Sentenza 8 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2002, n. 14402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14402 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 1 44 02/02 A CORTE SURR ZIONE Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 1620/00 n. 33417 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cro Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere- Ud. 18/04/02 - Rel. Consigliere - Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente CANCELLERIA S EN TENZA sul ricorso proposto da: AR NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CANCELLERIA MUGGIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro · EDITRICE LA STAMPA SPA, in persona del legale CANCELLERIA rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO BIAMONTI, che lo rappresenta e 2002 difende unitamente all'avvocato FRANCO PASTORE, giusta 1708 delega in atti;
± -1- controricorrente avverso la sentenza n. 6596/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 18/01/99 - R.G. N. 1604/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato MUGGIA;
udito l'Avvocato PASTORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al PR di Torino, NO ER esponeva di avere curato dall'aprile 1991 all'aprile 1992 la pagina di Stampa Sera intitolata "Totocalcio", pubblicata ogni venerdì per tutta la durata del campionato e di avere, per tale attività, progettato l'aspetto della pagina, elaborato i titoli, le didascalie e i pronostici, organizzato settimanalmente l'intervista ad un ricevitore del totocalcio e coordinato da due a quattro collaboratori fissi, ricevendo per tale mansioni il compenso fisso settimanale di L. 200.000. Sulla base di tali circostanze, chiedeva, nei confronti della S.p.a. Editrice La Stampa, l'accertamento del suo diritto all'inquadramento nella qualifica di capo servizio dal 26.4.1991, col relativo trattamento e economico, e il diritto alle spettanze "di saldo” di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del settore. La convenuta resisteva alle domande, di cui contestava il fondamento. Il PR rigettava le domande con sentenza che, appellata dal ER, era riformata dal Tribunale di Torino limitatamente al riconoscimento del diritto del giornalista al pagamento della somma di L. 2.478.585, oltre rivalutazione ed interessi, in relazione ad una delle due spettanze economiche previste dall'art. 29 del c.c.n.l. e rivendicate dal lavoratore. Secondo quanto rilevato dal giudice di secondo grado, era pacifico che il ER aveva continuativamente curato, in qualità di redattore, il coordinamento della pagina intitolata "Totocalcio", prestando la propria attività al pomeriggio, fuori dell'orario di lavoro, e avvalendosi della collaborazione di due o più persone. Tale iniziativa era indipendente dai servizi redazionali del giornale, relativi ai settori dello sport, politica, cronaca, interni, cultura, ecc. Il Tribunale ha rilevato che la pagina "Totocalcio era composta da un'intervista al gestore di una ricevitoria o di un bar, illustrata dalla fotografia del medesimo, da uno schema dei pronostici della settimana, ivi compresi quelli del Totip, nonché alcuni piccoli pezzi predisposti dai collaboratori. 3 Quanto alla rivendicazione della qualifica di capo servizio, il Tribunale, richiamato l'art. 11 del c.c.n.l., secondo cui “è considerato caposervizio il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all'art. 2 con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive;
oppure il redattore al quale, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sia stata riconosciuta la qualifica di caposervizio", osservava che nella specie non era riscontrabile né l'affidamento di un servizio redazionale a carattere continuativo, né l'utilizzazione da parte del ER di redattori o collaboratori fissi ai sensi dell'art. 2 del contratto collettivo. Sotto il primo profilo, riteneva il Tribunale che il capo servizio è il giornalista preposto ad uno specifico settore dell'intera attività redazionale, costituente un determinato servizio redazionale, cioè uno di quei settori informativi che, in rapporto alle caratteristiche della testata nel caso di specie un quotidiano di - informazione -, rientrano nel panorama informativo offerto ai lettori. Pertanto il servizio redazionale non doveva essere confuso con una semplice rubrica, quale quella curata dall'attore, la quale, a prescindere dalla sua maggiore o minore importanza, costituisce un arricchimento accessorio del panorama informativo offerto dal quotidiano, non essenziale al raggiungimento degli obiettivi della testata e sempre sostituibile con altre rubriche di vario contenuto, che via via possano rispondere maggiormente all'interesse pubblico del momento. Dall'altro punto di vista, ricordato che l'art. 2 c.c.n.l. per i collaboratori fissi richiede continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità del servizio, osservava che non risultava confermato che il ricorrente si avvalesse di collaboratori fissi: il GN si era definito collaboratore esterno non fisso, il IT si era vista respingere dal Tribunale la domanda fondata sull'art. 2, per LF e TO non erano stati raccolti elementi sufficienti per poterli considerare 4 redattori o collaboratori fissi, e la testimonianza RA faceva piuttosto escludere tale