Sentenza 17 maggio 2006
Massime • 1
Integra il delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) la condotta di colui che parcheggia la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo alla parte lesa di muoversi, considerato che ai fini della configurabilità del delitto in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione.
Commentario • 1
- 1. Filmare di nascosto la doccia in piscina: è solo violenza privata o molestia (Cass. 28174/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2006, n. 21779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21779 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/05/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 957
Dott. SANDRELLI G.G - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 15228/05
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER SY, N. il 6/09/1974;
avverso la SENTENZA emessa il 10/03/2005 dalla Corte di appello di Trento;
visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ferrua Giuliana;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Viglietta Gianfranco, che ha concluso per l'annullamento della sentenza di appello e di quella di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 20 Gennaio 2004 il Tribunale di Bolzano, sez. distaccata di Brunico, assolveva "perché il fatto non sussiste", ER SY dall'imputazione ascrittale ex art. 610 c.p. per avere impedito a AT GI di spostare la sua autovettura dal parcheggio privato, bloccando il passaggio con un'altra auto e minacciandolo di non farlo uscire fino a sera tarda o sino al giorno successivo. Affermava all'uopo il giudicante che il capo d'imputazione non descriveva alcun reato per cui l'assunzione delle prove richieste dall'accusa sarebbe stata irrilevante: in particolare, segnalava che non risultava contestata alcuna violenza e che la minaccia non era collegata con l'evento voluto. La suddetta decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Trento, Sez. dist. di Bolzano, con pronuncia 10 Marzo 2005, avverso la quale ha ora proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale deducendo violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice di primo grado aveva sostanzialmente deciso nel merito, in contrasto con la previsione dell'art. 469 c.p.p., ed entrambi i giudici avevano, senza giustificazione, negato l'ammissione delle prove nonché erroneamente escluso che la condotta addebitata costituisse reato. Le censure sono fondate, osservandosi quanto segue. Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 610 c.p., il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (Cass. 16/12/81 n. 11004 RV. 151273;
Cass. 7/5/98 n. 0 1195 RV. 211230): tale è da ritenersi il bloccare il passaggio di un auto con altro mezzo;
d'altro canto il dichiarare in concomitanza di codesta azione al proprietario della vettura ostacolata che si intende non consentirgli di ripartire per un congruo periodo di tempo, sta a dimostrare in termini inequivoci la finalità della violenza.
Alla luce di quanto sopra è pertanto evidente che la sentenza predibattimentale di primo grado fu erroneamente adottata e confermata in appello e di conseguenza s'impone l'annullamento delle pronunce emesse in sede di merito con rinvio al Tribunale di Bologna il quale dovrà procedere a nuovo giudizio verificando, con idonea attività istruttoria, se in effetti nel caso concreto l'imputata ebbe a realizzare la condotta ascrittale.
P.Q.M.
La Corte, annulla l'impugnata sentenza nonché quella di primo grado con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bolzano. Così deciso in Roma, il 17 Maggio 2006.
Depositata in Cancelleria il 22 Giugno 2006