Sentenza 7 novembre 2016
Massime • 1
Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, con la conseguenza che alle stesse non è consentito, nell'esercizio dell'attività di vigilanza sulla applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sulla caccia, di costringere i sottoposti al controllo a non allontanarsi dai luoghi o di limitarne comunque la libertà di movimento. (Fattispecie in tema di violenza privata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2016, n. 50061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50061 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2016 |
Testo completo
5 0 06 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : Presidente Udienza pubblica 7.11.2016 Dott. Stefano Palla Consigliere Sentenza n. 2770 Dott. Silvana De Berardinis Consigliere Registro generale n. 4753/2016 Dott. Maria Vessichelli Dott. Alfredo Guardiano Consigliere Rel. Consigliere Dott. Roberto Amatore Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : GI AL, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova del 17.09.2013; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Piero Gaeta che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
udito per l'imputato l'Avv. Mauro Bottoni ( in sostituzione dell'Avv. Andrea Baldini ), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi già presentati;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di La Spezia in data 8.2.2011, appellata dal predetto ricorrente GI AL, anche nella sua qualità di costituita parte civile, aveva assolto quest'ultimo per la residuale ipotesi delittuosa di cui al capo D della rubrica ( reato previsto e punito dall'art. 347 cod. pen., e cioè dal reato di usurpazione di una pubblica funzione ), perché il fatto non sussiste, ma aveva confermato l'impugnata condanna per il reato di cui al capo A, e cioè per il reato di violenza privata, e, concesse le richieste attenuati generiche, aveva ridotto la pena irrogata ad un mese di reclusione. Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a cinque motivi di doglianza variamente articolati. 1 t 1.1Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. a), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 544, comma 2, 548, comma 2, e 586, 2 comma, cod. proc. pen. in relazione all'intempestivo deposito della sentenza qui impugnata e della conseguente mancata decorrenza del termine per impugnare in ragione della omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato e dunque si evidenzia la tempestività ed ammissibilità della odierna impugnazione. Osserva la difesa del ricorrente che la sentenza ricorsa era stata emessa in data 17.9.2013 alla presenza dell'imputato, oggi ricorrente;
che invero la Corte distrettuale non aveva indicato nel dispositivo alcun termine per il deposito della motivazione e che quest'ultima era stata comunque depositata in data 24.10.2013; che, pertanto, trovava applicazione nel caso di specie la norma di cui al secondo comma dell'art. 544, cod. proc. pen., norma che prevede il deposito della motivazione entro il termine massimo di quindici giorni dalla deliberazione del dispositivo, e cioè, nella fattispecie in esame, entro il 2.10.2013 ; che il detto deposito era invece intervenuto intempestivamente, e cioè, come detto, in data 24.10.2013 ; che pertanto occorreva proporre impugnazione entro il termine il trenta giorni decorrenti dalla notificazione ovvero dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato ; che, nella predetta ipotesi, non occorre far ricorso alla procedura della istanza di remissione in termini di cui all'art. 175 cod. proc. pen. ma, al contrario, occorre proporre impugnazione;
che, pertanto, l'impugnazione oggi presentata alla sentenza sopra indicata in epigrafe doveva considerarsi presentata in modo tempestivo.
1.2 Con il secondo motivo si deduce la intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A della rubrica, e cioè del reato di violenza privata, essendo il tempus commissi delicti risalente al 22.9.2007 ed essendo pertanto maturato il termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. ed, in assenza di causa di sospensione del termine, al 22.3.2015, e cioè dopo la sentenza di secondo grado.
