Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2001, n. 4586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4586 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
A 9 e r g . t g ( 1 e 6 L o r z a 9 m 1 7 8 4 7 n ) . S A S A R A T T I A G L N O A D E O R S I T G R E D I L , O L O B S O A T M E I I D D L T A P N E S ' L E 045 86 /0 1 EPUBBLICA ITALIAN ORTE QUERE MADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente R.G.N. 15156/99 Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere Cron.9844 Dott. RI BR LI Rel. Consigliere Rep. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 26/02/01 Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENT ENZA UFF O COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 TASSARA ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso l'avvocato ALBERTO il 2.9 MAR 2001 IL CANCELLIERE PUGLIESE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO MINGIONE e MARCO MINGIONE, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente mi
contro
VA SE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. CESARE 118, presso l'avvocato MARIA CARLA VECCHI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA VERNAZZA, giusta procura in calce2001 534 al controricorso;
-1- controricorrente
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREPMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1078/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 23/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2001 dal Consigliere Dott. RI BR LI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Perilli con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Zicavo con delega che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PP AC chiedeva al Tribunale di Milano di modificare le condizioni della separazione consensuale dalla moglie LE TA, omologata il 20 febbraio 1995, invocando l' affidamento congiunto dei figli minori IC e VI, la modifica dei periodi di frequentazione degli stessi, la ridefinizione del concorso al loro mantenimento, la soppressione dell' assegno di separazione. Il ricorrente deduceva che la moglie, affidataria dei bambini e con loro residente dopo la separazione a Santa Margherita Ligure, dalla fine dell' estate del 1996 aveva unilateralmente deciso di trasferirsi a Milano, verosimilmente in ragione della nuova relazione instaurata con un facoltoso professionista ivi abitante, portando con sè i figli e sradicandoli dall' ambiente nel quale erano nati e cresciuti;
che tale trasferimento aveva reso estremamente difficoltoso l' esercizio delle sue facoltà di visita e frequentazione secondo le modalità a suo tempo pattuite;
che sia la moglie che i figli avevano da allora preso ad effettuare viaggi e vacanze in varie località, rivelando un tenore di vita giustificabile solo con il considerevole apporto economico del nuovo compagno, il quale peraltro andava sempre più assumendo un ruolo paterno non di sua pertinenza. Costituitosi il contraddittorio, con decreto dell' 11 giugno 1998 il Tribunale attribuiva al padre la facoltà di avere con sè i figli per trenta giorni nel corso delle vacanze estive e per un' ulteriore settimana al termine della frequenza scolastica, disponeva la suddivisione delle vacanze natalizie in due periodi, da alternare di anno in anno tra i genitori, e l' alternanza tra i medesimi delle vacanze pasquali, prevedeva inoltre la facoltà per il padre di trascorrere con i figli una settimana bianca compatibilmente con i loro impegni scolastici ed un fine settimana ogni quindici giorni a Portofino, con la precisazione che i genitori dovevano farsi carico, con criterio di alternanza, del trasferimento dei bambini da Milano alla Liguria e viceversa. Rideterminava in L.
1.600.000 mensili il contributo paterno per il mantenimento dei figli e poneva a carico del AC le spese scolastiche e mediche straordinarie, nonchè il 50% di quelle sportive e per viaggi di studio previamente concordati;
dichiarava cessato l' obbligo del predetto di corrispondere l'assegno di mantenimento alla moglie. La TA proponeva reclamo avverso tale provvedimento e successivamente presentava ricorso in via di urgenza ai sensi dell' art. 700 c.p.c., con il quale deduceva di aver ricevuto di recente un' offerta di lavoro che comportando un orario incompatibile con la precedente assistenza dei figli richiedeva l'ausilio di una baby-sitter e chiedeva pertanto che venisse accollata per l' 80% al coniuge la relativa spesa, o in subordine che venisse ulteriormente elevato l' assegno mensile per i minori. -Con sentenza del 26 marzo 23 aprile 1999 la Corte di Appello di Milano disponeva che il padre tenesse con sè i figli a fine settimana alternati, recandosi a prelevarli a Milano alle ore 14,15 del venerdì e ༢ ་ riaffidandoli alla madre a Portofino alle ore 16 della domenica, per le intere vacanze natalizie ad anni alterni, prelevandoli e riaccompagnandoli a Milano, per le intere vacanze pasquali ad anni alterni, per sei settimane nel corso delle vacanze scolastiche estive, per 2 una settimana bianca nel corso dell' inverno, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori;
determinava l' ammontare dell' assegno per il loro mantenimento in L.
