Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2001, n. 4870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4870 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
04870/01 REPUBBLICA ITALIANA O L 4 L 7 O 3 ) . B IN NOME DEL POCO IT, LIAN E N E C , 1 1 A 9 P CORTE SUPREM ASSAZIONE Oggetto C Opposizione a decreto I SEZIONE ¿TERZA CIVILE . D ingiuntivo-Ricorso . . 9 sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: U 3 I E avverso sentenza E R G mpo Giudice di pace 6 A E 4 D . N E I T I T T T ( N S R R.G.N. 20163/98 I E Dott. Angelo GIULIANO - Presidente A ( S E Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Cron. 10451 - Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere Rep. Ud. 11/01/01 Dott. Ennio MALZONE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER SPA, in persona del suo legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIBOTY 23, presso lo studio dell'avvocato MENNELLA MONICA, difeso dall'avvocato CIANCI STEFANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ANTINCENDIO FAELLA DI PARIDE FAELLA;
intimato - avversO la sentenza n. 137/98 del Giudice di pace di 2001 TEANO, depositata il 17/06/98; RG.644/97, 32 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 17 dicembre 1997, la società S. p. a. Er propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.70 emesso in data 9 luglio 1997 dal Giudice di pace di Teano, che la condannava al pa- gamento della somma di lire 77.350, oltre accessori, in favore della ditta Antincendio Faella, per prestazioni di ricarica e revisione di impianti antincendio, effet- tuate presso edifici INPDAP di via Scarano, in Capua. Dedusse l'opponente il proprio difetto di legittimazio- ne passiva, in quanto, in qualità di mandataria del- l'INPDAP, non rispondeva per prestazioni effettuate da fornitori nei confronti del predetto istituto. Difetta- va, inoltre, ogni prova della prestazione resa dall'An- tincendio Faella. Costituitosi, il convenuto opposto dedusse l'infon- datezza della proposta opposizione, della quale chiese il rigetto. Espletata l'istruttoria, il giudice adito, con sen- tenza in data 17 giugno 1998, respinse l'opposizione, 2 女 condannando altresì l'opponente al pagamento delle spe- se di lite. Per la cassazione della suindicata sentenza ha pro- posto ricorso la società Er s. p. a. sulla base di sei motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente, lamentando vio- lazione dell'art. 1388 c.c. in relazione all'art.360 n.3 C. p. C., deduce che il giudice di pace di Teano, pur avendo statuito che la sentenza valeva come titolo ese- cutivo nei confronti della mandante INPDAP, aveva ugualmente rigettato l'opposizione al decreto ingiunti- vo, opposizione fondata proprio sulla qualità di sem- plice mandataria della ricorrente. Con il secondo mezzo la ricorrente si duole di omessa motivazione (art. 360 n.5 c. p. c.) in ordine al titolo giuridico e/o alle norme in virtù delle quali essa Er era stata dichiarata tenuta al pagamento delle somme ingiunte. Con il terzo mezzo si deduce contraddittoria moti- vazione circa un punto decisivo della controversia, in violazione dell'art. 360 n.5 C. p. c., per avere il giu- dice di pace, da una parte non revocato il decreto in- giuntivo emesso contro essa Er s. p. a., e, dall'altra, 3 stabilito che la sentenza di rigetto valeva come titolo nei confronti non della Er medesima, ma dell'INPDAP. I motivi che precedono, da esaminarsi congiuntamen- te, sono da ritenersi inammissibili. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis S.U. 716/1999), a seguito della nuova formulazione dell'art.113 secondo comma C. P. C., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore a due milioni, non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo solo tenuto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie se di rango superiore a quelle ordinarie nonché di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacché in tali controversie egli deve giudicare facendo immediata applicazione di una equità così detta formativa o SO- stitutiva e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Ne consegue che le sentenze del giudice di pace emesse in controversie del suddetto valore, da ritener- si sempre pronunciate secondo equità anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con о senza espressa indicazione della sua rispondenza alla equità, sono ricorribili per cassazione solo per violazione delle norme processuali, nonché quando la enunciazione del criterio di equità sia inficiato da un vizio che attenendo ad un punto decisivo della
