Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/1998, n. 2015
CASS
Sentenza 6 aprile 1998

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L'istituto derogatorio dello spostamento territoriale del procedimento, in caso di impossibilità di sostituzione del giudice astenuto o ricusato con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi dell'ordinamento giudiziario, presuppone la necessaria e preliminare verifica, mediante i meccanismi della supplenza e dell'applicazione o della variazione tabellare in via d'urgenza, dell'assoluta e non meramente temporanea impossibilità di composizione e di funzionamento dell'organo collegiale giudicante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/1998, n. 2015
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2015
    Data del deposito : 6 aprile 1998

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