1.3 Con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso si deduce rispettivamente la manifesta illogicità della sentenza in relazione alla condanna per il reato di violenza privata, la violazione di legge in riferimento all'art. 51 cod. pen. sempre in relazione al reato predetto e l'inosservanza della legge penale in riferimento agli artt. 538 e 541 del codice di rito per il residuo reato di violenza privata. Si deduce, in primo luogo, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, da un lato, aveva assolto l'imputato per il reato di cui all'art. 347 cod. pen. in relazione all'originaria contestazione di usurpazione di una pubblica funzione e, poi, dall'altro, lo aveva invece condannato per il diverso reato di violenza privata in relazione al medesimo episodio accaduto tra le parti. Si osserva la illogicità della motivazione giacché, se l'imputato avesse agito - nel richiedere la necessaria documentazione al BA quale pubblico ufficiale - nella sua qualità di guardia venatoria volontaria, allora il successivo rifiuto e la colluttazione con il BA non spiegava la possibilità di contestargli il reato di violenza privata, essendo evidente che il BA, secondo l'art. 28 della I. n. 157/92, si trovasse nella condizione fattuale di soggetto "in esercizio o in attitudine di caccia", con ciò legittimando l'esercizio dei poteri di 2 A controllo da parte del ricorrente, nella sopra ricordata veste di guardia venatoria;
si evidenzia che tale contraddittorietà è vieppiù valorizzata dalla circostanza che l'arma in possesso del BA, al momento dei fatti, era carica e dunque la mancata ottemperanza all'ordine dell'imputato di esibire il tesserino regionale per l'esercizio della caccia e la successiva colluttazione del BA con la fuga di quest'ultimo avrebbero dovuto più ragionevolmente portare a contestare a | BA la commissione dei reati di cui agli artt. 650, 651 e 337 cod. pen., e non al ricorrente la commissione del reato di violenza privata;
si osserva, inoltre, che la condotta dell'imputato che aveva, dopo aver chiamato telefonicamente i carabinieri ed - ostacolato il passaggio del BA lungo la strada sterrata, frapponendosi con la sua autovettura in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine era comunque scriminata, per le ragioni fattuali - sopra evidenziate, dall'art. 51 cod. pen., e cioè dall'esercizio di un obbligo di legge quale guardia venatorio il cui inadempimento, questo sì, avrebbe comportato l'insorgere della responsabilità per il reato di omissioni di atti d'ufficio ovvero per abuso d'ufficio ; si deduce inoltre la necessità di un annullamento della condanna risarcitoria, già accordata alla persona offesa nei precedenti gradi di giudizio di merito, in ragione della insussistenza del contestato reato di violenza privata o comunque una sua riduzione proporzionale in ragione della lievità de fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è inammissibile.
2.1 In limine, occorre esaminare il profilo dell'ammissibilità dell'odierno mezzo di impugnazione. Ebbene, le osservazione avanzate, in fatto ed diritto, dalla parte ricorrente, sul punto qui in esame, sono invero integralmente condivisibili.
2.2 Sotto il primo profilo, osserva la Corte come, nel caso di specie, il deposito della motivazione sia avvenuto effettivamente fuori termine e dunque, per la decorrenza del termine ad impugnare, occorreva notificare all'imputato l'avviso di deposito della sentenza di cui la parte ricorrente denunzia, tuttavia, la mancanza. Esaminando l'incarto processuale, cui questa Corte è legittimata - essendo il vizio denunziato di natura processuale e dunque rivestendo in tale ipotesi il Giudice di legittimità la funzione di giudice del fatto processuale -, ci si avvede della correttezza della doglianza sollevata dalla parte ricorrente, non essendo stata rivenuta la prova della comunicazione del predetto avviso di deposito all'imputato.
2.2.1 Ma anche il secondo punto di doglianza, in diritto, è fondato. Ed invero, alla omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza consegue la mancata decorrenza nei suoi riguardi dei termini per la proposizione dell'impugnazione (Sez. 5, n. 50980 del 05/11/2014 - dep. 04/12/2014, Stevanato e altro, Rv. 26176301). 3 * -3. Sul secondo motivo riguardante, invero, la denunziata intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 610 cod. pen. si dirà, invece, al termine della trattazione delle altre questioni, per una ragione di ordine logico.
4. Gli ulteriori terzo, quarto e quinto motivo di doglianza sono invece inammissibili.
4.1 Sul punto, la Corte rileva subito che tutte le doglianze sollevate dalla parte ricorrente sono versate in fatto e come tali dirette ad accreditare davanti alla Corte una versione "alternativa" della vicenda fattuale attraverso una rilettura degli elementi di valutazione probatoria già scrutinati nelle precedenti fasi di merito.