1.645.000 al giugno 1998, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
confermava nel resto il provvedimento impugnato. Osservava in motivazione la Corte territoriale - per quanto in questa sede rileva - che sulla base delle emergenze processuali acquisite la causa doveva considerarsi matura per la decisione, senza far ricorso ad ulteriore attività istruttoria, onde il problema dell' ammissibilità e/o fondatezza del ricorso proposto in via di urgenza non aveva ragione di essere posto, atteso che la natura strumentale dei provvedimenti innominati rispetto al giudizio di merito comporta che la loro funzione anticipatoria venga meno ogni qualvolta sia resa o possa essere resa senza dilazione la decisione di merito. Tale carattere di strumentalità comportava peraltro l' inammissibilità di un indiscriminato ampliamento della materia del contendere attraverso la proposizione in corso di causa del ricorso in via di urgenza, con la conseguenza che le doglianze espresse dalle parti andavano esaminate con esclusivo riferimento alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione nel giudizio di appello. Rilevava inoltre, in relazione all' assegno di separazione, che la statuizione del primo giudice che aveva escluso la persistenza del diritto della moglie appariva fondata su un corretto iter argomentativo, atteso che già in sede di pattuizioni di separazione le parti avevano previsto che detto assegno sarebbe stato corrisposto sino al momento in cui la moglie avesse reperito una stabile occupazione e che, a 3 prescindere dalla prossima realizzazione di un evento siffatto, restava comunque pienamente fondato il convincimento del Tribunale secondo il quale l' elevato tenore di vita ora goduto dalla TA ed il suo stabile legame con altra persona la cui solidità era dimostrata dalla decisione di trasferirsi con i figli a Milano, ponendo termine al precedente consolidato regime di vita a Santa Margherita Ligure - erano incompatibili con il permanere di qualsiasi obbligo assistenziale a carico del coniuge. Quanto infine al contributo in favore dei figli, osservava che il AC aveva sin dall' inizio del giudizio di appello garantito la propria disponibilità a mantenere invariato l' assegno nella misura in precedenza stabilita, corrispondente alla data di emissione del decreto impugnato a L.
1.645.000 mensili, in forza delle maturate rivalutazioni periodiche, oltre ai nuovi oneri determinati dal primo giudice, e che l' entità di tali erogazioni appariva pienamente conforme alla sua complessiva capacità reddituale, onde in mancanza di prova da parte della TA - che si era limitata a sottolineare con vaghe argomentazioni l'elevato tenore di vita del coniuge - di una sua maggiore potenzialità economica non si ravvisavano elementi per superare il limite degli obblighi fissati dal Tribunale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la TA deducendo sei motivi illustrati con memoria. Ha resistito con controricorso il AC. Alla precedente udienza di discussione il Collegio disponeva l' integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero, assegnando all' uopo termine alla parte ricorrente. Espletato l' incombente nel termine previsto, è stata nuovamente fissata l' udienza di discussione del ricorso. La TA ha infine depositato un' ulteriore memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando contraddittorietà della motivazione ed omessa pronuncia in relazione agli artt. 112, 116 e 277 comma 1 c.p.c., violazione degli artt. 156 c.c. e 5, commi 9 e 10 della legge n. 898 del 1970 e succ. modif., si censura la decisione impugnata per non aver preso in esame i motivi di reclamo avverso il provvedimento del primo giudice nella parte in cui aveva privato la TA dell' unica fonte di reddito ed al tempo stesso, contraddittoriamente, aveva accollato alla medesima la spesa fissa del trasferimento da Milano alla Liguria per prelevare i figli dopo i fine settimana trascorsi con il padre, nonchè la quota del 50% delle spese per lo sport ed i viaggi di studio dei minori. Si deduce altresì che la Corte territoriale ha confermato il provvedimento