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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 131/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice relatore dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 131/2025 V.G. promossa da:
(c.f. ) E (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall' avv. PIEROBON ROBERTA, elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio della stessa in Venezia, via della Libertà 12;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.01.2025, e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale esponendo: di aver contratto matrimonio civile nel Comune di Venezia in data 21.08.1999; che dalla loro unione sono nate le figlie in data 08.10.2002, e , in data 28.07.2009; che ormai da Per_1 Per_2 tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno, così che essi hanno maturato la pagina 1 di 3 decisione di procedere alla separazione personale;
di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione alle seguente condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza dove meglio crede.
2) La figlia , minore, verrà affidata congiuntamente ai genitori. Per_2
3) continuerà ad abitare nella casa familiare assieme alla madre, ma essendo la nuova casa del papà più vicina alla Per_2 scuola che frequenta, ogni volta che vorrà, potrà stare da lui;
4) La figlia minore trascorrerà le ferie estive indifferentemente con la madre o il padre secondo quanto desidera fare e compatibilmente con gli impegni dei genitori;
5) Compatibilmente con le esigenze lavorative del padre, i giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dalla minore alternativamente con il padre o la madre, oppure, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro. Se possibile, il giorno del suo compleanno lo trascorrerà con entrambi i genitori.
6) I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra i figli ed i nonni paterni e materni.
7) Entrambi i coniugi si impegnano a non far frequentare alla figlia gli eventuali rispettivi partners, se non nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura.
8) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore.
9) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori.
10) Per il mantenimento di il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, la Per_2 Parte_1 Parte_2 somma di € 300 a titolo di partecipazione per le spese della casa ed il mantenimento della minore. Le spese scolastiche e mediche non mutuabili sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 % cadauno.
11) La casa coniugale, sita in Venezia, Giudecca 889, di proprietà di entrambi i ricorrenti resta assegnata alla moglie, quale affidataria della figlia minore. Il sig. ritirerà dalla casa coniugale i beni di sua proprietà ma continuerà a pagare il 50% del costo del mutuo. Le spese condominiali restano a carico della sig.ra Parte_2
12) La sig.ra dichiara di essere economicamente autosufficiente, per cui nulla chiede che venga stabilito per il Parte_2 suo mantenimento.
13) Il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato già diviso con la sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
14) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto“.
pagina 2 di 3 All'udienza del 27.02.2025, fissata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto, dichiarando di non volersi riconciliare. La causa è stata pertanto rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico ministero è intervenuto con nota del 31.01.2025.
****
Osserva il Collegio che va recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale, poiché conformi alla legge e non contrarie agli interessi della prole.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, pronunciando nella causa n. V.G. 131/2025, recependo l'accordo delle parti, così provvede:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate e trascritte in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente ove il matrimonio fu trascritto;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso il 27.03.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott. Alessandro Cabianca
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