4.1.1 Sul punto, giova in primo luogo ricordare che, in relazione al contenuto della doglianza, la Corte di legittimità non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione di merito. La valutazione di questi elementi è riservata in via esclusiva al giudice di merito e non rappresenta vizio di legittimità la semplice prospettazione, da parte del ricorrente, di una diversa valutazione delle prove acquisite, ritenuta più adeguata. Ciò vale, in particolar modo, per la valutazione delle prove poste a fondamento della decisione. Ed infatti, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non può stabile se la decisione del giudice di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". Ciò in quanto l'art. 606 comma 1, lett. e, cod. proc. pen. non consente al giudice di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Piuttosto è consentito solo l'apprezzamento sulla logicità della motivazione, sulla base della lettura del testo del provvedimento impugnato. Detto altrimenti, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Orbene, secondo la giurisprudenza più recente ricorre il vizio della mancanza, della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza se la stessa risulti inadeguata nel senso di non consentire l'agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità ed incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti (Cass., Sez. IV, 14 gennaio 2010, n. 7651/2010 ).
4.1.2 Né, per il resto, è possibile rintracciare, comunque, nel tessuto argomentativo della motivazione impugnata aporie ovvero contraddizioni di ordine logico. 4 * 4.1.3 Si duole infatti la parte ricorrente della illogicità della motivazione laddove, da un lato, la Corte lo aveva assolto dal reato di cui all'art. 347 cod. pen. riconoscendogli, nel caso di - specie, il legittimo esercizio di una funzione pubblica, quale pubblico ufficiale nella veste di guardia venatoria volontaria ( ritenendo, in motivazione, irrilevante, a tal fine, l'eventuale violazione di norme regolamentari disciplinanti la materia ed invece dirimente l'esercizio delle dette funzioni secondo le regole dettate dalla legge statale sulla caccia I. 157/92 ) e, - dall'altro, aveva, tuttavia, riconosciuto la sua penale responsabilità per il diverso reato di cui all'art. 610 cod. pen.. Ma la denunziata illogicità risulta, invece, manifestamente infondata ad una corretta lettura della sentenza ricorsa. Ed invero, la Corte distrettuale spiega correttamente, con un argomentare scevro da possibili censure, che la contestata condotta di violenza privata - formulata, nella fattispecie concreta oggi in esame, nella forma della "violenza impropria", e cioè esercitata attraverso la manovra di frapposizione dell'autovettura sullo stradello operata dall'imputato per non consentire al BA di allontanarsi è intervenuta, temporalmente, in un secondo momento, rispetto alla prima fase della vicenda fattuale ove era intervenuto l'alterco verbale tra i due soggetti coinvolti, e cioè nel momento in cui la guardia venatoria aveva avanzato la richiesta di esibizione dei documenti legittimanti l'esercizio della caccia. Orbene, il giudice d'appello è, anche qui, puntuale nello spiegare che, in una questa "seconda fase" del litigio intercorso tra i contendenti, il BA non era più nella condizione di esercitare la caccia ovvero "in attitudine di caccia", come prevede l'art. 28 della detta predetta legge 157/92, ma al contrario aveva disarmato il fucile e si stava avviando verso la macchina per ripartire. Ed è proprio in questo momento che si realizza la "violenza impropria" posta in essere dell'imputato, per come contestata nel capo di incolpazione: l'imputato, mettendo di traverso la sua autovettura lungo lo stradello sterrato, non consenti al BA di potersi allontanare con la sua vettura, tanto ciò è vero che lo stesso si incamminò per i campi per sfuggire alle costrizioni dell'odierno ricorrente.
