Ordinanza cautelare 14 settembre 2022
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/03/2026, n. 5812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5812 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05812/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07343/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7343 del 2022, proposto da
IR RK, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Patelmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federica Patelmo in Roma, via Archimede n. 143;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi della Tuscia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RA CR, non costituita in giudizio;
per l’annullamento:
- del bando del 16.3.2022 (prot. n. 363) pubblicato dal Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB), recante la denominazione “Procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il per il conferimento di insegnamenti mediante contratto di diritto privato”, con particolare riguardo al paragrafo denominato “valutazione comparativa” (Pag. 4), ove si decide che la prova tenderà ad accertare la preparazione, esperienza ed attitudine dei candidati, previa valutazione del curriculum didattico, scientifico e professionale, dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, in base alla loro pertinenza rispetto ai contenuti dell’insegnamento oggetto del bando, della pregressa attività didattica e professionalità acquisita, e dello svolgimento di attività di ricerca in Italia e all’estero, senza tuttavia specificare analiticamente le modalità di attribuzione delle relative valutazioni da parte della commissione esaminatrice;
- dell’atto di approvazione atti e nomina vincitore del 31.3.2022, denominato “Esiti procedure di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di insegnamenti mediante contratto di diritto privato indette in data 16/03/2022 con bando prot. N. 363 dal dipartimento di scienze ecologiche e biologiche (DEB)”, recante la firma del Direttore del Dipartimento di Scienze Ecologiche e biologiche Prof. Daniele Canestrelli, con il quale è stata proclamata vincitrice del soprammenzionato bando, e assegnataria del contratto, la controinteressata;
- del verbale unico di data 30.3.2022 con il quale la commissione, in luogo della determinazione e specificazione dei criteri di valutazione delle candidate, si è limitata a riproporre le voci oggetto di valutazione già individuate dal bando, non fornendo alcuna indicazione, né sintetica (es. numerica) né analitica dei criteri selettivi e d ha dato atto dell’esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva per l’asserita non conformità del CV da lei depositato rispetto al formato europeo;
- di ogni altro atto agli stessi connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso anche il bando di concorso, nei limiti degli interessi di parte ricorrente e per la declaratoria del diritto della ricorrente a che lo svolgimento del concorso sia conforme alla lex specialis del bando, nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente, qualora questa risultasse destinataria di assunzione per il periodo non lavorato, con riserva di ulteriore domanda di risarcimento dei dati subiti e subendi, derivanti dall’illegittimo comportamento doloso o colposo dell’Amministrazione resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per il Ministero dell’Università e della Ricerca e per l’Università degli Studi della Tuscia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. LL OL e udito per la ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’impugnato bando (pubblicato in data 16.3.2022) il Direttore del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell’Università degli Studi della Tuscia ha indetto per l’anno accademico 2021/2022 procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento dell’insegnamento, mediante contratto di diritto privato, di lingua inglese (I anno – II Semestre).
Il bando ha previsto la presentazione delle domande di ammissione in conformità agli allegati costituenti parte integrante del bando, tra cui l’allegato 2 relativo al curriculum vitae in formato europeo.
Quanto alla valutazione comparativa il bando ha previsto quanto segue:
“ La procedura selettiva verrà espletata ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio emanato con D.R. n. 664/11 del 19/07/2011, il cui esito verrà pubblicato mediante affissione all'Albo di Ateneo. La valutazione comparativa dei candidati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio e successive modifiche e ai sensi dell’art. 23 comma 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, verrà effettuata, da apposita commissione nominata dal Direttore di Dipartimento, in base alla valutazione del:
- curriculum didattico, scientifico e professionale, anche in rapporto alla maggiore attinenza alle esigenze didattiche dei corsi di studio;
- Titoli (laurea, dottorato di ricerca, abilitazione scientifica si sensi dell’art. 16 della legge 240/2010 ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, distinguendo a seconda che il titolo si stato conseguito in settore specifico/affine/ meno pertinente con l’insegnamento oggetto del bando, master specifici, assegni di ricerca);
- pubblicazioni scientifiche, in base alla loro pertinenza rispetto ai contenuti dell’insegnamento oggetto del bando;
- pregressa attività didattica e professionalità acquisita, con particolare preferenza per la materia oggetto del bando;
- svolgimento di attività di ricerca in Italia o all’estero ”.
Hanno partecipato a tale procedura di valutazione comparativa la ricorrente e la controinteressata.
