Sentenza 22 gennaio 2010
Massime • 1
L'elemento della violenza nella fattispecie criminosa di violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione. (Fattispecie relativa a sostituzione della serratura della porta di accesso di un vano-caldaia, con mancata consegna delle chiavi al condomino e inibizione dell'esercizio del diritto di servitù gravante sul locale).
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La violenza privata è il delitto previsto e punito dall'art. 610 del codice penale che si configura quando un soggetto, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa Che cosa si intende per violenza privata Il bene giuridico tutelato Soggetti attivi e passivi del reato Elemento oggettivo del reato Le condotte di violenza e minaccia Elemento soggettivo del reato Procedibilità del reato di violenza privata Fac-simile querela per violenza privata Che cosa si intende per violenza privata Il delitto di violenza privata si configura secondo l'art. 610 c.p. quando "chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche …
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 610, è irrilevante, per la consumazione del reato, che la condotta criminosa si protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui si realizza la limitazione coattiva della libertà di determinazione della vittima, essendo irrilevante che gli effetti della imposizione si protraggano nel tempo e l'offeso possa successivamente eliminarli (Sez. 5, 18693/2021). Il reato di cui all'art. 610 è un reato di evento che si perfeziona nel momento in cui avviene la costrizione della vittima a fare, tollerare, omettere qualche cosa. Nel caso in cui l'evento non …
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Commette il reato di violenza privata il giornalista pretende di intervistare una persona con reiterata, insistente e oppressiva pressione per il tramite dell'imposizione di domande, di riprese video e di posture fisiche, cui la persona intervistata tentava invano di sottrarsi; una condotta siffatta può certo ricondursi a quella peculiare forma di violenza privata indicata dalla costante giurisprudenza di legittimità quale violenza "impropria", vale a dire un tipo di coartazione dell'altrui libertà «che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali». Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare …
Leggi di più… - 4. Costringere altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa: è reato?Ilaria Parlato · https://www.diritto.it/ · 8 ottobre 2019
Costringere altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa, con violenza o minaccia, integra il reato – previsto e punito dall'art. 610 c.p. – di violenza privata. La suddetta fattispecie criminosa anela a tutelare la libertà morale, id est la libertà psichica, da intendersi quale facoltà di autodeterminarsi spontaneamente secondo motivi propri, all'uopo sia formando liberamente la propria volontà sia orientando i propri comportamenti in conformità delle deliberazioni liberamente prese (ex pluris: Cass. Pen., Sez. V, 09 aprile 2019, n.35092; Cass. pen., Sez. 5, 06/06/2017, n. 40291). Elemento oggettivo L'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 c.p. è costituito da una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2010, n. 11907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11907 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 22/01/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 170
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 24683/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Delfino Giovanni, il 8.4.2009, difensore di LE RE, nato ad [...] l'[...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 23 febbraio 2009;
Sentita la relazione del consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio;
Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CA RE era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Cuneo, del reato di cui all'art. 392 c.p. perché, al fine di esercitare un preteso diritto e potendo ricorrere al giudice per il suo riconoscimento ed anzi avendo già intrapreso una controversia giudiziale per vedere negato alla condomina IN LU il diritto di servitù sul vano caldaia annesso all'alloggio di proprietà di SI NA ed a lui ceduto in comodato d'uso, si faceva arbitrariamente ragione da sè medesimo con violenza sulle cose, sostituendo la serratura della porta di accesso al predetto vano ed impedendo così a IN LU di potervi entrare per regolare il riscaldamento della sa abitazione in Limone Piemonte. Con sentenza del 24 aprile 2008, il Tribunale, pronunciando con le forme del rito abbreviato, riconosceva l'imputato colpevole del reato ascrittogli e, per l'effetto, lo condannava alla pena di Euro 200 di multa nonché al risarcimento dei danni, morali e materiali, in favore della IN, costituitasi parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, con concessione di provvisionale di Euro 2.000. Pronunciando sul gravame proposto dall'imputato, la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, qualificava il fatto attribuito allo stesso CA ai sensi dell'art. 610 c.p. e, riconosciute le attenuanti generiche, rideterminava la pena nella misura di Euro 150 di multa, riducendo, altresì, la provvisionale in Euro 600.
Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione parte ricorrente deduce mancanza e/o contraddittorietà di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli estremi del reato di violenza privata. Il secondo motivo deduce erronea violazione dello stesso art. 610 c.p., mancando nella fattispecie l'elemento della violenza.
2. - È ius receptum che, ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere sia in violenza fisica, propria, che si esplica direttamente nei confronti della vittima, o di violenza cd. impropria che sì attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (cfr. Cass. sez. 5, 27.2.1998, n. 1195, rv. 211230; e, da ultimo, id. sez. 5,15.10.2008, n. 41311, rv. 242328). In linea con siffatto insegnamento giurisprudenziale, correttamente i giudici di appello hanno ravvisato gli estremi del reato in questione nella condotta dell'imputato che, di sua iniziativa, aveva sostituito il nottolino della serratura della porta di accesso del vano caldaia, senza provvedere a consegnare le nuove chiavi alla condomina IN, cui inibiva così l'esercizio del diritto di servitù gravante sul locale anzidetto ai fini della manutenzione della caldaia lì installata. L'arbitraria iniziativa dell'imputato si risolveva, dunque, in ingiusta coartazione della libertà di determinazione della persona offesa, impedita di esercitare la facoltà di accesso, indipendentemente da ogni profilo di fondatezza giuridica del relativo diritto, fatto oggetto, peraltro, di contenzioso civile tra la dante causa dello stesso CA, mero comodatario, e la nominata IN.
3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010