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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 363/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente e Relatore
UG IA, Giudice
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 885/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620259002201303 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620259002201303 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso in epigrafe indicato in epigrafe la società contribuente ha impugnato la intimazione di pagamento n° 10620259002201303, notificata a mezzo pec il 28.02.2025, per mezzo della quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 29.349,27, deducendo le seguenti censure:
a) Incompetenza territoriale dell'A.d.E.R. di Bari in favore dell'Agente della Riscossione per la provincia di
Roma.
b) Illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e compensi difensivi, con distrazione in favore del difensore.
2.- In data 04.06.2025 si è costituito in giudizio l'A.d.E.R. di Bari che ha contestato tutte le prospettate censure di legittimità ed ha concluso per il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- In data 22.01.2026 si è costituito il Comune di Siracusa il quale ha chiesto la propria estromissione per difetto di legittimazione passiva tuttavia precisando che “l'intimazione di pagamento n. 10620259002201303 contiene, tra gli altri, l'avviso di accertamento esecutivo n. 432 (all.1). Tale avviso è stato emesso dall'Ente oggi resistente nei modi e nei tempi previsti dalla legge ed è stato notificato il 04/02/2022 a mezzo pec (all. 2 e 3) all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente. A seguito della notifica, l'avviso non è stato impugnato portando alla definitività della pretesa tributaria” (v. pag. 2 delle controdeduzioni).
4.- All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- Questa Corte di Giustizia ritiene fondata la prima, assorbente, censura con cui è stata eccepita dalla ricorrente l'incompetenza territoriale dell'A.d.E.R. di Bari, tenuto conto che la sede della società è stabilita in Roma, per cui la competenza alla emissione e notifica dell'intimazione di pagamento si apparterrebbe all'A.d.E.R. di Roma.
5.1.- Sul punto in questione, che ha portata e natura dirimente, la Corte di Cassazione ha di recente rammentato, nel solco di un insegnamento costante - a cui questa Corte di Giustizia intende dare impulso e continuità - che “In tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973” (v. per tutte: Cass. sez. trib., 23.01.2025, n. 1668).
Per l'effetto, il ricorso (prima censura) va accolto ed annullata l'intimazione di pagamento n°
10620259002201303 impugnata, emessa e notificata a mezzo pec il 28.02.2025 dall'A.d.E.R. di Bari.
6.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie e annulla l'atto impugnato.
Condanna l'A.d.E.R. resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio nella misura di euro 1.736,00 oltre accessori di legge ed al rimborso del costo del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dott. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Spese compensate tra la ricorrente ed il Comune di Siracusa.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 16.02.2026.
Il Presidente, relatore: dott. Salvatore Virzì
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente e Relatore
UG IA, Giudice
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 885/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620259002201303 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620259002201303 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso in epigrafe indicato in epigrafe la società contribuente ha impugnato la intimazione di pagamento n° 10620259002201303, notificata a mezzo pec il 28.02.2025, per mezzo della quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 29.349,27, deducendo le seguenti censure:
a) Incompetenza territoriale dell'A.d.E.R. di Bari in favore dell'Agente della Riscossione per la provincia di
Roma.
b) Illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e compensi difensivi, con distrazione in favore del difensore.
2.- In data 04.06.2025 si è costituito in giudizio l'A.d.E.R. di Bari che ha contestato tutte le prospettate censure di legittimità ed ha concluso per il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- In data 22.01.2026 si è costituito il Comune di Siracusa il quale ha chiesto la propria estromissione per difetto di legittimazione passiva tuttavia precisando che “l'intimazione di pagamento n. 10620259002201303 contiene, tra gli altri, l'avviso di accertamento esecutivo n. 432 (all.1). Tale avviso è stato emesso dall'Ente oggi resistente nei modi e nei tempi previsti dalla legge ed è stato notificato il 04/02/2022 a mezzo pec (all. 2 e 3) all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente. A seguito della notifica, l'avviso non è stato impugnato portando alla definitività della pretesa tributaria” (v. pag. 2 delle controdeduzioni).
4.- All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- Questa Corte di Giustizia ritiene fondata la prima, assorbente, censura con cui è stata eccepita dalla ricorrente l'incompetenza territoriale dell'A.d.E.R. di Bari, tenuto conto che la sede della società è stabilita in Roma, per cui la competenza alla emissione e notifica dell'intimazione di pagamento si apparterrebbe all'A.d.E.R. di Roma.
5.1.- Sul punto in questione, che ha portata e natura dirimente, la Corte di Cassazione ha di recente rammentato, nel solco di un insegnamento costante - a cui questa Corte di Giustizia intende dare impulso e continuità - che “In tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973” (v. per tutte: Cass. sez. trib., 23.01.2025, n. 1668).
Per l'effetto, il ricorso (prima censura) va accolto ed annullata l'intimazione di pagamento n°
10620259002201303 impugnata, emessa e notificata a mezzo pec il 28.02.2025 dall'A.d.E.R. di Bari.
6.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie e annulla l'atto impugnato.
Condanna l'A.d.E.R. resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio nella misura di euro 1.736,00 oltre accessori di legge ed al rimborso del costo del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dott. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Spese compensate tra la ricorrente ed il Comune di Siracusa.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 16.02.2026.
Il Presidente, relatore: dott. Salvatore Virzì