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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Fabrizio Cosentino presidente
Teresa Barillari consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite nn. 1365 e 2185 R.G. anno 2016, aventi a oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(p.iva: ), difesa dall'avvocato Parte_1 P.IVA_1
Francesco Rocco Zagaria
Parte appellante
e
( e CP_1 C.F._1 Controparte_2
( ), difesi dall'avvocato Roberto Laghi C.F._2
Parte appellata
1 nonché
(C.F. , difeso dall'avvocato Controparte_3 C.F._3
Angela Rita Forte
Parte appellata - Parte appellante nella causa riunita
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, in riforma della sentenza n. 553/2016, pubblicata il 01.06.2016 da parte del Tribunale Ordinario di Castrovillari, dichiarare obbligati al pagamento delle opere eseguite da parte della ditta Parte_1
nella palazzina sita in Trebisacce alla Via Leonardo De Vinci n. 41 i proprietari e . Condannare gli stessi al CP_1 Controparte_2
pagamento della somma di € 99.000,00 così come da decreto ingiuntivo n.
208/2005 ritenuto valido ed efficace;
in subordine condannarli al pagamento della somma di € 99.000,00 decurtate dall'IVA e del 10% di utile o previa nomina di un CTU alla somma che ne risulterà dai criteri giudiziali. In via ancor più gradata voglia compensare le spese di procedura o quanto meno ridurle stante l'assenza di particolari difficoltà e l'acquisito vantaggio dell'avvenuto arricchimento da parte degli appellati.
Nei primi due casi condannare gli appellati alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre ai corollari previsti per legge.
In via cautelare e preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 553/2016 emessa dal Tribunale di Castrovillari.”
Per e “Voglia l'Ecc.ma Corte CP_1 Controparte_2
d'Appello di Catanzaro, per le motivazioni di cui in narrativa, procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado per come illustrato in narrativa;
preliminarmente, previsa fissazione dell'udienza
2 ex art. 348-ter c.p.c., dichiarare con ordinanza l'inammissibilità dell'avverso appello;
subordinatamente, dichiarare in sentenza l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello avendo l'appellante proposto domande nuove ed eccezioni nuove;
subordinatamente, dichiarare in sentenza l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto per le altre ragioni di cui in narrativa;
più subordinatamente, disattesa ogni contraria istanza, ragione, difesa, eccezione, documentazione, produzione, richiesta e conclusione, che tutte impugniamo e contestiamo rigettare l'avverso appello perché oltremodo infondato in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare l'appellata sentenza.
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte
d'Appello dovesse accogliere l'appello avversario, contenere la somma posta a carico degli appellati nei limiti del giusto e Controparte_4
dell'equo, essendo quella indicata nel decreto ingiuntivo opposto palesemente sproporzionata.
Il tutto, in ogni caso, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e competenze, ed IVA come per legge, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, tutte distraende in favore del deducente procuratore e difensore, che dichiara di aver anticipato le spese vive e non riscosso i compensi.”
Per NI UC: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, a) in via preliminare e cautelare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n 553/2016, pubblicata il 1.06.2016, per la sussistenza, nel caso di specie, del fumus boni iure e del periculum in mora per le motivazioni sopra esposte stante l'onerosa condanna alle spese subita in primo grado dall'odierno appellante e le disagiate condizioni economiche in cui lo stesso versa;
b) in via principale, ritenuti fondati tutti i motivi esposti
3 nel presente gravame, accogliere lo stesso e, per l'effetto, riformare nella sua interezza l'impugnata sentenza n. 553/2016 emessa dal Tribunale civile di
Castrovillari e pubblicata il 01.06.2016.Voglia, quindi, l'Ecc.ma Corte adita riformare la predetta nella parte in cui ritiene non provata l'esistenza di un contratto di appalto tra le parti tale da giustificare la richiesta di pagamento avanzata dall'impresa , onde così statuire in merito Parte_2
all'obbligo all'adempimento, in capo ai sigg.ri del Controparte_4
pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto di € 99.000,00, in quanto committenti e beneficiari dei lavori edili eseguiti dall'impresa nella palazzina di loro proprietà sita in Trebisacce, via L. Da Vinci, Pt_1
41, con conseguente conferma del D.I. n. 208/2005 opposto in primo grado e con conseguente condanna al pagamento di tale somma di € 99.000,00. In subordine, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, comunque ed in ogni caso, riformare la sentenza n. 553/2016 nella parte in cui dichiara l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa formulata dall'impresa ” nel giudizio di primo grado con statuizione circa Pt_1
l'ammissibilità e fondatezza di detta domanda e con condanna delle parti appellate al pagamento delle somme conseguite quale indebito arricchimento per l'opera eseguita dall'impresa nella misura indicata nel giudizio Pt_1
di primo grado. Voglia, infine, l'Ecc.ma Corte adita riformare la sentenza n.