del Tribunale che aveva disposto la cessazione dell' obbligo di assegno di separazione sulla base di una circostanza nuova, appresa nell' ambito del procedimento in via di urgenza instaurato nel corso del giudizio di appello, così ponendo l' ipotetica sopravvenienza di un rapporto di lavoro, peraltro subordinato al superamento di un periodo di prova, come motivo giustificativo di una decisione anteriormente assunta, con il risultato iniquo di legittimare la privazione dell' assegno quanto meno per il periodo, ricompreso tra la data della sentenza del Tribunale a quella della propria pronuncia, nel quale la predetta era stata priva di occupazione. Si aggiunge che la pronuncia adottata ha 105 violato anche l' art. 143 comma 2 c.c., che impone ai coniugi di contribuire alle reciproche esigenze in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità reddituale, nonchè l' art. 148 c.c., che rapporta l'onere del mantenimento dei figli alle rispettive sostanze e capacità patrimoniali e reddituali dei genitori. Preliminarmente all' esame di questo e degli altri motivi di ricorso va ricordato che il procedimento per la revisione delle condizioni della separazione personale dei coniugi ai sensi dell' art. 710 c.p.c., nel testo inrodotto con la legge n. 331 del 1988, costituisce un procedimento camerale di natura contenziosa che si conclude con un decreto motivato, reclamabile dinanzi alla Corte di Appello ai sensi dell' art. 739 c.p.c., ancorchè erroneamente emesso sotto forma di sentenza. Corrispondentemente, con il ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 111 Cost. avverso il provvedimento reso da detta Corte possono essere denunciate soltanto violazioni della legge regolatrice del rapporto sostanziale e di quella regolatrice del processo, mentre l' inosservanza dell' obbligo di motivazione può essere dedotta, quale vizio riconducibile a violazione della legge processuale, soltanto quando il vizio si traduca in assoluta mancanza di motivazione, ovvero quando la motivazione stessa sia meramente apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, così da non consentire I' identificazione della effettiva ratio decidendi ( così, tra le altre, Cass. 2000 n. 11; 1999 n. 5201; 1998 n. 8705; 1997 n. 6567; 1996 n. 8064). Ne consegue che i motivi di ricorso possono essere esaminati nei limiti in cui prospettano vizi della pronuncia impugnata riconducibili alle tipologie sopra richiamate. 6 Tanto premesso in linea generale, e rilevata pertanto l'inammissibilità di tutti i profili di censura contenuti nel motivo sopra sintetizzato consistenti nella denuncia di vizi della motivazione, osserva in primo luogo la Corte che la dedotta violazione dell' art. 112 c.p.c. in relazione alla doglianza concernente i costi da affrontare per gli accompagnamenti dei figli presso il luogo di residenza del padre non sussiste, atteso che il giudice del gravame ha recepito sul punto, ritenendolo conforme all' interesse dei minori, l'accordo intercorso tra le parti all' udienza di discussione circa le modalità di detti - come si desume dalla trasferimenti, il quale, non contenendo alcuna specifica previsione sulle relativepronunzia impugnata - spese, chiaramente presupponeva che esse restassero a carico del genitore accompagnante. Le ulteriori censure rivolte avverso la statuizione di soppressione dell' assegno di separazione non appaiono pertinenti rispetto al tenore della sentenza impugnata, che non ha affatto posto il reperimento di una occupazione da parte della TA quale evento determinante la cessazione dell' obbligo del coniuge, ma al contrario, pur dando atto che tale accadimento era stato già ipotizzato in sede di separazione consensuale come incidente sull' obbligo stesso, ha attribuito rilievo assorbente alla circostanza, già posta dal primo giudice a sostegno della propria statuizione, che la TA aveva instaurato una stabile relazione tanto solida da indurla a trasferirsi con i figli a Milano, così ponendo termine ad un consolidato regime di vita -con una persona facoltosa e che tale evento, comportando una sostanziale modificazione delle sue