Sentenza 2 luglio 2019
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, qualora l'imputato alleghi di non aver potuto adempiere in conseguenza dello stato di detenzione, è onere del pubblico ministero provare l'insussistenza dell'impossibilità incolpevole di prestare i mezzi di sussistenza, in quanto le regole dell'accertamento probatorio impongono all'accusa di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fatto oggetto della imputazione e la sua attribuibilità soggettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di assoluzione di un imputato, che era stato detenuto per l'intero periodo dell'inadempimento e aveva aiutato economicamente la figlia minore sia pur saltuariamente, rilevando che l'accusa non aveva provato che la sua incapacità economica non fosse assoluta).
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Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro la famiglia ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto e punito dall'art. 570 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di …
Leggi di più… - 2. Assoluzione dal reato di omesso mantenimento figli: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2019, n. 4116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4116 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2019 |
Testo completo
04116-20 In caso di diffusione def presente provvedimento omettere le generalità e gli altri d entificativi, a norma du art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: ☐ disposto d'ufficio ☐ a richiesta di parte REPUBBLICA ITALIANA (imposto dalla legge In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1167 Stefano Mogini -Presidente- Pierluigi Di Stefano U.P: 02/07/2019 Ersilia Calvenese R.G.N. 17088/2019 Ercole Aprile Pietro Silvestri Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello omissis omissis avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di nei H.R. riguardi di udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Dionigi Tucci, difensore dell'indagato, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza con cui H.R. è stato assolto dal reato previsto dall'art. 570 cod. pen.; all'imputato è contestato di avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, non corrispondendo a titolo di mantenimento la somma di 400 euro mensili, fissata dal Tribunale omissis il reato sarebbe stato commesso dall'01/01/2012 al 31/12/2012. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello omissis articolando un unico motivo con cui deduce "erronea affermazione SH della non sufficienza di prove del dolo" (così testualmente il ricorso); la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto che l'imputato, in ragione del suo stato detentivo intervenuto nel corso dell'intero anno 2012, fosse in uno stato di assoluta impossibilità incolpevole di adempiere ai propri obblighi genitoriali, tenuto peraltro conto che la madre aveva dichiarato che il padre "alutava economicamente la figlia, quando poteva", Dunque, secondo la Corte di merito, nella specie non sarebbe stato configurabile il dolo del reato contestato. Secondo il Procuratore impugnante, la Corte di appello non avrebbe correttamente applicato i principi affermati dalla Corte di cassazione che, in più occasioni, ha ritenuto non incolpevole l'inadempimento derivante dallo stato detentivo dell'obbligato; nella specie non sarebbe stato verificato se l'imputato, pur detenuto, si fosse adoperato presentando domanda all'amministrazione penitenziaria per essere ammesso al lavoro per procurarsi proventi o avesse percepito redditi, non potendosi attribuire decisiva valenza alla circostanza che la minore fosse stata aiutata economicamente dalla di lei madre. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
2. La questione attiene al se ed eventualmente a quali condizioni lo stato di detenzione del soggetto obbligato possa rilevare ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 570 cod. pen. riconoscimento nellaSecondo una prima impostazione, che ha trovato giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare mediante l'omesso versamento delle somme stabilite dal giudice della separazione per il mantenimento dei figli minori, lo stato di detenzione dell'obbligato può configurarsi quale scriminante a condizione che: 1) il periodo di detenzione coincida con quello dei mancati versamenti;
2) l'obbligato non abbia percepito comunque dei redditi;
3) lo stesso si sia attivato per procurarsi legittimamente dei proventi presentando all'amministrazione penitenziaria la domanda per essere ammesso al lavoro all'interno o all'esterno del luogo di detenzione. Solo nel caso in cui tale richiesta non sia accolta, si è precisato, non potrebbe essere addebitata all'obbligato la mancata percezione di guadagni durante il periodo di detenzione (Sez. 6, n. 2382 del 15/12/2017, dep. 2018, L., Rv. 272024, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto responsabile il ricorrente senza che fosse stato accertato se questi avesse o meno presentato domanda di ammissione al lavoro durante lo stato di detenzione). 2 SAI Si tratta di una impostazione che fa riferimento al principio secondo cui alla configurabilita' del reato non osta una situazione di indisponibilita' economica dell'obbligato, colpevolmente determinata, e perdurante nel periodo in cui si verifica l'inadempimento. Si esclude quindi la valenza esimente sia dello stato di disoccupazione (cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 5751 del 14/12/2010, dep. 2011, P., Rv. 249339, e Sez. 6, n. 10085 del 15/02/2005, Pegno, Rv. 231453), salvo a valutare la concreta situazione (Sez. 6, n. 7372 del 29/01/2013, S., Rv. 254515), sia, piu' in generale, della indisponibilita' dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato (Sez. 6, n. 11696 del 03/03/2011, F., Rv. 249655).