553/2016 sul punto in cui condanna l'impresa edile Parte_2
ed il sig. , in solido tra loro, al pagamento delle
[...] Controparte_3
spese di lite sostenute da e liquidate in euro CP_1 Controparte_2
268,97 per esborsi ed euro 13.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, cpa e iva come per legge. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: e CP_1 [...]
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 208/2005, con CP_2
il quale il Tribunale di Castrovillari ha ingiunto il pagamento della somma di euro 99.000,00, oltre interessi e spese, in favore dell'impresa edite per fatture relative a lavori di ristrutturazione e Parte_1
completamento parziale dell'immobile di loro proprietà sito in Trebisacce, alla via Leonardo Da Vinci n. 41.
Hanno dedotto: a) l'inammissibilità del procedimento monitorio;
b) di non aver mai avuto alcun rapporto contrattuale con l'impresa opposta;
c) che i lavori in esame sono stati eseguiti di propria iniziativa da P_
, figlio della titolare dell'impresa opposta e marito di
[...] _3
, figlia degli opponenti;
d) che, infatti, dovendo l'immobile in esame
[...]
essere adibito a casa coniugale dalla figlia degli opponenti e dal figlio della titolare dell'impresa opposta, vi ha effettuato dei lavori Controparte_3
per adattarlo alle proprie esigenze;
e) che, tuttavia, a seguito della separazione tra e , l'impresa opposta Controparte_3 Parte_3
avrebbe richiesto il decreto ingiuntivo a titolo di rappresaglia.
Hanno chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita l'impresa edile , deducendo Parte_1
che, in realtà, sarebbero stati i coniugi opponenti, per ritorsione, ad interrompere il pagamento dei lavori oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione.
5 Con atto di intervento adesivo dipendente si è costituito anche P_
, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
Con la memoria conclusionale di replica, depositata il 30 maggio
2016, parte opponente ha proposto in via subordinata domanda di indebito arricchimento.”
Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza resa il 1°.
6.2016 a definizione del giudizio n. 1865/2005 R.G.A.C. aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto per non aver la parte opposta dato prova del titolo posto a fondamento della pretesa azionata in fase monitoria.
Segnatamente il giudice di primo grado aveva rilevato che, ai sensi dell'art. 2721 ss. c.c., la prova di un contratto non può essere fornita per testimoni e, comunque, ha ritenuto che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio di primo grado non fossero emersi elementi a sostegno della posizione dell'impresa . Parte_4
Aveva specificato, altresì, il giudice di primo grado come, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, la fattura, quale titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, non possa poi costituire nell'eventuale giudizio di opposizione prova dell'esistenza del credito, il quale dovrà essere dimostrato dalla parte opposta con gli ordinari mezzi di prova (Cass., sez. 3,
3 marzo 2009, n. 5071).
Il tribunale, inoltre, aveva dichiarato inammissibile la domanda di indebito arricchimento proposta dalla parte opposta soltanto con la memoria conclusionale di replica.
