CASS
Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2024, n. 39682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39682 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1. XO RI, quale erede di AN RA, nata negli Stati Uniti d'America il 4 settembre 1966 2. RA SI, nato a [...] il [...] 3. RA TO, nato a [...] il [...] 4. RA IT, nata a [...] [...] 5. EL FU, nata a [...] il 3 novembre1967 avverso il decreto del Tribunale di Napoli dell'8 marzo 2024 visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Napoli ha rigettato le opposizioni ex ad 59 d.lgs. n. 159 del 2011 proposte da RA AN, RA IT, RA SI, RA TO e EL FU avverso la mancata ammissione al passivo, decretata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale, dei crediti dai predetti vantati nei confronti delle società GI Srl, Mediatel SR, ET spa, le cui partecipazioni sociali sono state sottoposte prima a 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 39682 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 12/09/2024 sequestro e poi a confisca ex ad 240 bis cod. pen. nel procedimento penale promosso nei confronti di TO RA e altri, definito dal Tribunale di Napoli con sentenza del 12 aprile 2019. 2. Hanno interposto ricorso, con un unico atto ma con censure diversamente declinate in riferimento alle differenti posizioni di credito vantate riguardo alle dette compagini sociali, XO RI, quale erede di AN RA, SI RA, TO RA, IT RA e FU EL, all'uopo lamentando l'assenza integrale o la manifesta illogicità della motivazione assunta dal Tribunale nel confermare il provvedimento opposto. In particolare, ad avviso dei ricorrenti, la decisione gravata sarebbe stata resa travisando il tenore della documentazione prodotta a sostegno delle diverse ragioni di credito poste a fondamento delle diverse domande di insinuazione, in alcuni casi integralmente pretermessa, alla luce, peraltro, di una errata applicazione del dato normativo di riferimento, con riguardo, in particolare, alle posizioni diverse da quelle inerenti alla ricorrente EL, da definire ai sensi dell'art. 54 in luogo dell'art. 52 del decreto legislativo citato, erroneamente richiamato, con duplice valutazione conforme, dai giudici del merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le censure esposte nell'interesse di TO RA e FU EL sono infondate e portano alla reiezione delle relative impugnazioni. Quelle proposte dagli altri ricorrenti sono manifestamente infondate, con conseguente inammissibilità del ricorso in parte qua. 2. Muovendo da tali ultime posizioni, giova premettere che SI RA ha chiesto l'ammissione al passivo della GI Srl, in prededuzione o in via privilegiata, del credito dallo stesso vantato, nella minor misura definita con la nota difensiva depositata nel corso del giudizio di opposizione, quale fideiussore escusso dalla creditrice garantita in relazione al saldo passivo di un conto corrente acceso dalla società debitrice;
saldo maturato nel corso della procedura in esito ai relativi atti di gestione, come confermato da apposita relazione resa dall'amministratore giudiziario acquisita dal Tribunale. In termini non diversi, AN RA (cui è subentrata la moglie IA XO in esito al decesso del già menzionato) e IT RA, hanno chiesto di prendere parte al passivo della Mediatel SR, nel minor importo definito nel corso dell'opposizione, in ragione di analoga garanzia prestata in favore del saldo passivo inerente ad un conto corrente acceso dalla detta società, parimenti maturato nel corso della procedura. 2.1. Le dette posizioni trovano una assorbente, comune, ragione di definizione. In disparte il tema della eccentricità del mezzo processuale utilizzato alla luce della rivendicata natura — in prededuzione- della posta di credito oggetto di insinuazione (che, se confermata, sarebbe da ritenere estranea alla verifica disciplinata dagli artt. 57 e seguenti del d.lgs. n. 159 del 2011 giusta il disposto di cui al primo comma dell'art. 54 dello steso decreto), 2 va ribadito che la causale del credito vantato dai tre ricorrenti è senza incertezze legata alle garanzie fideiussorie prestate dai suddetti per rapporti di conto corrente accesi, prima dell'apposizione del vincolo, dalle già menzionate società. 