conclusione. Delle richieste economiche ex art. 29 c.c.n.l., disciplinante i compensi fiss corrisposti per incarichi speciali aventi carattere di continuità svolti al di fuori dell'orario di lavoro, il Tribunale riteneva accoglibile quella relativa al diritto del giornalista a percepire, in caso di cessazione dell'attribuzione, un compenso ragguagliato a metà della corrispondente indennità di preavviso. Quanto, invece all'indennità equipollente al trattamento di fine rapporto calcolata secondo le disposizioni della legge 29 maggio 1982 n. 297”, osservava che, stante il tenore testuale della disposizione, doveva escludersi una pronuncia di condanna anteriormente alla cessazione del rapporto. Il ER propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di censura. La Editrice La Stampa resiste con controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. - da 1362 a 1371 c.c. nell'interpretazione del c.c.n.l. giornalistico 1991/1994, e in particolare dell'art. 11, e insufficienza e contraddittorietà di motivazione il ricorrente lamenta che il tribunale abbia errato nell'interpretare la disciplina Sil ha contrattuale relativa alla qualifica di caposervizio, nel momento in cui avea ritenuto rilevanti, ai fini della configurabilità di un servizio, solo i settori tradizionalmente trattati dal giornale: in realtà, mancava qualsiasi predeterminazione contrattuale dei servizi e quindi doveva ritenersi che l'intenzione delle parti, Mr confortata dall'interpretazione complessiva delle clausole, fosse quella di lasciare aperta l'identificazione dei servizi dei giornali, legando la stessa all'esistenza di una determinata, sia pur minima, struttura organizzativa, in connessione, peraltro, alla tendenza di tutti i giornali di occuparsi degli argomenti più vari. 5 E' inoltre errata la contrapposizione di "servizio" a "rubrica”: quest'ultimo termine, secondo il comune senso della parola, recepito anche nell'ambito giornalistico, allude ad una sezione del periodico dedicata ad un determinato argomento, mentre il "servizio" indica una struttura più complessa, munita di un minimo di organizzazione, relativa ad un determinato argomento. Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione sotto un altro profilo degli artt. da 1362 a 1371 c.c. nell'interpretazione del c.c.n.l. giornalistico 1991/1994, e in particolare dell'art. 11, e insufficienza e contraddittorietà di motivazione il ricorrente, con riferimento all'esclusione da parte del Tribunale del requisito della presenza "alle dipendenze" del caposervizio di due o più redattori o collaboratori fissi, lamenta la mancanza di una motivazione su tale aspetto idonea a evidenziare le ragioni della decisione e in particolare della preferenza attribuita alla testimonianza del RA rispetto ad almeno altre quattro di segno contrario. Sottolinea inoltre che, nella ricorrenza di detto requisito, non è richiesta la presenza di un ulteriore supporto organizzativo sufficientemente differenziato e autonomo. Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. da 1362 a 1371 c.c. nell'interpretazione dell'art. 29 del c.c.n.l. giornalistico 1991/1994 insufficienza e contraddittorietà di motivazione lamenta l'erroneità e MY - dell'interpretazione della norma contrattuale nel senso che la stessa non consentirebbe una pronuncia di condanna quanto all'indennità equipollente al t.f.r." spettante in caso di cessata corresponsione di compensi fissi. Al riguardo richiama la corresponsione immediata di tale indennità ad altri dipendenti, nonché il tenore testuale della disposizione, per la quale le somme previste dall'art. 29 "sono dovute", mentre il richiamo della legge n. 297/82 riguarda unicamente il parametro per i relativi calcoli. Osserva inoltre che, in caso di immediata non esigibilità, si sarebbe dovuto pronunciare sentenza di mero accertamento. 6 Il primo e il secondo motivo sono connessi, poiché, in relazione alla rivendicazione della qualifica di capo servizio da parte del ER, censurano vari aspetti della motivazione della relativa statuzione negativa del giudice a quo. Poiché il ricorrente non contesta il carattere decisivo dell'accertamento negativo relativo all'insussistenza nella specie del requisito della collaborazione, "alle dipendenze" del redattore che rivendica la qualifica di caposervizio, di due o più redattori o collaboratori fissi di cui all'art. 2, è opportuno preliminarmente esaminare le censure, formulate con il secondo motivo, relative a tale punto della sentenza impugnata. In realtà il giudice di merito, dopo avere ricordato i requisiti della qualifica di collaboratore fisso a norma dell'art. 2 del c.c.n.l, e cioè la continuità della prestazione, il vincolo di dipendenza e la c.d. responsabilità di un servizio, ha fornito una motivazione sintetica ma puntuale circa la mancanza di adeguati sill In merito riscontri probatori circalla presenza di collaboratori fissi alle dipendenze del ER. Naturalmente l'accertamento presuppone la richiamata nozione tecnica di collaboratore fisso, che implica la prestazione di una collaborazione giornalistica in regime di subordinazione, pur in mancanza di una prestazione quotidiana presso una redazione, con l'osservanza di un orario di lavoro (cfr. Cass. 27 agosto 1987 n. 7055, 27 giugno 1990 n. 6512, 20 gennaio 2001 n. 833). Come ripetutamente precisato da questa Corte, la valutazione delle risultanze probatorie, comprese l'interpretazione delle stesse e la scelta degli elementi ritenuti più idonei ai fini della ricostruzione e qualificazione dei fatti, spetta al giudice del merito, il quale non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza esser peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive;