condizioni di vita e delle sue esigenze, 7 appariva tale da influire, escludendoli, sui requisiti per la spettanza dell' assegno. In tale statuizione non vi è violazione di norme di diritto, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte la relazione more uxorio intrapresa da uno dei coniugi separati, se non fa venir meno di per sè l' obbligo dell' altro coniuge di corresponsione dell' assegno di mantenimento, tuttavia può rilevare nei limiti in cui essa incida, per il suo carattere di inequivocità, stabilità ed affidabilità, sulle concrete condizioni di vita di detto coniuge, risolvendosi in una fonte effettiva e non aleatoria di reddito (Cass. 1998 n. 3503; 1997 n. 5024; 1993 n. 4761; 1993 n. 3720). Quanto al profilo di censura relativo alla imposizione alla TA della quota del 50% delle spese per lo sport ed i viaggi dei figli, esclusa la configurabilità di una violazione di legge ai sensi dell'art. 148 c.c., non risultando dalla pronuncia impugnata che la medesima sia totalmente priva di redditi, così da non poter far fronte a detto onere, va osservato che le ulteriori deduzioni sul punto si risolvono in una inammissibile doglianza di illogicità della motivazione. Con il secondo motivo, denunciando contraddittorietà di motivazione, violazione e/o falsa applicazione dell' art. 9 in relazione all' art. 5 della legge n. 898 del 1970 e succ. modif., si sostiene che la sentenza impugnata ha erroneamente escluso l' ammissibilità della domanda in via di urgenza sul rilievo che l' oggetto del giudizio doveva rimanere circoscritto alle sole doglianze contenute negli atti introduttivi, da un lato apoditticamente ravvisando un quid novi oggettivo, dall' altro lato contraddittoriamente escludendo l' esame della circostanza 8 dedotta nel ricorso ai sensi dell' art. 700 c.p.c., concernente la prospettiva di lavoro della TA, che ha invece posto a fondamento della decisione di soppressione dell' assegno. La censura è inammissibile. Ed invero la ricorrente non ha contestato i rilievi in diritto della Corte di Appello che, sulla base di una puntuale definizione dei rapporti tra provvedimento in via di urgenza e decisione di merito e della strumentalità del primo rispetto alla seconda, ha ritenuto che la definizione del merito della controversia rendesse non più necessario l' esame del ricorso in via di urgenza, nè ha specificamente censurato le ulteriori osservazioni della stessa Corte circa l' inammissibilità di un ampliamento della materia del contendere attraverso l' introduzione in corso di causa del ricorso in via di urgenza, ma si è limitata a prospettare una contraddittorietà tra tali argomentazioni e la statuizione di soppressione dell' assegno, ancora una volta erroneamente ancorando quest' ultima pronuncia alla ritenuta sopravvenienza di una propria attività lavorativa. Con il terzo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 277 comma 1° c.p.c., 2909 c.c., si deduce che la Corte territoriale ha erroneamente ed immotivatamente confermato il convincimento implicito del primo giudice secondo il quale la TA, pur priva di redditi personali, poteva essere onerata di spese nell' interesse dei figli in quanto aveva instaurato una convivenza con una persona ritenuta facoltosa, così finendo per imporre ad un terzo un vincolo di carattere economico sul solo presupposto della sua agiatezza. Si deduce ancora che il terzo è stato così gravato non solo delle spese di mantenimento della ricorrente, ma anche di quelle relative ad esigenze dei minori, senza peraltro che sia stato compiuto il necessario accertamento circa la stabilità della relazione extraconiugale. Rilevato ancora una volta che la censura può essere esaminata solo nei limiti in cui può configurarsi la prospettazione di vizi di violazione di legge, osserva la Corte che non è riscontrabile nel provvedimento impugnato violazione di norme di diritto, non emergendo affatto dalla motivazione adottata che il contributo per le spese per sport e viaggi dei figli sia stato posto apparentemente a carico della madre, ma nella sostanza a carico del suo convivente: ed invero, come già rilevato