2.2. Tra le diverse ragioni ostative all'ammissione, il Giudice per le indagini preliminari, ebbe a rimarcare l'assorbente riferimento alla mancata dimostrazione della avvenuta escussione del fideiussore da parte del creditore garantito, presupposto costitutivo dell'azione di regresso nel caso esercitata tramite la domanda di insinuazione. Ed è pacifico che, nel caso, tale situazione in fatto, per tutte e tre le posizioni in discussione, si è verificata solo dopo la decisione assunta in primo grado, grazie a quanto inequivocabilmente chiarito dalle stesse allegazioni difensive: le transazioni raggiunte con il creditore garantito, in esito alle quali si è proceduto al pagamento della minor somma chiesta nel corso dell'opposizione, sono infatti intervenute, quando, altrettanto incontrovertibilmente, il perimetro delle situazioni in fatto destinate a fondare la pretesa doveva ormai ritenersi definitivamente cristallizzato (quantomeno a far data dalla definizione dello stato passivo resa con la decisione opposta). Tanto rende indifferenti al fine tutte le ulteriori considerazioni spese nel sostenere la reiezione della pretesa, assorbite dalla dirimente assenza del fatto costitutivo fondante l'azione di regresso, quello afferente l'avvenuta escussione del fideiussore, nel caso intervenuta successivamente alla definizione della stessa domanda di insinuazione e dunque non valorizzabile al fine dal giudice dell'opposizione, il cui portato valutativo non può ritenersi diverso da quello sottoposto alla decisione del giudice chiamato alla verifica dei crediti da insinuare. Da qui la manifesta infondatezza delle relative censure. 3. Passando alla posizione di RA TO, legata al credito maturato nei confronti della GI Srl per i canoni, non pagati, relativi alla locazione di un capannone di proprietà del ricorrente, concesso in locazione alla detta compagine, maturati successivamente al sequestro, va rimarcata l'assenza di vizi invalidanti la decisione di merito assunta. Il credito è stato rigettato per la ritenuta assenza della buona fede in capo al creditore ricorrente, aspetto ritenuto inconferente dalla difesa, trattandosi di pretese maturate successivamente al sequestro rispetto ad un rapporto contrattuale nel quale sarebbe subentrata l'amministrazione giudiziaria, che avrebbe utilizzato il bene locato, poi restituito al proprietario nel maggio del 2014. 3.1. Rileva la Corte che in origine, il provvedimento di reiezione della domanda faceva leva anche su una asserita prescrizione della pretesa o su una ritenuta assenza di legittimazione in capo al ricorrente, aspetti non ribaditi dal provvedimento impugnato, che invece risulta argomentato unicamente facendo riferimento al tema della mancata dimostrazione della buona fede da parte del ricorrente. 3.2. Siffatta valutazione risulta inadeguatamente attinta dalle censure difensive. In tesi, là dove risultasse comprovato l'avvenuto subentro dell'amministrazione giudiziaria nel contratto di locazione stipulato in epoca pregressa al sequestro, ben si potrebbe ritenere, in 3 linea con il ricorso, l'estraneità del credito in questione non solo alle regole di verifica di cui all'art. 57 e ss del d.lgs. n. 159 del 2011, per quanto già evidenziato, ma anche a quelle di giudizio dettate dall'art. 52 nel definire lo specifico statuto proprio dei diritti dei terzi opponibili alla procedura: in siffatti casi, infatti, la prededucibilità della posta di credito oggetto di insinuazione mal si attaglia al riscontro dei profili di (non) strumentalità del credito e, comunque, di buona fede dell'istante, normativamente dettati per ragioni distoniche rispetto al necessario coinvolgimento degli organi della procedura riguardo alla stessa costituzione del diritto fatto valere e assumendo, piuttosto, centralità assorbente la scelta di dare continuità al rapporto negoziale instaurato prima del sequestro in esito alla autorizzazione resa ex ad 56 d.lgs. n. 159 del 2011. Vi è, tuttavia, che, nel caso a mano, se per un verso pare incontroverso che gli organi della procedura abbiano pagato somme in relazione al detto immobile per un periodo di tempo non indifferente (il sequestro è del 2009 e gli insoluti risalgono al maggio del 2010 mentre la restituzione è intervenuta nel 2014); per altro verso, né il ricorso, né autonomamente il provvedimento, danno conto di un formale subentro nel rapporto di locazione stipulato prima della apposizione del vincolo con il ricorrente, mancando ogni riferimento alla autorizzazione in tal senso resa dal giudice delegato ex ad 56 citato. E sotto questo versante non possono neppure valorizzarsi i pagamenti resi dopo il sequestro, suscettibili di letture logico giuridiche alternative. Tanto perché in tesi giustificabili anche in termini di mero indennizzo per l'occupazione dell'immobile, prescindendo dal contratto e dalla sua opponibilità alla procedura;
