Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2019, n. 4116
CASS
Sentenza 2 luglio 2019

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In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, qualora l'imputato alleghi di non aver potuto adempiere in conseguenza dello stato di detenzione, è onere del pubblico ministero provare l'insussistenza dell'impossibilità incolpevole di prestare i mezzi di sussistenza, in quanto le regole dell'accertamento probatorio impongono all'accusa di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fatto oggetto della imputazione e la sua attribuibilità soggettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di assoluzione di un imputato, che era stato detenuto per l'intero periodo dell'inadempimento e aveva aiutato economicamente la figlia minore sia pur saltuariamente, rilevando che l'accusa non aveva provato che la sua incapacità economica non fosse assoluta).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2019, n. 4116
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4116
Data del deposito : 2 luglio 2019

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