nell' esame del primo motivo, dalla pronuncia impugnata non risulta in alcun modo che la TA sia del tutto priva di redditi, e d' altro canto appare evidente che nelle argomentazioni svolte sul punto è implicito il convincimento che la previsione del previo accordo dei genitori in ordine alla erogazione di dette spese implicava anche una valutazione della possibilità economica da parte della madre di sopportare i relativi costi. Va inoltre affermata l' inammissibilità del profilo di censura relativo alla ritenuta stabilità della convivenza intrapresa dalla TA, in quanto si risolve in una doglianza di difetto di motivazione. Con il quarto motivo, denunciando illogicità della decisione, si deduce che la Corte di Appello ha mancato di assumere a riferimento, in relazione all' assegno di mantenimento, la disciplina concordata dai coniugi in sede di separazione che pure non ha mancato di - considerare ad altri effetti - nell' ambito della quale la corresponsione 10 di detto assegno era stata prevista anche quale elemento di riequilibrio rispetto alla mancata assegnazione della casa coniugale. Il motivo è inammissibile, atteso che è diretto dichiaratamente a denunciare un difetto di motivazione in relazione alla variazione del regime concordato in sede di separazione. Con il quinto motivo, denunciando violazione di norme e malgoverno di risultanze istruttorie (artt. 148 c.c., 116 c.p.c. in relazione all' art. 5 comma 9 della legge n. 898 del 1970 e succ. modif.), si sostiene che la sentenza impugnata ha illegittimamente posto a carico della ricorrente alcuni oneri nell' interesse dei figli da lei non sostenibili in difetto di redditi propri e non accollabili al convivente. Si deduce altresì che la Corte di merito avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale richiesta o disporre indagini di ufficio al fine di accertare la reale consistenza dei redditi del AC, tali da consentirgli di contribuire al mantenimento dei minori nella maggior misura invocata dalla TA. La complessa censura, che nella prima parte sostanzialmente ripropone le doglianze già formulate nei precedenti motivi, è inammissibile nella parte in cui lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale e l'omesso espletamento di ulteriori indagini di ufficio. Essa invero ancora una volta si risolve in una denuncia di difetto di motivazione nel punto in cui la Corte di Appello ha ritenuto non necessari ulteriori accertamenti diretti a dimostrare la capacità reddituale del AC, sul rilievo che a fronte delle generiche argomentazioni della reclamante circa l' elevato tenore di vita del coniuge l' entità degli oneri in favore dei figli fissati dal 11 Tribunale appariva del tutto aderente alle sue complessive potenzialità economiche. Con il sesto motivo, denunciando contraddittorietà di motivazione e violazione dell' art. 148 c.c., si afferma che la Corte territoriale ha omesso di esaminare la censura formulata in sede di reclamo diretta a denunciare che il primo giudice, pur riconoscendo la necessità di aumentare il contributo per i figli in considerazione delle loro accresciute esigenze, aveva liquidato detto contributo in una somma inferiore a quella che il padre avrebbe già dovuto corrispondere in virtù della iniziale statuizione, con la rivalutazione monetaria. Anche tale censura è inammissibile. Essa invero è diretta a denunciare, nonostante il riferimento formale anche al vizio di violazione di legge, unicamente un difetto di motivazione nella quantificazione dell' assegno, rapportato a quello fissato in sede di separazione. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in ( 9 L t A . g e 1 r e g r 6 o z 9 a m 8 n 1 ) . 7 4 7 D N T I S A G S L A A A T O A R dispositivo. L O , I O B D L E S R E I G R T O L I D T M A I O P L E S S E ' E A D T N
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in L.69,000, oltre L.
3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 26 febbraio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Nuccist- Vär Baldassum CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti 29 MAR. 2001 12 As a n иб IL CANCELLIERE Tamsus