occupazione resasi necessaria in ragione della autorizzata continuità dell'attività di impresa inerente alla società sottoposta al vincolo, ma pur sempre temporanea, in attesa della scelta da assumere rispetto al subentro nel rapporto di locazione, distinta dalla prima valutazione e comunque subordinata al rispetto di forme vincolanti, nel caso non riscontrate e non desumibili da meri comportamenti di fatto. 3.3. Ciò premesso, va rilevato che la domanda di insinuazione ha matrice esclusivamente contrattuale perché si lega al rapporto intercorso tra RA e la GI SR mentre non viene fatto cenno alcuno all'indebito correlato alla materiale occupazione dell'immobile sino alla data del rilascio da parte della procedura, in assenza di un formale provvedimento di autorizzazione al subentro;
e che, così inquadrata la relativa situazione a giudizio, recupera attualità e coerenza il giudizio speso dal Tribunale in ordine alla ritenuta strumentalità del credito e, in conseguenza, alla indimostrata buona fede del ricorrente, aspetti imprescindibilmente correlati alla fonte contrattuale azionata a sostegno della domanda di insinuazione. 3.4. Sotto questo versante, il percorso logico seguito dal Tribunale è marcatamente estraneo a vizi di sorta. Piuttosto sinteticamente ma altrettanto esaustivamente, recuperando emergenze probatoriamente cristallizzate nella sentenza che ha disposto la confisca, si è infatti messo in evidenza che la GI SR era società ascritta alla materiale disponibilità del ricorrente, terminale indiscusso di diverse aziende strumentalmente asservite alle attività illecite sostanziatesi nei 4 reati spia per i quali il RA è stato ritenuto penalmente responsabile e in ragione dei quali è stata applicata la misura reale. Strumentalità che nel caso ha peraltro trovato immediata conferma nella sostanziale coincidenza tra locatore e dominus dell'azienda conduttrice e nella evidente funzionalità del rapporto di locazione rispetto alla attività di impresa di quest'ultima, a sua volta, per quanto detto, avvinta alla logica criminale sottesa agli illeciti realizzati da RA. Ferma la strumentalità del rapporto contrattuale in questione rispetto all'attività illecita accertata posta a fondamento dell'ablazione, la difesa non ha addotto elementi utili a superare un dato, quello della dimostrazione della buona fede, per il vero logicamente non sostenibile (essendo il creditore il principale artefice delle iniziative illecite stigmatizzate dalla citata sentenza penale e al contempo il dominus indiscusso dell'impresa creditrice, al contempo ritenuta snodo nevralgico delle relative iniziative illecite). In questa cornice, il travisamento della documentazione prodotta dalla difesa (attestante l'effettività dei pagamenti a titolo di canone effettuati dalla GI prima del sequestro), non considerata dal Tribunale, appare aspetto privo di effettiva rilevanza decisoria: trattasi, infatti, di meri riscontri formali che non inficiano la fondatezza del giudizio di strumentalità del rapporto e di indimostrata sussistenza della buona fede coerentemente messi in evidenza dalla decisione gravata. 4. Ad una soluzione non diversa si perviene in relazione alla posizione di FU EL, 11Y- relativa al dovuto per capitale e interessi per il prestito obbligazionario contratto dalla ET spa per euro 180.000 in epoca immediatamente prossima al sequestro, anche nel caso non ammesso per la strumentalità del credito rispetto alle attività illecite del TO RA e per l'assenza di buona fede della ricorrente, moglie del predetto RA e dipendente di altra società parimenti riconducibile all'imputato suddetto, sempre al centro degli interessi delle relative iniziative illecite, non diversamente dalla ET. 4.1. La difesa evidenzia che alcune cedole per interessi maturati dopo il sequestro sono state pagate dalla amministrazione giudiziaria e che tanto imporrebbe la prededuzione del credito e l'inconferenza del giudizio sulla buona fede, perché la procedura sarebbe subentrata nel rapporto;