contro
- versia si risolva in una ipotesi di mera apparenza ov- vero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione di legge sostanziale è consentita solo in casi di inosservanza o falsa applicazione di norme costituzionali o comunita- rie. Nella specie, non sussiste alcuna violazione di norme costituzionali o comunitarie né risulta denunzia- ta dalla ricorrente, mentre, per quanto riguarda la de- dotta contraddittorietà della motivazione, appare evi- dente che l'odierna ricorrente è carente di interesse in ordine all'affermazione, contenuta peraltro solo nella parte motiva della sentenza, secondo cui la sen- tenza medesima vale come titolo esecutivo esclusivamen- te nei confronti della mandante INPDAP, soggetto che non ha partecipato al giudizio e nei cui confronti, pertanto, nessuna valida pronunzia poteva essere emes- sa. In effetti, il dispositivo della sentenza, con il quale si respinge l'opposizione, confermandosi il de- creto ingiuntivo emesso nei confronti dell'odierna ri- 5 corrente, è del tutto conforme con quanto affermato in parte motiva, secondo cui era stata raggiunta la prova in ordine al fatto costitutivo della domanda proposta dalla ditta opposta. Con il quarto e quinto motivo, si deduce violazione dell'art.2697 C.C. e dell'art. 633 del codice di rito, in relazione all'art.360 n.3 C. p. C., per avere il giudice di pace respinto l'opposizione nonostante che l'opposta, cui incombeva il relativo onere probatorio, non avesse fornito la prova di avere reso la prestazio- ne, della quale si chiedeva il compenso;
inoltre, trat- tandosi di una pretesa non suffragata da prova scritta, il decreto ingiuntivo andava comunque revocato. Anche tali motivi vanno dichiarati inammissibili, in quanto il giudice di pace, sulla base della deposi- zione testimoniale e delle prove documentali acquisite, ha ritenuto provato il fatto costitutivo della domanda, operando una valutazione equitativa delle prove, il che rientrava pienamente nei suoi poteri, posto che la pro- nunzia del giudice di pace, per cause di valore non su- periore a lire due milioni, deve considerarsi sempre secondo equità, anche quando detto giudice nulla abbia esplicitamente detto in ordine all'equità medesima. Con il sesto ed ultimo motivo, la ricorrente lamen- ta violazione della legge professionale ed omessa moti- vazione nella quantificazione delle spese processuali (art.360 nn.3 e 5 c.p. c.), per avere il giudice di pa- ce liquidato le spese processuali in modo abnorme e senza motivazione, per quanto concerneva in particolare la somma di lire 300.000 per diritti. Anche tale censura deve ritenersi inammissibile, in quanto le norme che fissano i diritti e gli onorari sia con riferimento ai minimi che ai mas- di avvocato, simi, sono norme di natura sostanziale, peraltro nem- meno richiamate dalle disposizioni del codice di rito concernenti la liquidazione delle spese processuali. In tal senso, del resto, si è di recente pronunziato que- sto Supremo Collegio, con la sentenza n. 10693 del 27 settembre 1999, la quale ha esattamente osservato, tra l'altro, che sarebbe del tutto incongruo ritenere che il giudice di pace debba decidere secondo equità la controversia e non possa poi regolarsi equitativamente anche in ordine alla determinazione delle spese relati- ve al processo. In conclusione il ricorso va respinto, mentre, stante la mancata costituzione dell'intimato, nulla va deliberato in ordine alle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, 1'11 gennaio 2001. 11 conditliere reiktore ed estensore presidente نستم IL CANCELLIERE CT Depositato in Cancelleria Concetta Ammendola OGGI, 3 APR. 2007 IL COLLABORATOR DI CANCELLERIA (Conceti nmendola) O L L O 4 B 7 ) E 3 . E E N C N , A O 1 I P 9 Z I 9 A 1 D - R 1 T 1 E S - I C 1 G I 2 E D . R L U A I 9 D 3 G E E T E N 6 N E 4 . S T . E T S I T ( R A 80