Con verbale del 30.3.2022 la commissione di valutazione:
- ha riportato i criteri indicati per la valutazione dei candidati indicati dal bando;
- ha preso atto delle due domande pervenute;
- ha escluso la ricorrente per aver presentato un curriculum in formato non conforme all’allegato 2 del bando (vale a dire curriculum in formato europeo);
- ha elencato i titoli della controinteressata, ritenuto l’idoneità della stessa e proposto di assegnare l’incarico suddetto alla controinteressata.
Con atto del 31.3.2022 il Direttore del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell’Università suddetta ha poi comunicato tale esito di assegnazione del contratto alla controinteressata.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 27.5.2022 e depositato in data 24.6.2022) la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e chiesto l’annullamento degli stessi e la rinnovazione della valutazione dei titoli per i seguenti motivi:
I) il curriculum presentato dalla ricorrente sarebbe stato difforme da quello allegato al bando soltanto dal punto di vista grafico; escludendo la ricorrente l’amministrazione avrebbe violato l’obbligo di soccorso istruttorio di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 6 della L. 241/1990; nel caso di specie il soccorso istruttorio non avrebbe potuto essere attivato soltanto laddove la ricorrente non avesse allegato un requisito di partecipazione oppure un titolo valutabile in sede concorsuale; tuttavia, tanto non sarebbe avvenuto nel caso di specie; in definitiva, la commissione esaminatrice prima di escludere la ricorrente dalla procedura selettiva avrebbe dovuto richiedere alla stessa l’integrazione del curriculum vitae mediante deposito dello stesso nel formato e con il logo richiesto, non residuando in ogni caso incertezze circa il contenuto dello stesso;
II) all’elenco delle voci oggetto di valutazione nel bando di concorso non avrebbe fatto seguito alcuna indicazione, né sintetica né analitica, dei criteri idonei a circoscrivere la discrezionalità tecnica dell’amministrazione e consentire il relativo controllo giurisdizionale;
tale omissione sarebbe in contrasto con gli artt. 1, 2, 3, e 21 octies della L. 241/1990 e con l’art. 8 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio;
non sarebbe stato quindi predeterminato alcun criterio che potesse sovraintendere all’assegnazione del punteggio e rendere trasparenti le scelte della Commissione, con conseguente insufficienza motivazionale del provvedimento di assegnazione dell’insegnamento;
l’elenco delle voci indicate nel bando al paragrafo “valutazione comparativa” si limiterebbe a delimitare unicamente l’oggetto della possibile valutazione e non chiarirebbe quali aspetti sarebbero stati valutati dalla Commissione con riferimento a ciascuna voce;
nel caso di specie non sarebbero stati evidenziati elementi concreti ed obiettivi sulla scorta dei quali i commissari avrebbero dovuto esprimere il proprio giudizio e valutare i titoli posseduti dai candidati; non sarebbe stata specificata alcuna modalità di valutazione delle pubblicazioni e di altri titoli scientifici, dell’attività di ricerca documentata e del curriculum vitae, né di eventuali corsi di perfezionamento post lauream ; neppure risulterebbe indicato alcun criterio con il quale tali variabili avrebbero dovuto essere ponderate della commissione esaminatrice durante la seduta del 30.3.2022;
sussisterebbe un eccesso di potere degli atti impugnati per mancata regolamentazione dell’esercizio della discrezionalità tecnica mediante ancoraggio della stessa a parametri certi;
per l’effetto, sarebbe viziato l’intero iter selettivo a partire dal bando.
3. Si sono costituiti il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi della Tuscia senza svolgere difese.
4. Con ordinanza cautelare n. 5827/2022 (pubblicata in data 14.9.2022 e non appellata) questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare della ricorrente, ritenendo l’insussistenza del periculum in mora stante la natura patrimoniale e comunque non grave del pregiudizio paventato.
5. Con provvedimento n. 296/2022 reg. patr. (pubblicato in data 19.9.2022) la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha accolto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ricorrente.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13.2.2026, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, il ricorso proposto è fondato e va accolto.
7.1. Va prima di tutto evidenziata l’effettiva violazione da parte della commissione dell’obbligo di soccorso istruttorio di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 6 della L. 241/1990.
L’art. 6 (rubricato “ Compiti del responsabile del procedimento ”) della L. 241/1990 dispone: “ Il responsabile del procedimento: …b) …. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali ”.
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che tale disposizione “ ha introdotto, nell’ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927).
I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali, non di documentazione irregolare o carente si tratta, bensì di errore commesso dal privato nell’istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l’errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, ben può richiedersi all’amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente).
Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell’ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l’intervento dell’Amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.
Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148 e Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche), ritiene il Collegio che specialmente nell’ambito dei concorsi pubblici l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’Amministrazione.
Il danno, prima ancora che all’interesse privato, sarebbe all’interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).
In quest’ottica, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.