per altro verso l'integrale pretermissione della documentazione diretta a smentire l'assunto, erroneamente valorizzato dai giudici del merito, della incapienza reddituale della ricorrente, non in grado di investire una somma cosi rilevante. Quest'ultimo profilo è indifferente al fine. Nell'ottica della strumentalità del credito e del giudizio sulla buona fede, che il creditore sia stato in grado di effettuare con le proprie forze l'investimento in questione è aspetto che a ben vedere non toglie spazio alla ritenuta strumentalità del credito legato al detto investimento e alla prova della sua inconsapevolezza rispetto alla detta strumentalità, così da risultare privo di effettiva rilevanza decisoria. Sarebbe vero, piuttosto, e in termini trancianti il contrario, là dove, cioè, venisse dimostrata la provenienza della provvista sottesa al credito azionato in capo non all'istante bensì al soggetto autore del reato spia cui è riferibile l'impresa assoggettata al vincolo, giacché siffatta 5 sovrapponibilità di posizioni assumerebbe all'evidenza un portato logico assorbente sul versante della ritenuta inopponibilità del diritto. Di contro, il pacifico coinvolgimento della ET spa all'interno del circuito imprenditoriale che ruotava intorno a TO RA, pienamente coinvolto nelle relative dinamiche criminali ma anche la natura del diritto oggetto di insinuazione, che si risolve in una erogazione di credito diretta a sostenere l'azione della impresa debitrice parimenti riferibile al RA, rendono inequivoco il profilo della strumentalità del credito azionato mentre il tema della buona fede non risulta in alcun modo superato, per quanto già detto, dalle deduzioni difensive, risultando, invece, adeguatamente smentito dal rapporto di coniugio che legava la creditrice al dominus sia dell'azienda debitrice, sia delle intraprese illecite valorizzate a sostegno della confisca. Il pagamento delle cedole successivo al sequestro, quali che fossero le ragioni che ebbero a giustificarlo, non muta, infine, le connotazioni ontologiche del relativo rapporto obbligatorio di riferimento, che trova ragion d'essere in un prestito obbligazionario il quale, non diversamente dalle altre fonti dirette a sostenere finanziariamente l'impresa prima del vincolo, risulta soggetto alle regole di accertamento e verifica disposte dall'art. 52 citato, non pretermesse dalla provvisorietà del detto adempimento. 6. Ai sensi dell'art. 616 comma 1 cod. proc. pen tutti i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali;
i ricorrenti XO RI, quale erede di AN RA, SI RA e IT RA anche al pagamento di una somma liquidata in favore della Cassa delle ammende, determinata nei termini di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di TO RA e FU EL che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di SI RA, IT RA e RI XO quale erede di AN RA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi .'t
udita la relazione del Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Napoli ha rigettato le opposizioni ex ad 59 d.lgs. n. 159 del 2011 proposte da RA AN, RA IT, RA SI, RA TO e EL FU avverso la mancata ammissione al passivo, decretata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale, dei crediti dai predetti vantati nei confronti delle società GI Srl, Mediatel SR, ET spa, le cui partecipazioni sociali sono state sottoposte prima a 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 39682 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 12/09/2024 sequestro e poi a confisca ex ad 240 bis cod. pen. nel procedimento penale promosso nei confronti di TO RA e altri, definito dal Tribunale di Napoli con sentenza del 12 aprile 2019. 2. Hanno interposto ricorso, con un unico atto ma con censure diversamente declinate in riferimento alle differenti posizioni di credito vantate riguardo alle dette compagini sociali, XO RI, quale erede di AN RA, SI RA, TO RA, IT RA e FU EL, all'uopo lamentando l'assenza integrale o la manifesta illogicità della motivazione assunta dal Tribunale nel confermare il provvedimento opposto. In particolare, ad avviso dei ricorrenti, la decisione gravata sarebbe stata resa travisando il tenore della documentazione prodotta a sostegno delle diverse ragioni di credito poste a fondamento delle diverse domande di insinuazione, in alcuni casi integralmente pretermessa, alla luce, peraltro, di una errata applicazione del dato normativo di riferimento, con riguardo, in particolare, alle posizioni diverse da quelle inerenti alla ricorrente EL, da definire ai sensi dell'art. 54 in luogo dell'art. 52 del decreto legislativo citato, erroneamente richiamato, con duplice valutazione conforme, dai giudici del merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le censure esposte nell'interesse di TO RA e FU EL sono infondate e portano alla reiezione delle relative impugnazioni. Quelle proposte dagli altri ricorrenti sono manifestamente infondate, con conseguente inammissibilità del ricorso in parte qua. 2. Muovendo da tali ultime posizioni, giova premettere che SI RA ha chiesto l'ammissione al passivo della GI Srl, in prededuzione o in via privilegiata, del credito dallo stesso vantato, nella minor misura definita con la nota difensiva depositata nel corso del giudizio di opposizione, quale fideiussore escusso dalla creditrice garantita in relazione al saldo passivo di un conto corrente acceso dalla società debitrice;