3. Si tratta di una impostazione che lascia sullo sfondo il tema di chi debba provare la volontaria violazione del'obbligo. Ove infatti si volesse recepire l'indirizzo giurisprudenziale indicato, nondimeno la prova della incolpevole impossibilità di adempiere non potrebbe essere posta a carico dell'imputato perché, se così fosse, sarebbero violate le regole dell'accertamento probatorio che impongono al pubblico ministero di provare il fatto oggetto della Imputazione e la sua attribuibilità soggettiva al di là di ogni ragionevole dubbio. Dunque, è la pubblica accusa a dover provare che il soggetto, pur potendo, non abbia volontariamente adempiuto ovvero si sia posto in condizione di non adempiere. Diversamente, si addosserebbe all'imputato la prova di un fatto "liberatorio" strumentale all'esonero di una sorta di presunzione di responsabilità per posizione derivante dal mero fatto dell'inadempimento; se cioè la prova della impossibilità incolpevole di adempiere fosse posta a carico dell'imputato si costruirebbe un meccanismo presuntivo per cui, in assenza di prova contraria, l'imputato dovrebbe ritenersi sempre responsabile del reato, persino nei casi in cui questi abbia assolto ad un onere di allegazione puntuale di fatti e circostanze specifiche ed astrattamente rilevanti. Un onere di allegazione che tuttavia non può trasmodare in una richiesta di prova diabolica, né può essere inteso in collisione con la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 della Carta costituzionale. Le strettoie del diritto e del processo non possono essere superate per andare al cuore empirico della vicenda, massificando condotte e responsabilità individuali in nome di una semplificazione, o peggio, indifferenza, probatoria. Nel caso di specie, pur volendo ragionare con l'indirizzo nomofilattico su indicato, la Corte di appello ha spiegato che l'imputato: a) era stato detenuto in carcere per l'intero periodo in contestazione, cioè per tutto il tempo in cui il reato sarebbe stato commesso;
b) aveva aiutato la figlia "quando aveva potuto". 3 A fronte di tale quadro di riferimento, nulla di specifico è stato dedotto, non avendo provato alcunchè il Procuratore impugnante sulle condizioni economiche - anche pregresse - dell'imputato ed essendosi limitato ad affermare che "l'imputato non ha fornito la prova, come avrebbe dovuto, che la sua incapacità economica non fosse assoluta". Un motivo di ricorso che, in assenza di un completo accertamento degli elementi costituitivi dell'accusa ed in presenza di un adeguato onere di allegazione da parte dell'imputato, pone a proprio fondamento un meccanismo probatorio presuntivo non consentito. Se è vero che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'indisponibilità da parte dell'obbligato dei mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se perduri per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempienze e non sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'obbligato - e, dunque, si tende a non attribuire allo stato di detenzione dell'obbligato la valenza di causa di forza maggiore idonea a scriminarne l'inadempimento atteso che tale condizione sarebbe a questi imputabile (Sez. 6, n. 41697 del 15/09/2016 B, Rv. 268301) si coglie tuttavia la tensione di tali affermazioni con i principi fondamentali dell'accertamento probatorio della penale responsabilità. secondo cui,In tal senso si comprende il senso dell'affermazione nomofilattica sebbene la situazione di detenzione prolungata non possa considerarsi quale causa giustificativa dell'inadempimento, tuttavia essa può essere valutata ai fini della verifica sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, cioè della coscienza e volontà di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità e nella consapevolezza del bisogno in cui versa il soggetto passivo (Sez. 6, n. 4960 del 21/10/2014, dep. 2015, S., Rv. 262157).
4. Ne deriva l'infondatezza del ricorso.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019. Il Presidente Il Consigliefe estensore Stefano Mogini Pietro Silvestri Аорис DEPOSITATO IN CANCELLERIA. 30 GEN 2020. IL CANCE HERE E. Laurenzio Patrizia 4