Sentenza 22 aprile 2002
Massime • 2
La norma dell'art. 36 della legge n. 300 del 1970 - che dispone l'inserimento nei contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche di una clausola determinante l'obbligo per l'appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e della zona (c.d. clausola sociale) - si riferisce al trattamento dei dipendenti dell'appaltatore, e non può essere invocata ai fini dell'applicazione di clausole della contrattazione collettiva che prevedano l'obbligo dell'appaltatore medesimo di assumere i lavoratori già dipendenti da precedente appaltatore.
Le imprese che gestiscono servizi di pulizia in appalto e che occupano più di quindici dipendenti sono soggette alla disciplina di cui all'art. 24 legge n. 223 del 1991, non rientrando nelle eccezioni previste dal comma quarto dello stesso articolo (riferibili ai lavori edili, a quelli a termine e alle attività stagionali o saltuarie), e non rilevando il fatto che la riduzione di lavoro derivi dalla cessazione di un appalto, posto che è logico e coerente con le finalità perseguite dalla citata legge n. 223/1991 che l'impresa di pulizie che veda cessare un appalto, ottenendone un altro, ancorché in zona diversa, verifichi in sede sindacale la possibilità di occupare i lavoratori nel secondo appalto, invece di procedere al licenziamento degli stessi ed all'assunzione di nuovi lavoratori; il diverso trattamento previsto per la cessazione dell'appalto delle imprese che gestiscono il servizio di nettezza urbana rispetto a quello previsto per la chiusura del cantiere nelle imprese edili, non induce a dubitare della conformità dell'art. 24, comma quarto, cit. all'art. 3 della Costituzione, atteso che le ipotesi di esclusione dalla procedura sui licenziamenti collettivi elencate dalla disposizione in argomento sono individuate dal legislatore, nell'ambito della propria discrezionalità, alla luce di criteri di ragionevolezza che tengono conto delle peculiarità nelle diverse situazioni considerate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2002, n. 5828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5828 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN TO, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FEDERICO DE GERONIMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI AD DO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI MANGANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1954/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 10/06/99 - R.G.N. 1495/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato DE GERONIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con sentenza 18 maggio/10 giugno 1999, il Tribunale di Catania rigettava l'appello proposto dal sig. NO ZA, titolare della ditta S.I.E.T. nei confronti del sig. DO FR IS e della Cooperativa LEX a r.l. avverso la sentenza del Pretore della stessa sede in data 22 dicembre 1997 che aveva dichiarato, con ogni consequenziale pronuncia reintegratoria e risarcitoria, l'inefficacia del licenziamento intimato al IS dalla S.I.E.T. - dalla quale era stato assunto come stradino pulitore, con assegnazione dapprima nell'ambito territoriale di Catania e poi in quello di Belpasso, - per risoluzione del contratto di appalto di pulizia tra la stessa ditta ed il Comune di Belpasso ed aveva rigettato, invece, la domanda proposta dallo stesso IS nei confronti della cooperativa LEX perché fosse affermato l'obbligo della stessa - e conseguentemente la medesima fosse condannata - ad assumerlo, quale ditta succeduta nell'appalto, in osservanza della contrattazione collettiva di settore.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre, affidandosi a due motivi, il ZA, con atto notificato solo al IS. Resiste l'intimato con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt.4, 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e sostiene che erroneamente il Tribunale ha considerato il licenziamento come collettivo, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 24 della legge n. 223/1991 cit. (riduzione o trasformazione di attività o di lavoro); si sarebbe trattato, invece, di un licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo obiettivo, del tutto fisiologico nell'ambito di attività aziendale legata a contratti di appalto con le amministrazioni comunali e al loro avvicendamento. L'interesse dei lavoratori alla stabilità del rapporto era garantita esclusivamente dalla contrattazione collettiva, recepita dai contratti di appalto ai sensi dell'art. 36 della legge 25 maggio 1970, n. 300, e non dalla procedura dei licenziamenti collettivi, oltretutto particolarmente onerosa per la datrice di lavoro, stante l'obbligo di versamento del contributo previsto dall'art. 24, terzo comma, legge n. 223/1991 cit. e fonte di pericolosi contrasti tra i dipendenti dell'appaltatore cessato e quelli che lo stesso appaltatore avrebbe dovuto assumere per passaggio diretto nel subentrare ad altro appalto. Il motivo è infondato.
