Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2002, n. 5828
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Sentenza 22 aprile 2002

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La norma dell'art. 36 della legge n. 300 del 1970 - che dispone l'inserimento nei contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche di una clausola determinante l'obbligo per l'appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e della zona (c.d. clausola sociale) - si riferisce al trattamento dei dipendenti dell'appaltatore, e non può essere invocata ai fini dell'applicazione di clausole della contrattazione collettiva che prevedano l'obbligo dell'appaltatore medesimo di assumere i lavoratori già dipendenti da precedente appaltatore.

Le imprese che gestiscono servizi di pulizia in appalto e che occupano più di quindici dipendenti sono soggette alla disciplina di cui all'art. 24 legge n. 223 del 1991, non rientrando nelle eccezioni previste dal comma quarto dello stesso articolo (riferibili ai lavori edili, a quelli a termine e alle attività stagionali o saltuarie), e non rilevando il fatto che la riduzione di lavoro derivi dalla cessazione di un appalto, posto che è logico e coerente con le finalità perseguite dalla citata legge n. 223/1991 che l'impresa di pulizie che veda cessare un appalto, ottenendone un altro, ancorché in zona diversa, verifichi in sede sindacale la possibilità di occupare i lavoratori nel secondo appalto, invece di procedere al licenziamento degli stessi ed all'assunzione di nuovi lavoratori; il diverso trattamento previsto per la cessazione dell'appalto delle imprese che gestiscono il servizio di nettezza urbana rispetto a quello previsto per la chiusura del cantiere nelle imprese edili, non induce a dubitare della conformità dell'art. 24, comma quarto, cit. all'art. 3 della Costituzione, atteso che le ipotesi di esclusione dalla procedura sui licenziamenti collettivi elencate dalla disposizione in argomento sono individuate dal legislatore, nell'ambito della propria discrezionalità, alla luce di criteri di ragionevolezza che tengono conto delle peculiarità nelle diverse situazioni considerate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2002, n. 5828
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5828
    Data del deposito : 22 aprile 2002

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