La ditta appellante in epigrafe ha impugnato la predetta sentenza, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che: 1) la parte opposta non avesse dato prova, ponendolo come premessa, del titolo posto a fondamento della pretesa azionata in via
6 monitoria, sebbene oggetto della domanda fosse la sussistenza o meno dell'obbligo in capo ai coniugi – del pagamento di opere CP_1 CP_2
che incontestabilmente erano state eseguite;
2) l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa in quanto proposta soltanto con la memoria conclusionale.
In relazione alle spese di lite, la parte appellante lamenta la liquidazione di € 268,98 a titolo di esborsi, sostenendo che non vi sia prova che la parte opponente li abbia effettivamente sostenuti, nonché l'assoluta mancanza di motivazione in merito allo scaglione applicato dal giudice di primo grado (che risulterebbe di “valore indeterminabile, complessità alta”).
Si sono costituiti e eccependo CP_1 Controparte_2
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c., nonché ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c, e argomentando nel merito per l'infondatezza del gravame.
La richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e quella di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono state rigettate con ordinanza del 20.12.2016.
Con l'ordinanza del 22.9.2020, la corte ha disposto la riunione alla causa n. 1365/2016 di quella recante il n. 2184/2016 R.G.A.C., avendo le cause a oggetto l'impugnazione della medesima sentenza, alla luce peraltro delle medesime censure.
, parte appellante nella causa riunita (n. 2184/2016 Controparte_3
R.G.A.C.), infatti, ha censurato l'impugnata sentenza per aver il giudice di primo grado errato nel: 1) qualificare la domanda;
2) ritenere che la prova del titolo (contratto presupposto delle ragioni dell'avanzata pretesa economica) non potesse essere né fornita mediante prova testimoniale, né data attraverso la fattura che ha giustificato l'emissione del decreto
7 ingiuntivo opposto;
3) dichiarare l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza giusta causa in quanto tardiva;
4) applicare i criteri per la liquidazione delle spese di lite.
All'udienza dell'11.6.2024 la causa - assegnata al relatore in pari data
- è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 13.6.2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre precisare che, non essendo stato oggetto di gravame, è passato in giudicato il capo della sentenza relativo al rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'azione proposta dalla Parte_1
per carenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni di
[...]
legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Le eccezioni preliminari sono infondate.
Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto non emerge dall'atto introduttivo la mancanza di una ragionevole probabilità d'essere accolto.
Infondata è, altresì, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'atto introduttivo rispetta i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla norma, evidenziando in modo chiaro e preciso le ragioni della contestazione e le modifiche richieste alla sentenza di primo grado.
Nel merito, l'appello è infondato e dev'essere rigettato per i motivi che seguono.
Infondato è, innanzitutto, il motivo d'appello relativo all'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado per non aver ritenuto provato il titolo posto a fondamento della pretesa azionata in via monitoria, sebbene oggetto della domanda fosse, secondo la parte appellante, la sussistenza in
8 capo ai coniugi – dell'obbligo di pagamento di opere che Pt_5 CP_2
incontestabilmente erano state eseguite.
La corte condivide la valutazione del giudice di primo grado circa la mancata prova del titolo posto a fondamento della pretesa azionata in via monitoria dalla , pari ad € 99.000,00, in virtù Parte_1
della commissione ed esecuzione di lavori di ristrutturazione e completamento parziale dell'edificio sito in Trebisacce (CS), alla via
Leonardo Da Vinco n. 41, di proprietà dei coniugi – Pt_5 CP_2
È noto, infatti, che il decreto ingiuntivo emesso sulla base di una fattura non comporta di per sé l'accertamento del diritto azionato in via monitoria, ma solo una presunzione relativa all'esistenza del credito, di cui il ricorrente presunto creditore deve dare prova nell'eventuale fase di opposizione.
Sull'efficacia probatoria della fattura commerciale, infatti, la Corte di cassazione ha chiarito come essa, pur essendo titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nell'eventuale giudizio di opposizione non costituisca prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass., sez.
