Sentenza 20 novembre 2013
Massime • 1
Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l'accesso alla parte lesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione.
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Il fatto La Corte di appello di Potenza confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Matera aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di violenza privata (perché si rifiutava si rimuovere l'auto parcheggiata all'ingresso di un cortile in uso anche anche ad altra persona così impedendo a quest'ultima di accedervi e di prelevare gli attrezzi di sua proprietà ivi depositati) condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Sul punto si legga anche:” Configurabilità dei delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza privata “ I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso questo provvedimento proponeva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2013, n. 8425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8425 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 20/11/2013
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 2989
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 21336/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV EL N. IL 20/10/1947;
avverso la sentenza n. 93/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 12/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione OV LO, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, in data 12 febbraio 2013, con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato di violenza privata commesso il 21 e il 26 giugno 2005, ai danni di OV OR, BR RA e OS LE, nonché al reato di lesioni personali volontarie in danno di OV OR, commesso il 21 giugno 2005.
Deduce:
1) Il vizio della motivazione riguardo ai motivi di appello e alla memoria difensiva (del 12 febbraio 2013) concernenti la violenza privata del 26 giugno 2005 nonché l'elemento psicologico della violenza privata del 21 giugno 2005.
In particolare, segnala il difensore che la Corte d'appello, pur dando atto del difetto di motivazione in cui è incorso il giudice di primo grado con riferimento ai fatti di violenza privata di cui all'imputazione (del 21 e del 26 giugno), ha poi emendato tale motivazione soltanto con riferimento al primo dei due episodi: quello del 26, invece, è rimasto privo di motivazione nonostante la apposita sollecitazione effettuata con la memoria difensiva. Ma anche con riferimento all'episodio del 21 giugno, la difesa sostiene essere mancante la motivazione sull'elemento psicologico e sulla stessa minaccia o violenza che debbono caratterizzare il reato di violenza privata.
Quanto al primo elemento, infatti, la Corte d'appello ha ritenuto inopinatamente di ricercarne le tracce in comportamenti precedenti di 10 giorni, e, quanto al secondo profilo, non risulta nemmeno specificata la condotta nella quale si sarebbe estrinsecata la violenza o comunque la coartazione dell'altrui volontà;
2) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla reato di lesioni contestato al capo B).
Nei motivi d'appello era stata sottoposta a critiche la attendibilità della persona offesa, per giunta costituita parte civile, ma la Corte territoriale si era limitata a rispondere con osservazioni che riguardavano la attendibilità dell'ulteriore teste (OV EP) le cui dichiarazioni erano state ritenute a conforto di quelle accusatorie della persona offesa: una risposta insufficiente, sottratta alle specifiche critiche mosse nei motivi d'appello.
Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno. Da accogliere è la doglianza contenuta nel primo motivo, non rinvenendosi, nella sentenza impugnata, una motivazione che riguardi l'episodio di violenza privata risalente al 26 giugno. Invero, risulta che il capo di imputazione, come riportato nelle sentenze di primo e secondo grado, conteneva la menzione di due episodi di violenza privata, commessi il 21 e poi il 26 giugno 2005, ai danni, il primo, di OV OR, BR RA e PO LE e il secondo, di BR RA.
In entrambe le circostanze si assumeva realizzato il comportamento consistito nell'impedire l'accesso al fabbricato di via Roma 22, ponendo l'auto dinanzi all'ingresso relativo.
Il giudice dell'appello, nel dare atto, sollecitato dall'appellante, che la motivazione resa dal primo giudice non era attinente strettamente ai fatti in contestazione, ha provveduto ad emendarla con argomenti concernenti l'episodio del 21, ma non anche l'episodio del 26.
In relazione a questo, dunque, la lacuna argomentativa comporta il rinvio del processo al giudice del merito perché provveda a colmarla, ove ne ricorrano i presupposti.
Invece il ricorso deve essere rigettato per quanto concerne le ulteriori doglianze, relative a reati per i quali, dunque, l'affermazione di responsabilità diviene oggetto di cosa giudicata, sottratta al decorso del termine prescrizionale.
Circa la idoneità del comportamento descritto nel capo di imputazione- letto dal giudice del merito alla luce dei precedenti contrasti tra le parti- ad integrare tutti gli estremi del reato di violenza privata, è appena il caso di richiamare la giurisprudenza assolutamente costante di questa Corte di legittimità secondo cui è idonea, a tal fine, la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo alla parte lesa di procedere, considerato che ai fini della configurabilità del delitto in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (Sez. 5^, Sentenza n. 21779 del 17/05/2006 Ud. (dep. 22/06/2006 ) Rv. 234712; Conformi: N. 40983 del 2005 Rv. 232459).
Infondato è poi il secondo motivo di ricorso.
Si apprezza infatti, nella motivazione della sentenza impugnata, una sufficiente valutazione della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, effettuata alla luce degli elementi individuati a conforto oggettivo: e cioè quello rappresentato dalle convergenti dichiarazioni di altro teste e dal tenore compatibile del certificato medico.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, per nuovo esame limitatamente all'episodio di violenza privata del 26 giugno 2005; rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014