4.2 Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è ormai granitica nell'affermare che l'elemento della violenza nel reato di cui all'art. 610 cod. pen. si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione ( Cass., Sez. 5, n. 4284 del 29/09/2015 - dep. 02/02/2016, G, Rv. 26602001). Più precisamente e per quanto interessa l'odierna vicenda processuale, è stato affermato da questa Corte che "integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l'accesso alla parte lesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione" ( Cass., Sez. 5, n. 8425 del 20/11/2013 - dep. 21/02/2014, 5 А Iovino, Rv. 25905201; così, anche Sez. 5, Sentenza n. 21779 del 17/05/2006 Ud. (dep. 22/06/2006) Rv. 234712; Conformi: N. 40983 del 2005 Rv. 232459). In termini generali, va invero riaffermato il principio di diritto, cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa, secondo cui l'elemento della violenza nella fattispecie criminosa di violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (Cass., Sez. 5, n. 11907 del 22/01/2010 - dep. 26/03/2010, Cavaleri, Rv. 24655101; Cass., Sez. 5, n. 11907 del 22/01/2010 - dep. 26/03/2010, Cavaleri, Rv. 246551 ; Sez. 5, n. 10676 del 07/10/1980 - dep. 21/10/1980, FERRETTI, Rv. 14627801).
4.2.1 Ciò posto e ricordato, la condotta descritta nel capo di imputazione integra, con tutta evidenza, la consumazione del reato di cui all'art. 610 cod. pen., dovendosi riconoscere per violenza, ai fini del delitto in parola, non solo quella fisica (violenza in senso proprio) - che si esplica direttamente sulla vittima -, ma anche quella impropria che si esplica attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui al fine di costringere l'offeso a fare, tollerare od omettere qualcosa. Ne consegue che le doglianze sollevate dalla parte ricorrente risultano, per un verso, inammissibili in quanto versate in fatto e, per altro verso, manifestamente infondate in quanto, sul piano più squisitamente argomentativo, si scontrano frontalmente con i consolidati principi affermati da questa Corte in tema di "violenza impropria" e con le condivisibili argomentazioni spese dalla Corte distrettuale che, invece, ha fatto buon governo di quei principi e ha reso la motivazione impugnata inattaccabile anche sul versante motivazionale.
4.3 Né è condivisibile la richiesta applicazione dell'art. 51 cod. pen. per l'allegata esimente dell'esercizio di un dovere. Sul punto, è facile obiettare che, per un verso, la condotta contestata ai sensi dell'art. 610 cod. pen. si era posta temporalmente, per quanto già sopra precisato, in un momento successivo a quello in cui la guardia venatoria aveva richiesto i documenti per l'esercizio della caccia al BA e che, per altro verso, si può riconoscere alla guardia venatoria il ruolo di pubblico ufficiale ( in questo caso, nell'esercizio della sue funzioni), ma non già quello di ufficiale di polizia giudiziaria e comunque, giammai, la legittimità di costringere la persona offesa a non muoversi dai luoghi sopra descritti ovvero a limitare quest'ultima nella libertà di movimento.
5. Le ulteriore doglianze, che attingono al profilo risarcitorio, sono invece con tutta evidenza inammissibili per genericità.
5.1 Sul punto, non va dimenticato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. 6 * Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata adeguata e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
6. Ne discende che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta la preclusione per questa Corte della possibilità di rilevare l'esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 del codice di rito (quale la prescrizione). Ed invero, la prescrizione è maturata nel caso di specie in data 22.3.2015 (in assenza di cause di sospensione del termine ) e dunque successivamente alla sentenza qui impugnata. Deve invero precisarsi che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con ricorso (Cass. Sez. Un. n. 32 del 22.11.2000; Cass. n. 18641/2004 ). In buona sostanza, si è ritenuto che, trattandosi di un atto di parte meramente apparente e come tale improduttivo di effetti, esso è inidoneo a determinare l'accesso all'ulteriore stato e grado del processo, non determinando la costituzione di un valido rapporto processuale e ciò comportando che non scatta l'obbligo, previsto dall'art. 609 comma 2 cod. proc. pen., di decidere sulle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, tra le quali rientra la prescrizione.
7. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 7.11.2016 Il Presidente Stefano Palla and tame Il Consigliere estensore DEFORTATA IN CANCELLENA Roberto Amatore Robute Lustole add 24 NOV 2016 IL FUNZIONARIO CIUDA омun jun