III, ord. n. 5915/2011).
Dal quadro probatorio in atti, costituito dalla documentazione prodotta dalle parti, dalle circostanze dedotte e non contestate e dalle dichiarazioni rese dai testimoni nel giudizio di primo grado, non emerge alcun riscontro circa l'effettiva conclusione di un contratto o altro negozio giuridico che ponga in capo agli appellati l'obbligo al pagamento della somma richiesta.
Quand'anche fosse da considerarsi incontestata per come affermato dalla parte appellante, la sola esecuzione dei lavori non è di per sé sufficiente a provare l'esistenza del titolo, in quanto elemento fattuale di per sé inidoneo
9 a far sorgere effetti obbligatori in capo ai proprietari dell'edificio in assenza di un accordo, espresso o implicito, tra le parti.
La semplice circostanza che i lavori siano stati eseguiti non dimostra, infatti, che tali interventi siano stati commissionati, né che vi fosse un accordo consensuale sul corrispettivo dovuto e non dimostra la sussistenza dell'obbligo al pagamento delle opere in capo agli appellati, ove non vi sia prova che tali lavori siano stati espressamente commissionati.
Occorre precisare, peraltro, che a essere incontestata è la realizzazione volontaria dei lavori da parte di (e non della ditta Controparte_3
appellante), per esigenze legate al proprio nucleo familiare (vedasi pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo); circostanza, peraltro, confermata dal teste , moglie di Testimone_1 P_
, nonché figlia degli appellati (vedasi verbale dell'udienza del
[...]
24.3.2010).
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni non emerge alcun elemento utile a provare l'accordo tra i coniugi e e la ditta appellante che CP_1 CP_2
legittimi la pretesa creditoria da questa azionata per i lavori effettuati sul fabbricato di proprietà degli appellati.
Segnatamente i testi di parte convenuta si sono limitati a riferire fatti relativi alla mera esecuzione dei lavori, senza tuttavia fornire elementi utili a provare l'accordo tra le parti, né in relazione alla specifica richiesta dei lavori da parte degli appellati, né in ordine alla determinazione del corrispettivo (vedasi verbale dell'udienza del 24.3.2010).
In assenza di ulteriori elementi, dunque, la corte ritiene che la parte appellante non abbia assolto l'onere probatorio in relazione al fatto costitutivo del credito vantato.
10 Infondato è anche il motivo d'appello relativo all'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento.
La parte appellante, infatti, nel giudizio di primo grado ha proposto tardivamente la domanda ex art. 2041 c.c. (vedasi memoria conclusionale di replica, depositata il 30.5.2016).
L'azione di ingiustificato arricchimento costituisce una domanda nuova rispetto alla pretesa originariamente avanzata in via monitoria e, come tale, in quanto domanda subordinata, richiede che essa venga formulata in maniera tempestiva, nei termini perentori previsti per il compimento delle attività processuali, in sede di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ad ogni modo, quand'anche la domanda fosse stata proposta tempestivamente, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'azione ex art. 2041 c.c. è inammissibile avendo una causa petendi diversa rispetto a quella posta a fondamento del decreto ingiuntivo (Cass. Sez. I. sent. 25 ottobre
2018, n. 27124).
Anche il motivo d'appello relativo all'errata liquidazione delle spese e al rimborso delle spese vive sostenute dalla parte attrice odierna appellata
è infondato.
Correttamente il giudice di primo grado ha applicato lo scaglione relativo al valore della causa (€ 99.000, quindi lo scaglione da € 52.001,00 a
€ 260.000,00.
In ordine, infine, alle spese vive sostenute, esse risultano documentate,
a differenza di quanto dedotto in appello (vedansi tagliando del contributo unificato e spese di notifica nel fascicolo di primo grado).
Ne discende il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza impugnata.
