Articolo 2246 del Codice civile
Articolo 2245Articolo 2247
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19 aprile 1942
Art. 2246.

(Certificato di lavoro).

Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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