In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta (specificata dall’Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza ” (T.A.R. Lazio, Roma, II Sez., 12 aprile 2023, n. 6314).
Nel caso di specie sussistevano i presupposti per l’attivazione da parte della commissione esaminatrice del soccorso istruttorio, perché non era in discussione la mancata allegazione da parte della ricorrente di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, bensì più semplicemente la presentazione di un curriculum vitae in formato grafico non conforme a quello allegato al bando.
Inoltre, dalla lettura del curriculum vitae in lingua inglese della ricorrente risulta che comunque la ricorrente ha indicato quanto richiesto dal bando, avendo riportato le pregresse esperienze di insegnamento in ambito universitario, la pregressa attività professionale svolta, i titoli relativi all’istruzione e formazione della stessa e le pubblicazioni.
Pertanto, la commissione ha violato il principio del soccorso istruttorio allorquando ha escluso la ricorrente invece di invitarla ad integrare la documentazione presentata mediante produzione di curriculum in formato europeo.
7.2. Passando al secondo motivo di ricorso si è detto sopra che il bando ha disposto che “ La valutazione comparativa dei candidati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio e successive modifiche e ai sensi dell’art. 23 comma 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, verrà effettuata, da apposita commissione nominata dal Direttore di Dipartimento, in base alla valutazione del:
- curriculum didattico, scientifico e professionale, anche in rapporto alla maggiore attinenza alle esigenze didattiche dei corsi di studio;
- Titoli (laurea, dottorato di ricerca, abilitazione scientifica si sensi dell’art. 16 della legge 240/2010 ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, distinguendo a seconda che il titolo si stato conseguito in settore specifico/affine/ meno pertinente con l’insegnamento oggetto del bando, master specifici, assegni di ricerca);
- pubblicazioni scientifiche, in base alla loro pertinenza rispetto ai contenuti dell’insegnamento oggetto del bando;
- pregressa attività didattica e professionalità acquisita, con particolare preferenza per la materia oggetto del bando;
- svolgimento di attività di ricerca in Italia o all’estero ”.
Nell’unico verbale redatto dalla commissione di valutazione per la selezione suddetta la commissione non ha però in alcun modo ulteriormente specificato i criteri necessari ai fini della valutazione comparativa dei candidati, probabilmente in ragione della disposta esclusione della ricorrente e della presenza residua della sola controinteressata come candidata valutabile (e valutata come idonea).
Orbene, per quanto la predeterminazione dei criteri per effettuare la valutazione comparativa dei titoli dei candidati non dovesse essere necessariamente contenuta nel bando ciò non toglie che una prefissazione di tali criteri vi sarebbe dovuta essere laddove vi fossero stati effettivamente almeno due candidati ammessi alla procedura.
Tuttavia, nel caso di specie la presenza di un solo candidato ammesso ha reso non irragionevole la scelta della commissione di limitarsi ad una valutazione di idoneità della stessa, essendo i criteri suddetti necessari per la comparazione di più candidati, pluralità di candidati ammessi che nel caso di specie non vi era.
Tenuto conto dell’illegittima esclusione della ricorrente per i motivi suesposti ne consegue che la commissione in presenza di una pluralità di candidati necessariamente da ammettere avrebbe dovuto predeterminare i criteri per la valutazione comparativa dei relativi titoli, non risultando in alcun modo sufficienti le indicazioni contenute nel bando ed in ossequio al disposto dell’art. 12 del D.P.R. 487/1994 (costituente esplicazione anche del principio di trasparenza amministrativa). In effetti, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, si è in presenza di mera elencazione dei titoli da valutare (meramente riportata nel verbale del 30.3.2022), senza che siano stati prefissati in alcun modo ulteriori punteggi e/o criteri per predeterminare il peso di ciascuna tipologia di titolo ed il numero di punti da assegnare ai relativi titoli nell’ambito di ciascuna tipologia.
7.3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del verbale unico del 30.3.2022 e dell’atto del 31.3.2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell’Università, ferme restando le ulteriori determinazioni dell’Università.
8. Le spese vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
9. Quanto infine al patrocinio a spese dello Stato, si dà atto che la ricorrente è stata ammessa in via anticipata e provvisoria a tale beneficio, giusta provvedimento n. 296/2022 della competente Commissione. La determinazione definitiva e l’eventuale liquidazione dell’onorario professionale avverrà da parte della Sezione con separato decreto subordinatamente alla ripresentazione dell’istanza, corredata dalla documentazione aggiornata idonea a comprovare la persistenza del requisito reddituale anche per gli anni successivi all’ammissione provvisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti indicati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU LE, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
LL OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL OL | AU LE |
IL SEGRETARIO