11 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta gli appelli riuniti e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la , in Parte_6
solido, a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Fabrizio Cosentino
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Fabrizio Cosentino presidente
Teresa Barillari consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite nn. 1365 e 2185 R.G. anno 2016, aventi a oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(p.iva: ), difesa dall'avvocato Parte_1 P.IVA_1
Francesco Rocco Zagaria
Parte appellante
e
( e CP_1 C.F._1 Controparte_2
( ), difesi dall'avvocato Roberto Laghi C.F._2
Parte appellata
1 nonché
(C.F. , difeso dall'avvocato Controparte_3 C.F._3
Angela Rita Forte
Parte appellata - Parte appellante nella causa riunita
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, in riforma della sentenza n. 553/2016, pubblicata il 01.06.2016 da parte del Tribunale Ordinario di Castrovillari, dichiarare obbligati al pagamento delle opere eseguite da parte della ditta Parte_1
nella palazzina sita in Trebisacce alla Via Leonardo De Vinci n. 41 i proprietari e . Condannare gli stessi al CP_1 Controparte_2
pagamento della somma di € 99.000,00 così come da decreto ingiuntivo n.
208/2005 ritenuto valido ed efficace;
in subordine condannarli al pagamento della somma di € 99.000,00 decurtate dall'IVA e del 10% di utile o previa nomina di un CTU alla somma che ne risulterà dai criteri giudiziali. In via ancor più gradata voglia compensare le spese di procedura o quanto meno ridurle stante l'assenza di particolari difficoltà e l'acquisito vantaggio dell'avvenuto arricchimento da parte degli appellati.
Nei primi due casi condannare gli appellati alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre ai corollari previsti per legge.
In via cautelare e preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 553/2016 emessa dal Tribunale di Castrovillari.”
Per e “Voglia l'Ecc.ma Corte CP_1 Controparte_2
d'Appello di Catanzaro, per le motivazioni di cui in narrativa, procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado per come illustrato in narrativa;
preliminarmente, previsa fissazione dell'udienza
2 ex art. 348-ter c.p.c., dichiarare con ordinanza l'inammissibilità dell'avverso appello;
subordinatamente, dichiarare in sentenza l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello avendo l'appellante proposto domande nuove ed eccezioni nuove;
subordinatamente, dichiarare in sentenza l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto per le altre ragioni di cui in narrativa;
più subordinatamente, disattesa ogni contraria istanza, ragione, difesa, eccezione, documentazione, produzione, richiesta e conclusione, che tutte impugniamo e contestiamo rigettare l'avverso appello perché oltremodo infondato in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare l'appellata sentenza.
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte
d'Appello dovesse accogliere l'appello avversario, contenere la somma posta a carico degli appellati nei limiti del giusto e Controparte_4
dell'equo, essendo quella indicata nel decreto ingiuntivo opposto palesemente sproporzionata.
Il tutto, in ogni caso, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e competenze, ed IVA come per legge, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, tutte distraende in favore del deducente procuratore e difensore, che dichiara di aver anticipato le spese vive e non riscosso i compensi.”
Per NI UC: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, a) in via preliminare e cautelare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n 553/2016, pubblicata il 1.06.2016, per la sussistenza, nel caso di specie, del fumus boni iure e del periculum in mora per le motivazioni sopra esposte stante l'onerosa condanna alle spese subita in primo grado dall'odierno appellante e le disagiate condizioni economiche in cui lo stesso versa;
b) in via principale, ritenuti fondati tutti i motivi esposti
3 nel presente gravame, accogliere lo stesso e, per l'effetto, riformare nella sua interezza l'impugnata sentenza n. 553/2016 emessa dal Tribunale civile di
Castrovillari e pubblicata il 01.06.2016.Voglia, quindi, l'Ecc.ma Corte adita riformare la predetta nella parte in cui ritiene non provata l'esistenza di un contratto di appalto tra le parti tale da giustificare la richiesta di pagamento avanzata dall'impresa , onde così statuire in merito Parte_2
all'obbligo all'adempimento, in capo ai sigg.ri del Controparte_4
pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto di € 99.000,00, in quanto committenti e beneficiari dei lavori edili eseguiti dall'impresa nella palazzina di loro proprietà sita in Trebisacce, via L. Da Vinci, Pt_1
41, con conseguente conferma del D.I. n. 208/2005 opposto in primo grado e con conseguente condanna al pagamento di tale somma di € 99.000,00. In subordine, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, comunque ed in ogni caso, riformare la sentenza n. 553/2016 nella parte in cui dichiara l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa formulata dall'impresa ” nel giudizio di primo grado con statuizione circa Pt_1
l'ammissibilità e fondatezza di detta domanda e con condanna delle parti appellate al pagamento delle somme conseguite quale indebito arricchimento per l'opera eseguita dall'impresa nella misura indicata nel giudizio Pt_1
di primo grado. Voglia, infine, l'Ecc.ma Corte adita riformare la sentenza n.