d'altra parte il vizio di motivazione sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, mentre lo stesso vizio non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove 7 in senso difforme da quello preteso dalla parte (cfr. Cass. 12 marzo 1996 n. 2008, Cass. 13 agosto 1998 n. 7995, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802). Il ricorrente, in realtà, non formula nessuna osservazione circa le posizioni del GN e del IT. Quanto ad LF e TA intende valorizzare - sotto il profilo, evidentemente, del mancato esame di elementi di fatto decisivi o della logicità della motivazione - l'affermazione del teste RA secondo cui gli stessi si sarebbero alternati, settimanalmente, nell'occuparsi al venerdì della pagina del Totocalcio, e le affermazioni di altri testimoni (OL, AR, e AN) circa una presenza assidua e continuativa. In realtà non sono fatte valere, in relazione ad identificate posizioni di lavoro, risultanze istruttorie specifiche - che sarebbero state trascurate dal giudice di merito - idonee a comprovare il complesso dei requisiti della collaborazione giornalistica continuativa, rilevante ai sensi della declaratoria contrattuale, e della dipendenza funzionale dei collaboratori dal ER. D'altra parte, non può che ritenersi giustificata la mancata valorizzazione di generiche affermazioni dei testi circa il carattere fisso di talune collaborazioni, in assenza di precise indicazioni relative al loro oggetto o alla configurabilità di un impegno dei collaboratori a far fronte a determinate esigenze informative, con disponibilità rispetto a richieste e direttive della controparte, tanto più che deve escludersi il carattere giornalistico, di per sé, di almeno una parte di quelle nella specie utilizzate dal BE (ci si riferisce alla redazione di pronostici calcistici o ippici e alla fornitura di fotografie). Con specifico riferimento alla posizione di TO e LF (al quale, però, secondo la deposizione del teste GN, trascritta nel ricorso, nel settembre del 1991 sarebbe subentrato lo stesso GN), deve rilevarsi anche che la risultanza istruttoria invocata appare semmai indicativa di un alternarsi di due soggetti nell'esecuzione della stessa prestazione – peraltro non specificata dal ricorrente, neanche per relationem, mediante la citazione di chiare e univoche risultanze piuttosto che di un concorso di più soggetti (giornalisti collaboratoriistruttorie -, 8 fissi), cumulativamente impegnati al fine di soddisfare esigenze informative complesse. Anche sotto questo profilo, dunque, si prospetta la mancanza di decisività della censura. Ne consegue il rigetto del primo e del secondo motivo. E' fondato invece il terzo motivo, sotto il profilo che il Tribunale ha disatteso il tenore letterale della disposizione (riportata nella stessa sentenza impugnata), secondo cui “se in costanza di rapporto tali compensi fissi vengono a cessare, saranno dovute al giornalista, in base all'entità dei compensi stessi, un'indennità equipollente al trattamento di fine rapporto calcolata secondo le disposizioni della legge 29 maggio 1982 n. 297 nonché un'indennità di importo pari alla metà di quella prevista al primo paragrafo dell'art. 27”. E' insufficiente, infatti, da un punto di vista logico, desumere una volontà nel senso del differimento della esigibilità del diritto, in difetto di una specifica previsione in tal senso (e in contrasto con l'interpretazione fornita per la stessa espressione “saranno dovute", in relazione alla indennità Sifle commisurata alla metà dell'indennità di preavviso), in base al solo riferimento alle norme di legge sul calcolo del t.f.r., che si giustifica adeguatamente in relazione alle mere modalità di calcolo (salva la possibile valenza del termine "equipollente" ad indicare anche il carattere alternativo della attribuzione dovuta al momento della cessata corresponsione di indennità fisse, rispetto al computo di queste ultime ai fini del t.f.r., peraltro senza violazione di una disciplina inderogabile di legge, poiché il vigente art. 2120, secondo comma, c.c. consente ai contratti collettivi di escludere talune voci della retribuzione dalla base di calcolo del t.f.r.). In conclusione, deve essere accolto il solo terzo motivo. Ne consegue l'annullamento per quanto di ragione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altro giudice, che provvederà anche alla regolazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
9 La Corte rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso;
accoglie il terzo motivo;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Genova. Così deciso in Roma il 18 aprile 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. /ahatu нуy Sore Tele ме IL CANCELLIERE/ Depositato in Cancelleria oggi, 8-OTT 2002 d IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, D REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 1 N. 53' 11-8-73 O DIRITTO LEGGE DELLA 10