Sentenza 10 novembre 2004
Massime • 1
In tema di reati contro la fede pubblica, la falsa attestazione sui fogli di presenza da parte di un dipendente di ente pubblico circa la propria presenza in ufficio integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico. (Ribadendo il principio la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato e ha precisato, relativamente alla dedotta circostanza difensiva che l'allontanamento dal lavoro era finalizzato allo svolgimento di altre funzioni istituzionali, che non può ritenersi sussistere nella specie l'ipotesi del falso innocuo, posto che, indipendentemente da tali altre funzioni, il pubblico dipendente continua a percepire la retribuzione anche durante il periodo di abbandono del servizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2004, n. 16503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16503 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 10/11/2004
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1680
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 032623/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL NT N. IL 09/04/1949;
avverso SENTENZA del 02/04/2003 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Fiorella NT, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
NT RE è stato condannato dal Tribunale dell'Aquila con sentenza del 18 settembre 1998 perché, quale dipendente dell'UPLMO, attestava falsamente su fogli di presenza di essere rimasto ininterrottamente in servizio in ufficio contrariamente al vero. Si accertava, infatti, che il RE durante l'orario di lavoro si recava spesso alla USL di L'Aquila ed al comune di Calascio per assolvere a compiti istituzionali, essendo vicepresidente de comitato di gestione dell'USL e sindaco del comune.
La Corte di Appello dell'Aquila con sentenza emessa in data 2 aprile 2003 confermava la decisione di primo grado. Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione NT RE, che, tramite il suo difensore di fiducia, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e violazione di legge - 357, 358 e 359 c.p. - perché il c.d. foglio di presenza non può essere considerato atto pubblico sotto il profilo oggettivo - funzionale, avendo soltanto rilievo interno ai fini della retribuzione.
2) Violazione dell'articolo 479 c.p. e 4 e 16 della legge 816/85 e mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto;
si tratterebbe, infatti, di un falso innocuo avendo il RE il diritto di assentarsi e di conservare la propria retribuzione. Gli articoli citati sarebbero stati, inoltre, erroneamente interpretati perché non vi era il limite alle assenze indicato dalla Corte.
Infine l'attestazione dei permessi deve essere rilasciata dall'ente esterno e, quindi, la difformità della dichiarazione del lavoratore è irrilevante .
3) Violazione dell'articolo 479 c.p. e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, non essendo il RE consapevole della natura di atto pubblico del foglio di presenza;
mancanza di interesse alla falsificazione. 4) Violazione dell'articolo 133 c.p. sulla determinazione della pena e mancanza di motivazione su quanto dedotto in appello. Il ricorrente chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Con successiva memoria difensiva depositata il 20 ottobre 2004, avente ad oggetto motivi nuovi, il ricorrente riprendeva ed ampliava il secondo motivo di impugnazione sul suo diritto ad assentarsi dal lavoro ed il terzo concernente la mancanza dell'elemento psicologico del delitto contestato.
I motivi posti a sostegno del ricorso non sono fondati. Il c.d. foglio di presenza è considerato dalla giurisprudenza di legittimità atto pubblico anche quando riguarda dipendenti, il cui rapporto di lavoro è regolato da contratti privati, di società o enti che comunque esercitino pubbliche funzioni.
Ciò non solo perché i dipendenti pubblici che autocertificano la loro presenza in ufficio sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 357 c.p., ma anche perché il foglio di presenza è atto pubblico anche sotto un profilo oggettivo - funzionale.
Esso, infatti, serve non solo a certificare le ore di presenza in ufficio ai fini della corresponsione della retribuzione, ma anche a segnalare ai dirigenti le eventuali assenze di impiegati e funzionari in modo che possano provvedere alle eventuali necessarie sostituzioni onde assicurare la continuità del pubblico servizio e/o della pubblica funzione.
Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno escluso che il foglio di presenza fosse necessario soltanto per determinare la retribuzione ed avesse, perciò esclusivo rilievo interno, come sostenuto dal ricorrente. È infondato, pertanto, il primo motivo di impugnazione.
Del pari infondato è il secondo motivo di impugnazione. Il ragionamento svolto in precedenza e la conclusione raggiunta che le attestazioni di presenza sono necessarie anche per garantire un sufficiente livello di prestazioni dell'ente pubblico e, comunque, per evitare disservizi, rendono palese anche l'infondatezza del secondo motivo di impugnazione.
Infatti non si può parlare nel caso di specie di falso innocuo avendo diritto il RE alla retribuzione anche quando abbandonava il servizio per dedicarsi ad altri compiti istituzionali. Il punto non è questo perché, come si è detto, le attestazioni di presenza svolgono anche altre funzioni di rilievo generale e pubblico.
Tale conclusione rende ovviamente superfluo il discorso sulla corretta o meno interpretazione delle disposizioni della legge 816/85 da parte dei giudici di merito, perché non è in discussione nel presente processo il numero di ore o di giorni di assenza spettanti per legge al ricorrente per assolvere agli altri compiti istituzionali.
Appare opportuna una ulteriore considerazione: non può darsi affatto per scontato che tutte le volte che il pubblico dipendente, al quale siano affidati altri delicati compiti istituzionali, si assenti dal lavoro, risultando però formalmente presente in virtù della falsa attestazione, vada ad assolvere gli altri compiti istituzionali. È ben possibile che alcune volte l'assenza del dipendente sia originata da mere esigenze private e che, quindi, l'assenza stessa non sia affatto giustificata;
anche per tale ragione la legge impone al dipendente di certificare con precisione le ore di presenza in ufficio e di consegnare all'ente datore di lavoro le certificazioni che attestino la durata degli altri impegni istituzionali rilasciate dagli altri enti.
La comparazione tra i due dati consente, infatti, di evitare possibili abusi.
Le ragioni indicate escludono che possa parlarsi nel caso di specie di falso innocuo.
Infondata è la tesi sostenuta con il terzo motivo di impugnazione che nel caso di specie non fosse ravvisabile la esistenza dell'elemento psicologico.
È davvero singolare l'argomento che il RE, funzionario di un ente pubblico quale l'UPLMO, sindaco di un comune e vice - presidente di una USL e, quindi, persona esperta di pubblica amministrazione, ignorasse la natura di atto pubblico del foglio di presenza. Non poteva, proprio in virtù delle delicate funzioni ricoperte, ignorare il ricorrente che l'attestazione di presenza di un pubblico dipendente fosse rilevante per numerose ed importanti finalità pubbliche.
Ma a parte questa considerazione va detto che i giudici di merito non hanno affatto ritenuto sussistente il dolo in re ipsa, ma hanno ritenuto che la esistenza dell'elemento psicologico fosse desumibile dalla concreta condotta posta in essere;
tale valutazione non è censurabile in sede di legittimità, quando, come nella specie, sia sorretta da una logica motivazione.
Quanto alla presunta mancanza di interesse alla falsificazione del ricorrente non si può fare altro che richiamare le considerazioni che precedono che escludono che le false attestazioni delle quali si discute avessero rilievo ai soli fini retributivi.
Infondato è, infine, il quarto motivo di impugnazione con il quale si lamenta la eccessività della pena inflitta al ricorrente. La Corte di merito ha correttamente motivato la entità della pena facendo riferimento alla intensità del dolo ed alla ripetizione degli episodi criminosi;
si tratta di motivazione più che sufficiente per giustificare una pena di poco superiore al minimo edittale.
Non è poi vero che i giudici dei primi due gradi di giurisdizione non abbiano tenuto conto dello stato di incensuratezza del RE, dal momento che tale elemento ha legittimato il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2005