Ha ritenuto il giudice di appello che la risoluzione del rapporto era intervenuta nell'ambito di un licenziamento collettivo senza che fosse stata attivata la procedura prevista dalla legge 23 luglio 1991 n. 223, al di fuori delle ipotesi che l'art. 24, comma quarto, della legge cit. sottrae alla relativa disciplina;
in particolare, alla procedura, di informazione e consultazione sindacale e di scelta dei lavoratori, prevista dagli artt. 4 e seg. legge cit.. Non ricorreva l'ipotesi del contratto a termine in quanto la relativa clausola atteneva al contratto di appalto e non a quello di lavoro. La previsione del passaggio diretto alle dipendenze dell'impresa che avesse successivamente assunto l'appalto del servizio costituiva una garanzia in più per il lavoratore e non escludeva l'applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi. Quali ulteriori argomenti, il Tribunale ha aggiunto che non vi era prova della cessazione dell'attività dell'impresa anche nel Comune di Catania, ne' della data di tale cessazione, ne' della insussistenza di ulteriori contratti di appalto: al riguardo, nessun rilievo poteva essere dato alle affermazioni del ZA. Non appariva fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge n. 223/1991 in relazione all'art. 3 della costituzione per la mancata esclusione dall'applicazione di quella normativa anche delle imprese appaltatrici del servizio di nettezza urbana. Ritiene la Corte che le esposte argomentazioni del giudice di appello si sottraggano alle censure del ricorrente. Questi, anche nei giudizi di merito, nel sostenere che si sarebbe trattato di un licenziamento individuale plurimo determinato dalla cessazione del contratto di appalto con il comune di Belpasso, ha, sul piano logico, sostanzialmente riconosciuto che, in conseguenza di tale evento, vi era stata una riduzione dell'attività, tanto che si era reso necessario ricorrere a licenziamenti;
d'altra parte, il ricorrente si limita a prospettare che avrebbe anche potuto non essersi determinata una riduzione di lavoro, perché la S.I.E.T. avrebbe potuto assumere altri appalti in altri comuni, ma si tratta di una prospettazione meramente eventuale, tanto che il titolare della S.I.E.T. non afferma di avere proposto ai propri dipendenti di essere trasferiti in quei comuni.
Non è, poi, contestato che ricorressero i requisiti dimensionali, temporali e territoriali previsti dall'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per l'applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi, sicché appaiono ininfluenti le considerazioni del ricorrente circa il preteso carattere fisiologico della vicenda, per una impresa esercente attività di pulizia assunta, di volta in volta, in appalto dalle diverse amministrazioni comunali.
Deve, pertanto, essere richiamato il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui, nel nuovo assetto normativo conseguente all'entrata in vigore della legge ult. cit., i licenziamenti collettivi si differenziano dai licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo non più dal punto di vista ontologico o qualitativo - in quanto entrambi tali tipi di licenziamento sono caratterizzati dal necessario collegamento a motivi non inerenti la persona del lavoratore (come esplicitato dall'art. 1, lett. a), della direttiva CEE n. 75/129, in attuazione della quale la legge cit. venne emanata) -, ma esclusivamente per la necessaria sussistenza dei presupposti numerici e temporali richiesti dall'art. 24 legge cit., di talché, una volta accertata la loro ricorrenza, ed esclusa la riferibilità della risoluzione del rapporto a motivi inerenti alla persona del lavoratore, appare superflua ogni indagine ulteriore, volta ad appurare la ragione della riduzione di lavoro e deve senz'altro applicarsi la disciplina di cui alla legge n. 223 cit. (cfr. Cass. 4 marzo 2000, n. 2463; 12 ottobre 1999, n. 11455). D'altra parte, questa Corte ha anche affermato che le imprese che gestiscono servizi di pulizia in appalto e che occupano più di quindici dipendenti sono soggette alla disciplina di cui all'art. 24 legge n. 223 del 1991, non rientrando nelle eccezioni previste dal comma quarto dello stesso articolo (riferibili ai lavori edili, a quelli a termine e alle attività stagionali o saltuarie), e a nulla rilevando il fatto che la riduzione di lavoro derivi dalla cessazione di un appalto, posto che è logico, e coerente con le finalità perseguite dalla citata legge n. 223/1991, che l'impresa di pulizie che veda cessare un appalto, ottenendone un altro, ancorché in zona diversa, verifichi in sede sindacale la possibilità di occupare i lavoratori nel secondo appalto, invece di procedere al licenziamento degli stessi ed all'assunzione di nuovi lavoratori (Cass. 21 maggio 1998, n. 5104). Non sembra poi pertinente alla fattispecie in esame (al fine di sostenere che i dipendenti dell'impresa di pulizia già godevano di una garanzia di prosecuzione dello stato di occupazione presso