saldo maturato nel corso della procedura in esito ai relativi atti di gestione, come confermato da apposita relazione resa dall'amministratore giudiziario acquisita dal Tribunale. In termini non diversi, AN RA (cui è subentrata la moglie IA XO in esito al decesso del già menzionato) e IT RA, hanno chiesto di prendere parte al passivo della Mediatel SR, nel minor importo definito nel corso dell'opposizione, in ragione di analoga garanzia prestata in favore del saldo passivo inerente ad un conto corrente acceso dalla detta società, parimenti maturato nel corso della procedura. 2.1. Le dette posizioni trovano una assorbente, comune, ragione di definizione. In disparte il tema della eccentricità del mezzo processuale utilizzato alla luce della rivendicata natura — in prededuzione- della posta di credito oggetto di insinuazione (che, se confermata, sarebbe da ritenere estranea alla verifica disciplinata dagli artt. 57 e seguenti del d.lgs. n. 159 del 2011 giusta il disposto di cui al primo comma dell'art. 54 dello steso decreto), 2 va ribadito che la causale del credito vantato dai tre ricorrenti è senza incertezze legata alle garanzie fideiussorie prestate dai suddetti per rapporti di conto corrente accesi, prima dell'apposizione del vincolo, dalle già menzionate società. 2.2. Tra le diverse ragioni ostative all'ammissione, il Giudice per le indagini preliminari, ebbe a rimarcare l'assorbente riferimento alla mancata dimostrazione della avvenuta escussione del fideiussore da parte del creditore garantito, presupposto costitutivo dell'azione di regresso nel caso esercitata tramite la domanda di insinuazione. Ed è pacifico che, nel caso, tale situazione in fatto, per tutte e tre le posizioni in discussione, si è verificata solo dopo la decisione assunta in primo grado, grazie a quanto inequivocabilmente chiarito dalle stesse allegazioni difensive: le transazioni raggiunte con il creditore garantito, in esito alle quali si è proceduto al pagamento della minor somma chiesta nel corso dell'opposizione, sono infatti intervenute, quando, altrettanto incontrovertibilmente, il perimetro delle situazioni in fatto destinate a fondare la pretesa doveva ormai ritenersi definitivamente cristallizzato (quantomeno a far data dalla definizione dello stato passivo resa con la decisione opposta). Tanto rende indifferenti al fine tutte le ulteriori considerazioni spese nel sostenere la reiezione della pretesa, assorbite dalla dirimente assenza del fatto costitutivo fondante l'azione di regresso, quello afferente l'avvenuta escussione del fideiussore, nel caso intervenuta successivamente alla definizione della stessa domanda di insinuazione e dunque non valorizzabile al fine dal giudice dell'opposizione, il cui portato valutativo non può ritenersi diverso da quello sottoposto alla decisione del giudice chiamato alla verifica dei crediti da insinuare. Da qui la manifesta infondatezza delle relative censure. 3. Passando alla posizione di RA TO, legata al credito maturato nei confronti della GI Srl per i canoni, non pagati, relativi alla locazione di un capannone di proprietà del ricorrente, concesso in locazione alla detta compagine, maturati successivamente al sequestro, va rimarcata l'assenza di vizi invalidanti la decisione di merito assunta. Il credito è stato rigettato per la ritenuta assenza della buona fede in capo al creditore ricorrente, aspetto ritenuto inconferente dalla difesa, trattandosi di pretese maturate successivamente al sequestro rispetto ad un rapporto contrattuale nel quale sarebbe subentrata l'amministrazione giudiziaria, che avrebbe utilizzato il bene locato, poi restituito al proprietario nel maggio del 2014. 3.1. Rileva la Corte che in origine, il provvedimento di reiezione della domanda faceva leva anche su una asserita prescrizione della pretesa o su una ritenuta assenza di legittimazione in capo al ricorrente, aspetti non ribaditi dal provvedimento impugnato, che invece risulta argomentato unicamente facendo riferimento al tema della mancata dimostrazione della buona fede da parte del ricorrente. 