553/2016 sul punto in cui condanna l'impresa edile Parte_2
ed il sig. , in solido tra loro, al pagamento delle
[...] Controparte_3
spese di lite sostenute da e liquidate in euro CP_1 Controparte_2
268,97 per esborsi ed euro 13.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, cpa e iva come per legge. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: e CP_1 [...]
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 208/2005, con CP_2
il quale il Tribunale di Castrovillari ha ingiunto il pagamento della somma di euro 99.000,00, oltre interessi e spese, in favore dell'impresa edite per fatture relative a lavori di ristrutturazione e Parte_1
completamento parziale dell'immobile di loro proprietà sito in Trebisacce, alla via Leonardo Da Vinci n. 41.
Hanno dedotto: a) l'inammissibilità del procedimento monitorio;
b) di non aver mai avuto alcun rapporto contrattuale con l'impresa opposta;
c) che i lavori in esame sono stati eseguiti di propria iniziativa da P_
, figlio della titolare dell'impresa opposta e marito di
[...] _3
, figlia degli opponenti;
d) che, infatti, dovendo l'immobile in esame
[...]
essere adibito a casa coniugale dalla figlia degli opponenti e dal figlio della titolare dell'impresa opposta, vi ha effettuato dei lavori Controparte_3
per adattarlo alle proprie esigenze;
e) che, tuttavia, a seguito della separazione tra e , l'impresa opposta Controparte_3 Parte_3
avrebbe richiesto il decreto ingiuntivo a titolo di rappresaglia.
Hanno chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita l'impresa edile , deducendo Parte_1
che, in realtà, sarebbero stati i coniugi opponenti, per ritorsione, ad interrompere il pagamento dei lavori oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione.
5 Con atto di intervento adesivo dipendente si è costituito anche P_
, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
Con la memoria conclusionale di replica, depositata il 30 maggio
2016, parte opponente ha proposto in via subordinata domanda di indebito arricchimento.”
Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza resa il 1°.
6.2016 a definizione del giudizio n. 1865/2005 R.G.A.C. aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto per non aver la parte opposta dato prova del titolo posto a fondamento della pretesa azionata in fase monitoria.
Segnatamente il giudice di primo grado aveva rilevato che, ai sensi dell'art. 2721 ss. c.c., la prova di un contratto non può essere fornita per testimoni e, comunque, ha ritenuto che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio di primo grado non fossero emersi elementi a sostegno della posizione dell'impresa . Parte_4
Aveva specificato, altresì, il giudice di primo grado come, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, la fattura, quale titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, non possa poi costituire nell'eventuale giudizio di opposizione prova dell'esistenza del credito, il quale dovrà essere dimostrato dalla parte opposta con gli ordinari mezzi di prova (Cass., sez. 3,
3 marzo 2009, n. 5071).
Il tribunale, inoltre, aveva dichiarato inammissibile la domanda di indebito arricchimento proposta dalla parte opposta soltanto con la memoria conclusionale di replica.
