiori" ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa. Si è, peraltro, ripetutamente precisato come ciò non consenta, ai fini dell'individuazione dell'elemento soggettivo, di ricondurre la condotta di omessa tenuta a quella testè descritta, dovendosi invece ritenere che l'omessa tenuta della contabilità interna integri gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 Legge Fall, e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 252992; conf. Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Rv. 262915; Sez. 5 n. 18320 del 07/11/2019 (dep. 2020 ) Rv. 279179). Il dolo richiesto per la sussistenza del reato in tal caso 4 non è, dunque, quello generico sufficiente a supportare la condotta di tenuta fraudolenta, bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per soppressione descritto nella prima parte dell'incriminazione in oggetto, ovvero che la condotta sia supportata dal fine di recare pregiudizio ai creditori. (Sez. 5 n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650 ; conf. Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020 Rv. 279838 ). E', cioè, necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo, la condotta, nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, quale fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che - lo si ripete - integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez.
5 - n. 26379 del 05/03/2019 Rv. 276650 ) 1.5. Se queste sono le coordinate che devono guidare il presente scrutinio di legittimità, è del tutto evidente come nulla di tutto ciò è accaduto nel caso di specie, in cui, invece, per un verso, la documentazione contabile istituita dal precedente amministratore è stata sottratta volontariamente, per come ricostruito dai giudici di merito, alla curatela fallimentare, nel consapevole concorso del OT, il quale, per altro verso, durante la sua gestione, ne omise del tutto l'istituzione. L'elemento soggettivo che viene, dunque, qui in rilievo, secondo le coordinate ermeneutiche che si sono richiamate, è quello del dolo specifico, con riguardo a entrambe le condotte di bancarotta fraudolenta documentale ascritte al ricorrente. E tale elemento risulta adeguatamente posto in rilievo dai giudici di merito evocando la presenza di segnali significativi di allarme, nonché il grado di anormalità di questi sintomi, considerando come OT acquistò le quote della fallita e ne assunse la amministrazione contro ogni logica imprenditoriale e contro ogni proprio interesse. piuttosto, traendo dalle descritte circostanze il convincimento che egli fosse bene inteso con i Saccia allo scopo di allontanare e disperdere dalla precedente gestione le conseguenti responsabilità anche penali, ponendosi con loro in continuità. E' questo il necessario e corretto ragionamento inferenziale c:ondotto nelle sedi di merito, in base al quale, senza incorrere in evidenti illogicità i Giudici si sono convinti che il OT fosse ben conscio fin dal primo momento - quando accettò di acquisire formalmente, quanto fittiziamente, una società di fatto non operativa e totalmente priva di beni - della artata sottrazione delle scritture contabili tenute dal precedente amministratore, il quale decise di farle sparire presentando una falsa denuncia di furto, e, altrettanto scienternente, decise di non istituirle per il futuro, perseguendo, unitamente alla Saccia, la finalità di impedire la ricostruzione della vita della società fallita con lo specifico intento di frodare i creditori. Come afferma la Corte di appello, in ragione del contesto di fittizietà della cessione delle quote, "è evidente che la sua condotta è stata finalizzata ad allontanare la gestione Saccia per disperderne le gravi responsabilità e, quindi, egli, deliberatamente non ha istituito la contabilità per recare danno ai creditori". 1.6. Con ciò evidentemente escludendo la possibile, invocata, riqualificazione del fatto quale bancarotta semplice, valendo quanto correttamente osservato dal Tribunale ( e richiamato dalla 5 Il Presidente RA AB , Depositato in Cancellerie Corte di appello), ovvero che, qui, non si trattò dell'ipotesi di bancarotta semplice, prospettata dalla Difesa, ma di quella fraudolenta equivalente a quell'a della distruzione o sottrazione della contabilità allo stesso scopo, giacchè "Il OT non istituì a bella posta la contabilità: non per trascuratezza o negligenza, muovendo dal rilievo della non operatività della società, ma allo scopo di recare pregiudizio ai creditori" (Tribunale pg. 19). 1.7. Né vale la prospettazione delle condizioni di salute del OT - che gli avrebbero impedito di prendersi contro della gestione della società - giacchè sul punto hanno già replicato i giudici di merito, osservando che il OT "sfruttò callidamente alcune effettive, ma non gravi, brevi degenze per rappresentarsi in malafede come invalido e in gravi condizioni per tempi lunghissimi". Insistere nel perseguire una diversa interpretazione dei fatti e delle prove espone la doglianza al vizio di a-specificità c.d. estrinseca, per omesso confronto con la motivazione della sentenza impugnata ( Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 2. Sono infondati, in modo manifesto, gli altri due motivi che attingono il trattamento sanzionatorio, giacchè, anche in tal caso, il ricorrente omette il dovuto confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che, per giustificare la ravvisata recidiva reiterata, ha fatto riferimento ai precedenti anche recenti per resistenza a pubblico ufficiale emergenti dal certificato penale;
quanto al ritenuto giudizio di equivalenza delle circostanze, si è correttamente fondata sul comportamento processuale dell'imputato e sulla gravità dei fatti. Trattasi di valutazioni di tipo discrezionali rimesse al giudice di merito che, ove argomentate congruamente e senza evidenti fratture logiche, resistono al vaglio dei legittimità.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Fosì deciso il 10 febbraio 2023 I Il consigliere estensore AR RE,LM