Sentenza 6 aprile 1998
Massime • 1
L'istituto derogatorio dello spostamento territoriale del procedimento, in caso di impossibilità di sostituzione del giudice astenuto o ricusato con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi dell'ordinamento giudiziario, presuppone la necessaria e preliminare verifica, mediante i meccanismi della supplenza e dell'applicazione o della variazione tabellare in via d'urgenza, dell'assoluta e non meramente temporanea impossibilità di composizione e di funzionamento dell'organo collegiale giudicante.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/1998, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. SACCHETTI Francesco Presidente del 6.04.1998
1. Dott. CHIEFFI Severo Consigliere SENTENZA
2. " AN GI " N. 2015
3. " CANZIO Giovanni " relatore REGISTRO GENERALE
4. " UB TR " N. 1160/98
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza rilevato con ordinanza 16.12.1997 del tribunale di sorveglianza di Firenze, nel procedimento di sorveglianza instaurato nei confronti di:
ST PE nato il [...]
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;
Sentite le conclusioni del P.M. nella persona del sost. proc. gen., dott. Vincenzo Verderosa, con le quali questi chiede annullarsi senza rinvio l'ordinanza di rimessione e dichiararsi l'insussistenza del conflitto;
Osserva.
1.- Il tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza 4.12.1997 declinatoria della competenza, premesso che il collegio risultava composto dal presidente, "incompatibile" siccome estensore del provvedimento reiettivo dell'istanza di permesso premio oggetto di reclamo da parte dell'interessato, e da un magistrato "applicato", e che non era consentita la sostituzione del presidente con altro magistrato applicato, in "analogia" a quanto disposto dall'art. 43.2 c.p.p. rimetteva il procedimento indicato in epigrafe al viciniore tribunale di sorveglianza di Firenze.
Quest'ultimo, ritenuta invece l'inapplicabilità in via analogica della norma "eccezionale" sopra richiamata, rilevava il conflitto negativo di competenza e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per la sua risoluzione.
2.- Questa Corte, già chiamata a risolvere numerosi conflitti di competenza, originati da provvedimenti di rimessione di procedimenti per l'incompatibilità del presidente e/o del giudice a latere e l'impossibilità di comporre il collegio mediante la sostituzione del giudice astenuto o ricusato, ha reiteratamente affermato il principio di diritto per il quale l'istituto derogatorio dello spostamento territoriale del procedimento, in caso d'impossibilità di sostituzione del giudice astenuto o ricusato con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi dell'ordinamento giudiziario, presuppone la necessaria e preliminare verifica, mediante i meccanismi della supplenza e dell'applicazione o della variazione tabellare in via d'urgenza, dell'assoluta e. non meramente temporanea impossibilità di composizione e di funzionamento dell'organo collegiale giudicante (v. ex plurimis Cass., Sez. 1, 18.3.1998, Cirella;
18.3.1998, Aducato;
17.2.1998, Rizzitano;
6.2.1998, Rinaldi;
21.2.1997, Alfiero, rv. 207077-078-0 79- 0 80; 14.2.1997, Grillo, rv. 207052-053-054-055). La rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi degli artt. 43.2 e 11 c.p.p., può essere consentita solo quando - all'esito delle descritte verifiche - si astengano, siano ricusati, risultino impediti, dopo la sostituzione, tanti magistrati dello "stesso ufficio" da rendere impossibile la composizione del collegio giudicante, in quanto la rimessione è istituto di carattere eccezionale siccome comportante la sottrazione dell'imputato al giudice naturale.
Ritiene pertanto questa Corte di dovere pregiudizialmente rilevare l'abnormità del provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza di Perugia, presieduto dal dott. R. Ferrando - giudice versante in una situazione di incompatibilità per avere emesso quale magistrato di sorveglianza la decisione negativa oggetto di reclamo - ha declinato la propria competenza e rimesso il procedimento a quello viciniore di Firenze.
Ed invero quel giudice si è attribuita la potestà di provvedere alla rimessione del procedimento, riservata invece dall'art. 43.2 c.p.p. - in ipotesi astratta di operatività dell'istituto nel caso di specie - alla "corte" o al "tribunale", cioè all'organo competente a decidere in merito all'astensione o alla ricusazione. La disposizione del secondo comma dell'art. 43 riserva infatti alla "corte" o al "tribunale" la deliberazione circa la rimessione del procedimento ad altro giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'art. 11, intendendo riferirsi agli organi chiamati a decidere sull'astensione o sulla ricusazione del giudice ex artt. 36, co. 3^ e 4^, e 40: in tal senso depone il passo della Relazione al progetto preliminare del c.p.p. 1988, p. 20, sub art. 44 - art. 43 vigente -, che motiva l'esclusione del "pretore", quale organo competente alla rimessione, con la circostanza che "sulla dichiarazione di astensione del pretore decide il presidente del tribunale e sulla ricusazione del pretore decide il tribunale" (cfr. altresì, per l'analoga disciplina - sul punto - dell'art. 70, co. 4^, c.p.p. previgente, Cass., Sez. V, 5.10.1994, Polo, in Foro it., 1996, 11, 174; Sez. 1, 2.4.1990, Zanolla, rv. 184064; 26.10.1989, Raccuia, rv. 182549).
Ne consegue l'insussistenza del conflitto, perché la declinatoria di competenza del tribunale di sorveglianza di Perugia è stata pronunciata in forza di un'illegittima attribuzione di potestà. 3.- Spetterà alla competente. autorità giudiziaria, all'esito della eventuale dichiarazione di astensione del presidentè di quel collegio versante in una situazione d'incompatibilità, valutare l'opportunità di provvedere alla sostituzione del giudice astenuto "con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi dell'ordinamento giudiziario" (art. 43, primo comma, c.p.p.). Trovano innanzi tutto applicazione, "per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito", i criteri obiettivi e predeterminati stabiliti a tal fine dal C.S.M. (cfr., da ultimo, il parere espresso dall'organo di autogoverno in merito ai meccanismi sostitutivi in data 19.2.1997) ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici, giusta il disposto dell'art.
7-ter, co. 2^, ordinamento giudiziario, inserito dall'art. 4 d.p.r. 22.9.1988 n. 449 per l'adeguamento dell'o.g. al nuovo processo penale.
È altresì applicabile la disposizione dell'art.
7-bis, co. 2^, o.g., inserito dall'art. 3 d.p.r. ult. cit., che prevede, quale extrema ratio per la sostituzione del giudice impedito "in via d'urgenza", la procedura di variazione tabellare, immediatamente esecutiva salva la successiva deliberazione di controllo dell'organo di autogoverno, da parte del dirigente dell'ufficio in cui lo stesso giudice è incardinato.
4.- Mette conto infine di rilevare che l'assunto del giudice remittente circa la "applicazione analogica del disposto di cui agli artt. 43.2 e 11 c.p.p." appare disancorato da lineari criteri di interpretazione logico-sistematica del fenomeno e si risolve in realtà in una palese violazione del principio del giudice naturale precostituito di cui all'art. 25, comma 1, Costituzione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza di rimessione del tribunale di sorveglianza di Perugia.
Per l'effetto dichiara l'insussistenza del conflitto e dispone che gli atti siano trasmessi al tribunale di sorveglianza di Perugia per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio il 6 aprile 1998. Depositato in Cancelleria il 18 aprile 1998