La ditta appellante in epigrafe ha impugnato la predetta sentenza, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che: 1) la parte opposta non avesse dato prova, ponendolo come premessa, del titolo posto a fondamento della pretesa azionata in via
6 monitoria, sebbene oggetto della domanda fosse la sussistenza o meno dell'obbligo in capo ai coniugi – del pagamento di opere CP_1 CP_2
che incontestabilmente erano state eseguite;
2) l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa in quanto proposta soltanto con la memoria conclusionale.
In relazione alle spese di lite, la parte appellante lamenta la liquidazione di € 268,98 a titolo di esborsi, sostenendo che non vi sia prova che la parte opponente li abbia effettivamente sostenuti, nonché l'assoluta mancanza di motivazione in merito allo scaglione applicato dal giudice di primo grado (che risulterebbe di “valore indeterminabile, complessità alta”).
Si sono costituiti e eccependo CP_1 Controparte_2
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c., nonché ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c, e argomentando nel merito per l'infondatezza del gravame.
La richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e quella di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono state rigettate con ordinanza del 20.12.2016.
Con l'ordinanza del 22.9.2020, la corte ha disposto la riunione alla causa n. 1365/2016 di quella recante il n. 2184/2016 R.G.A.C., avendo le cause a oggetto l'impugnazione della medesima sentenza, alla luce peraltro delle medesime censure.
, parte appellante nella causa riunita (n. 2184/2016 Controparte_3
R.G.A.C.), infatti, ha censurato l'impugnata sentenza per aver il giudice di primo grado errato nel: 1) qualificare la domanda;
2) ritenere che la prova del titolo (contratto presupposto delle ragioni dell'avanzata pretesa economica) non potesse essere né fornita mediante prova testimoniale, né data attraverso la fattura che ha giustificato l'emissione del decreto
7 ingiuntivo opposto;
3) dichiarare l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza giusta causa in quanto tardiva;
4) applicare i criteri per la liquidazione delle spese di lite.
All'udienza dell'11.6.2024 la causa - assegnata al relatore in pari data
- è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 13.6.2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre precisare che, non essendo stato oggetto di gravame, è passato in giudicato il capo della sentenza relativo al rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'azione proposta dalla Parte_1
per carenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni di
[...]
legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Le eccezioni preliminari sono infondate.
Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto non emerge dall'atto introduttivo la mancanza di una ragionevole probabilità d'essere accolto.
Infondata è, altresì, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'atto introduttivo rispetta i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla norma, evidenziando in modo chiaro e preciso le ragioni della contestazione e le modifiche richieste alla sentenza di primo grado.
Nel merito, l'appello è infondato e dev'essere rigettato per i motivi che seguono.
Infondato è, innanzitutto, il motivo d'appello relativo all'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado per non aver ritenuto provato il titolo posto a fondamento della pretesa azionata in via monitoria, sebbene oggetto della domanda fosse, secondo la parte appellante, la sussistenza in
8 capo ai coniugi – dell'obbligo di pagamento di opere che Pt_5 CP_2
incontestabilmente erano state eseguite.
La corte condivide la valutazione del giudice di primo grado circa la mancata prova del titolo posto a fondamento della pretesa azionata in via monitoria dalla , pari ad € 99.000,00, in virtù Parte_1
della commissione ed esecuzione di lavori di ristrutturazione e completamento parziale dell'edificio sito in Trebisacce (CS), alla via
Leonardo Da Vinco n. 41, di proprietà dei coniugi – Pt_5 CP_2
È noto, infatti, che il decreto ingiuntivo emesso sulla base di una fattura non comporta di per sé l'accertamento del diritto azionato in via monitoria, ma solo una presunzione relativa all'esistenza del credito, di cui il ricorrente presunto creditore deve dare prova nell'eventuale fase di opposizione.
Sull'efficacia probatoria della fattura commerciale, infatti, la Corte di cassazione ha chiarito come essa, pur essendo titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nell'eventuale giudizio di opposizione non costituisca prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass., sez.