l'impresa che avesse assunto l'appalto successivo) il richiamo fatto dal ZA all'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a norma del quale nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita (c.d. clausola sociale) determinante l'obbligo per l'appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Detta clausola, la quale non opera di diritto, ma deve essere concretamente inserita nel contratto di appalto (Cass. 21 dicembre 1991, n. 13834; 5 giugno 1997, n. 5027), attiene alle condizioni contrattuali e normative regolanti il rapporto di lavoro con l'appaltatore e non può essere invocata ai fini dell'applicazione di clausole della contrattazione collettiva che prevedano l'obbligo del successivo appaltatore di assumere i lavoratori già dipendenti dal precedente (Cass. 16 gennaio 1993, n. 528). Col secondo motivo, il ricorrente ripropone l'eccezione di non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità dell'art. 24 legge ult. cit. in relazione all'art. 3 della Costituzione, per irrazionalità della non esclusione dalla procedura sui licenziamenti collettivi delle imprese appaltatrici del servizio di nettezza urbana, caratterizzate da un frequente avvicendamento nei contratti di appalto e per disparità di trattamento rispetto alle imprese esonerate dalla procedura medesima (rapporti di lavoro a termine, fine lavoro nelle costruzioni edili, attività stagionale o saltuaria), stante, in particolare, l'analogia dell'ipotesi della fine del cantiere nelle imprese edili - che, tuttavia, aprono di norma nuovi cantieri - con quella della cessazione dell'appalto per le imprese di nettezza urbana, ipotesi questa prevista come normale dalla contrattazione collettiva la quale promuove, come detto, il passaggio diretto dei dipendenti dall'impresa cessante alla nuova assuntrice dell'appalto.
L'eccezione di incostituzionalità, nella quale si concretizza il motivo di ricorso, è manifestamente infondata.
Già la natura eccezionale (con la conseguente esclusione di applicazione analogica) della norma che esclude dall'applicazione dell'art. 24 della legge n. 223/1991 cit. solo quattro ipotesi, tra cui quella di fine lavoro nelle costruzioni edili, è sintomatica dei caratteri del tutto peculiari delle fattispecie considerate, peculiarità che inducono ad escludere, di per sè, la irragionevolezza della mancata previsione dell'ipotesi ulteriore della cessazione di appalto di servizi.
Infatti, in linea generale, rientra nel rischio e nella normale evoluzione della vita di tutte le imprese che la loro attività abbia andamenti ciclici o di intensità altalenante in ragione del variare delle condizioni del mercato e della domanda, e proprio in considerazione di ciò vadano incontro all'eventualità di dover ridurre o trasformare la propria attività e quindi di dover licenziare un certo numero di dipendenti: proprio in considerazione di ciò, è stata introdotta la disciplina sui licenziamenti collettivi. È anche vero, però, che le evenienze sopra dette non si determinano con eguale frequenza, con eguali caratteristiche e conseguenze in tutti i settori, cosicché deve ritenersi rientrare nella discrezionalità del legislatore la differenziazione della loro disciplina.
In particolare, non appare assolutamente irrazionale la mancata equiparazione della cessazione dell'appalto di servizi - con normale permanenza e invariabilità, tuttavia, delle esigenze oggettive che avevano condotto alla sua stipulazione e quindi con più agevole possibilità di reimpiego del personale dell'impresa presso il successivo assuntore del servizio (in virtù di accordi per il passaggio diretto del genere di quello richiamato dallo stesso ricorrente) o di mantenimento del medesimo rapporto di lavoro per l'esecuzione di altri appalti affidati alla stessa impresa - con il completamento di una costruzione edile il quale, per il carattere fortemente altalenante del mercato edilizio e delle connesse attività dei cantieri, può effettivamente dar luogo con maggior frequenza e maggiore grado di ineluttabilità al licenziamento del personale impiegato in quell'opera e al protrarsi dello stato di disoccupazione.
Di talché non appare ingiustificata l'imposizione solo nella prima ipotesi, nel caso di riduzione dell'attività e di necessità di drastica riduzione del personale (in presenza, altresì, delle ricordate condizioni previste dall'art. 24 della legge n. 223/1991 cit.), dell'obbligo di osservare la più complessa e onerosa procedura dei licenziamenti collettivi.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente (art. 385 c.p.c.) condanna del ricorrente alle spese. Queste vengono distratte in favore del difensore del IS che ne ha fatto motivata richiesta a norma dell'art. 93 c.p.c..
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a controparte le spese in euro 4,65, oltre euro 2000,00 per onorario, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Mangano. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2002