3.2. Siffatta valutazione risulta inadeguatamente attinta dalle censure difensive. In tesi, là dove risultasse comprovato l'avvenuto subentro dell'amministrazione giudiziaria nel contratto di locazione stipulato in epoca pregressa al sequestro, ben si potrebbe ritenere, in 3 linea con il ricorso, l'estraneità del credito in questione non solo alle regole di verifica di cui all'art. 57 e ss del d.lgs. n. 159 del 2011, per quanto già evidenziato, ma anche a quelle di giudizio dettate dall'art. 52 nel definire lo specifico statuto proprio dei diritti dei terzi opponibili alla procedura: in siffatti casi, infatti, la prededucibilità della posta di credito oggetto di insinuazione mal si attaglia al riscontro dei profili di (non) strumentalità del credito e, comunque, di buona fede dell'istante, normativamente dettati per ragioni distoniche rispetto al necessario coinvolgimento degli organi della procedura riguardo alla stessa costituzione del diritto fatto valere e assumendo, piuttosto, centralità assorbente la scelta di dare continuità al rapporto negoziale instaurato prima del sequestro in esito alla autorizzazione resa ex ad 56 d.lgs. n. 159 del 2011. Vi è, tuttavia, che, nel caso a mano, se per un verso pare incontroverso che gli organi della procedura abbiano pagato somme in relazione al detto immobile per un periodo di tempo non indifferente (il sequestro è del 2009 e gli insoluti risalgono al maggio del 2010 mentre la restituzione è intervenuta nel 2014); per altro verso, né il ricorso, né autonomamente il provvedimento, danno conto di un formale subentro nel rapporto di locazione stipulato prima della apposizione del vincolo con il ricorrente, mancando ogni riferimento alla autorizzazione in tal senso resa dal giudice delegato ex ad 56 citato. E sotto questo versante non possono neppure valorizzarsi i pagamenti resi dopo il sequestro, suscettibili di letture logico giuridiche alternative. Tanto perché in tesi giustificabili anche in termini di mero indennizzo per l'occupazione dell'immobile, prescindendo dal contratto e dalla sua opponibilità alla procedura;
occupazione resasi necessaria in ragione della autorizzata continuità dell'attività di impresa inerente alla società sottoposta al vincolo, ma pur sempre temporanea, in attesa della scelta da assumere rispetto al subentro nel rapporto di locazione, distinta dalla prima valutazione e comunque subordinata al rispetto di forme vincolanti, nel caso non riscontrate e non desumibili da meri comportamenti di fatto. 3.3. Ciò premesso, va rilevato che la domanda di insinuazione ha matrice esclusivamente contrattuale perché si lega al rapporto intercorso tra RA e la GI SR mentre non viene fatto cenno alcuno all'indebito correlato alla materiale occupazione dell'immobile sino alla data del rilascio da parte della procedura, in assenza di un formale provvedimento di autorizzazione al subentro;
e che, così inquadrata la relativa situazione a giudizio, recupera attualità e coerenza il giudizio speso dal Tribunale in ordine alla ritenuta strumentalità del credito e, in conseguenza, alla indimostrata buona fede del ricorrente, aspetti imprescindibilmente correlati alla fonte contrattuale azionata a sostegno della domanda di insinuazione. 3.4. Sotto questo versante, il percorso logico seguito dal Tribunale è marcatamente estraneo a vizi di sorta. Piuttosto sinteticamente ma altrettanto esaustivamente, recuperando emergenze probatoriamente cristallizzate nella sentenza che ha disposto la confisca, si è infatti messo in evidenza che la GI SR era società ascritta alla materiale disponibilità del ricorrente, terminale indiscusso di diverse aziende strumentalmente asservite alle attività illecite sostanziatesi nei 4 reati spia per i quali il RA è stato ritenuto penalmente responsabile e in ragione dei quali è stata applicata la misura reale. Strumentalità che nel caso ha peraltro trovato immediata conferma nella sostanziale coincidenza tra locatore e dominus dell'azienda conduttrice e nella evidente funzionalità del rapporto di locazione rispetto alla attività di impresa di quest'ultima, a sua volta, per quanto detto, avvinta alla logica criminale sottesa agli illeciti realizzati da RA. Ferma la strumentalità del rapporto contrattuale in questione rispetto all'attività illecita accertata posta a fondamento dell'ablazione, la difesa non ha addotto elementi utili a superare un dato, quello della dimostrazione della buona fede, per il vero logicamente non sostenibile (essendo il creditore