III, ord. n. 5915/2011).
Dal quadro probatorio in atti, costituito dalla documentazione prodotta dalle parti, dalle circostanze dedotte e non contestate e dalle dichiarazioni rese dai testimoni nel giudizio di primo grado, non emerge alcun riscontro circa l'effettiva conclusione di un contratto o altro negozio giuridico che ponga in capo agli appellati l'obbligo al pagamento della somma richiesta.
Quand'anche fosse da considerarsi incontestata per come affermato dalla parte appellante, la sola esecuzione dei lavori non è di per sé sufficiente a provare l'esistenza del titolo, in quanto elemento fattuale di per sé inidoneo
9 a far sorgere effetti obbligatori in capo ai proprietari dell'edificio in assenza di un accordo, espresso o implicito, tra le parti.
La semplice circostanza che i lavori siano stati eseguiti non dimostra, infatti, che tali interventi siano stati commissionati, né che vi fosse un accordo consensuale sul corrispettivo dovuto e non dimostra la sussistenza dell'obbligo al pagamento delle opere in capo agli appellati, ove non vi sia prova che tali lavori siano stati espressamente commissionati.
Occorre precisare, peraltro, che a essere incontestata è la realizzazione volontaria dei lavori da parte di (e non della ditta Controparte_3
appellante), per esigenze legate al proprio nucleo familiare (vedasi pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo); circostanza, peraltro, confermata dal teste , moglie di Testimone_1 P_
, nonché figlia degli appellati (vedasi verbale dell'udienza del
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24.3.2010).
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni non emerge alcun elemento utile a provare l'accordo tra i coniugi e e la ditta appellante che CP_1 CP_2
legittimi la pretesa creditoria da questa azionata per i lavori effettuati sul fabbricato di proprietà degli appellati.
Segnatamente i testi di parte convenuta si sono limitati a riferire fatti relativi alla mera esecuzione dei lavori, senza tuttavia fornire elementi utili a provare l'accordo tra le parti, né in relazione alla specifica richiesta dei lavori da parte degli appellati, né in ordine alla determinazione del corrispettivo (vedasi verbale dell'udienza del 24.3.2010).
In assenza di ulteriori elementi, dunque, la corte ritiene che la parte appellante non abbia assolto l'onere probatorio in relazione al fatto costitutivo del credito vantato.
10 Infondato è anche il motivo d'appello relativo all'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento.
La parte appellante, infatti, nel giudizio di primo grado ha proposto tardivamente la domanda ex art. 2041 c.c. (vedasi memoria conclusionale di replica, depositata il 30.5.2016).
L'azione di ingiustificato arricchimento costituisce una domanda nuova rispetto alla pretesa originariamente avanzata in via monitoria e, come tale, in quanto domanda subordinata, richiede che essa venga formulata in maniera tempestiva, nei termini perentori previsti per il compimento delle attività processuali, in sede di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ad ogni modo, quand'anche la domanda fosse stata proposta tempestivamente, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'azione ex art. 2041 c.c. è inammissibile avendo una causa petendi diversa rispetto a quella posta a fondamento del decreto ingiuntivo (Cass. Sez. I. sent. 25 ottobre
2018, n. 27124).
Anche il motivo d'appello relativo all'errata liquidazione delle spese e al rimborso delle spese vive sostenute dalla parte attrice odierna appellata
è infondato.
Correttamente il giudice di primo grado ha applicato lo scaglione relativo al valore della causa (€ 99.000, quindi lo scaglione da € 52.001,00 a
€ 260.000,00.
In ordine, infine, alle spese vive sostenute, esse risultano documentate,
a differenza di quanto dedotto in appello (vedansi tagliando del contributo unificato e spese di notifica nel fascicolo di primo grado).
Ne discende il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza impugnata.
11 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta gli appelli riuniti e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la , in Parte_6
solido, a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Fabrizio Cosentino
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