Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2014, n. 40342
CASS
Sentenza 3 giugno 2014

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Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 30 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98), gli interventi di "ristrutturazione edilizia", consistenti nel ripristino o nella ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, debbono ritenersi assoggettati a permesso di costruire se non è possibile accertare la preesistente volumetria delle opere che, qualora ricadono in zona paesaggisticamente vincolata, hanno l'obbligo di rispettare anche la precedente sagoma dell'edificio, e, invece, alla procedura semplificata della SCIA, se si tratta di opere che non rientrano in zona paesaggisticamente vincolata e rispettano la preesistente volumetria, anche quando implicano una modifica della sagoma dell'edificio.

Integra i reati di cui agli artt. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004 la ricostruzione di un "rudere" senza il preventivo rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica, sia perchè trattasi di intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per quest'ultimo un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, sia perchè non è applicabile l'art. 30 del D.L. n. 69 del 2013 (conv. in legge n. 98 del 2013), che, per assoggettare gli interventi di ripristino o di ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, al regime semplificato della S.C.I.A. richiede, nelle zone vincolate, l'esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), o, in alternativa, l'accertamento della preesistente consistenza dell'immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonchè, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura.

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  • 1DIRITTO URBANISTICO: Intervento edilizio di ristrutturazione e requisiti per la qualificazione della ristrutturazione.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Intervento edilizio di ristrutturazione – Requisiti per la qualificazione della ristrutturazione – Titoli urbanistici necessari – Individuazione – Fattispecie: demolizione e ricostruzione di due pajare –Artt.3, 20, 44, d.P.R. 380/2001. La possibilità di qualificare un intervento edilizio come ristrutturazione, per la quale non è necessario il permesso di costruire, essendo assoggettato al regime semplificato della S.C.I.A., richiede, che esista un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, o, in alternativa, l'accertamento della preesistente consistenza dell'immobile in base a riscontri documentali, alla verifica …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2014, n. 40342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40342
Data del deposito : 3 giugno 2014

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