il principale artefice delle iniziative illecite stigmatizzate dalla citata sentenza penale e al contempo il dominus indiscusso dell'impresa creditrice, al contempo ritenuta snodo nevralgico delle relative iniziative illecite). In questa cornice, il travisamento della documentazione prodotta dalla difesa (attestante l'effettività dei pagamenti a titolo di canone effettuati dalla GI prima del sequestro), non considerata dal Tribunale, appare aspetto privo di effettiva rilevanza decisoria: trattasi, infatti, di meri riscontri formali che non inficiano la fondatezza del giudizio di strumentalità del rapporto e di indimostrata sussistenza della buona fede coerentemente messi in evidenza dalla decisione gravata. 4. Ad una soluzione non diversa si perviene in relazione alla posizione di FU EL, 11Y- relativa al dovuto per capitale e interessi per il prestito obbligazionario contratto dalla ET spa per euro 180.000 in epoca immediatamente prossima al sequestro, anche nel caso non ammesso per la strumentalità del credito rispetto alle attività illecite del TO RA e per l'assenza di buona fede della ricorrente, moglie del predetto RA e dipendente di altra società parimenti riconducibile all'imputato suddetto, sempre al centro degli interessi delle relative iniziative illecite, non diversamente dalla ET. 4.1. La difesa evidenzia che alcune cedole per interessi maturati dopo il sequestro sono state pagate dalla amministrazione giudiziaria e che tanto imporrebbe la prededuzione del credito e l'inconferenza del giudizio sulla buona fede, perché la procedura sarebbe subentrata nel rapporto;
per altro verso l'integrale pretermissione della documentazione diretta a smentire l'assunto, erroneamente valorizzato dai giudici del merito, della incapienza reddituale della ricorrente, non in grado di investire una somma cosi rilevante. Quest'ultimo profilo è indifferente al fine. Nell'ottica della strumentalità del credito e del giudizio sulla buona fede, che il creditore sia stato in grado di effettuare con le proprie forze l'investimento in questione è aspetto che a ben vedere non toglie spazio alla ritenuta strumentalità del credito legato al detto investimento e alla prova della sua inconsapevolezza rispetto alla detta strumentalità, così da risultare privo di effettiva rilevanza decisoria. Sarebbe vero, piuttosto, e in termini trancianti il contrario, là dove, cioè, venisse dimostrata la provenienza della provvista sottesa al credito azionato in capo non all'istante bensì al soggetto autore del reato spia cui è riferibile l'impresa assoggettata al vincolo, giacché siffatta 5 sovrapponibilità di posizioni assumerebbe all'evidenza un portato logico assorbente sul versante della ritenuta inopponibilità del diritto. Di contro, il pacifico coinvolgimento della ET spa all'interno del circuito imprenditoriale che ruotava intorno a TO RA, pienamente coinvolto nelle relative dinamiche criminali ma anche la natura del diritto oggetto di insinuazione, che si risolve in una erogazione di credito diretta a sostenere l'azione della impresa debitrice parimenti riferibile al RA, rendono inequivoco il profilo della strumentalità del credito azionato mentre il tema della buona fede non risulta in alcun modo superato, per quanto già detto, dalle deduzioni difensive, risultando, invece, adeguatamente smentito dal rapporto di coniugio che legava la creditrice al dominus sia dell'azienda debitrice, sia delle intraprese illecite valorizzate a sostegno della confisca. Il pagamento delle cedole successivo al sequestro, quali che fossero le ragioni che ebbero a giustificarlo, non muta, infine, le connotazioni ontologiche del relativo rapporto obbligatorio di riferimento, che trova ragion d'essere in un prestito obbligazionario il quale, non diversamente dalle altre fonti dirette a sostenere finanziariamente l'impresa prima del vincolo, risulta soggetto alle regole di accertamento e verifica disposte dall'art. 52 citato, non pretermesse dalla provvisorietà del detto adempimento. 6. Ai sensi dell'art. 616 comma 1 cod. proc. pen tutti i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali;
i ricorrenti XO RI, quale erede di AN RA, SI RA e IT RA anche al pagamento di una somma liquidata in favore della Cassa delle ammende, determinata nei termini di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di TO RA e FU EL che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di SI RA, IT RA e RI XO quale erede di AN RA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi .'t