TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/03/2026, n. 5812
TAR
Ordinanza cautelare 14 settembre 2022
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TAR
Sentenza 27 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di soccorso istruttorio

    La commissione ha violato il principio del soccorso istruttorio non invitando la ricorrente a regolarizzare il formato del curriculum vitae, dato che non vi era contestazione sulla completezza delle informazioni fornite. L'esclusione per un mero errore formale lede l'interesse pubblico alla corretta selezione dei candidati.

  • Accolto
    Mancata predeterminazione dei criteri di valutazione

    Sebbene la predeterminazione dei criteri di valutazione non debba necessariamente essere contenuta nel bando, essa è necessaria quando vi siano almeno due candidati ammessi. Nel caso di specie, l'illegittima esclusione della ricorrente ha reso necessaria la predeterminazione dei criteri di valutazione comparativa, che non sono stati sufficientemente indicati nel bando né nel verbale, violando il principio di trasparenza.

  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di soccorso istruttorio

    La commissione ha violato il principio del soccorso istruttorio non invitando la ricorrente a regolarizzare il formato del curriculum vitae, dato che non vi era contestazione sulla completezza delle informazioni fornite. L'esclusione per un mero errore formale lede l'interesse pubblico alla corretta selezione dei candidati.

  • Accolto
    Mancata predeterminazione dei criteri di valutazione

    Sebbene la predeterminazione dei criteri di valutazione non debba necessariamente essere contenuta nel bando, essa è necessaria quando vi siano almeno due candidati ammessi. Nel caso di specie, l'illegittima esclusione della ricorrente ha reso necessaria la predeterminazione dei criteri di valutazione comparativa, che non sono stati sufficientemente indicati nel bando né nel verbale, violando il principio di trasparenza.

  • Altro
    Risarcimento del danno da mancata assunzione

    La sentenza accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati, disponendo che le ulteriori determinazioni spettano all'Università. La domanda risarcitoria è rimessa a un separato procedimento, subordinata alla ripresentazione dell'istanza con documentazione aggiornata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/03/2026, n. 5812
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5812
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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