Sentenza 18 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di violenza privata (art. 610 cod. pen.), il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto integrato il reato nella condotta del soggetto che aveva intenzionalmente parcheggiato la propria vettura dietro quella della parte lesa così impedendole di muoversi).
Commentario • 1
- 1. Adescamento con falso profilo Facebook è reato (Cass. 33862/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 gennaio 2019
Integra il delitto di sostituzione di persona la creazione ed utilizzazione di un profilo su social network, utilizzando per proprio vantaggio abusivamente l'immagine di una persona del tutto inconsapevole. E' reato richiedere fotografie a sfondo erotico minacciando altrimenti di diffondere in rete immagini già possedute. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, ha imposto l'adozione di norme più incisive, volte al contrasto del fenomeno della pornografia minorile in ogni sua forma al fine di "proteggere i minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale, indipendentemente da chi ne è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2005, n. 40983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40983 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 18/10/2005
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 2071
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI MA - Consigliere - N. 013059/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AC AN N. IL 18/04/1951;
avverso SENTENZA del 19/01/2005 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. F. M. Iacoviello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. MARINO Pietro, che ha concluso per il rigetto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 10 novembre 2000 il Tribunale di Caltagirone ha condannato US NI alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile per il reato di cui all'art. 610 c.p. "perché, con violenza consistita nel parcheggiare la sua autovettura in modo tale da non consentire a LO MA AZ di uscire con la sua autovettura dal cortile dell'immobile, non ottemperando ai numerosi inviti della stessa LO MA AZ, la costringeva a non utilizzare la propria autovettura per circa un'ora;
in Caltagirone il 24.5.1998".
A seguito di appello dell'imputato la Corte di appello di Catania, con sentenza del 19 gennaio 2005, ha confermato la decisione del tribunale. Contro tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 610 c.p., erroneamente interpretato dalla corte territoriale posto che è insegnamento di questa Sezione che "per integrare il delitto di violenza privata ex art. 610 cod. pen. non è sufficiente una condotta che abbia determinato una situazione di "costrizione" essendo necessario che tale condotta sia stata posta in essere con violenza o minaccia. (Fattispecie, relativa al blocco di un'autovettura da parte di un trattore parcheggiato intenzionalmente in modo tale che la parte lesa non poteva in alcun modo spostare la macchina, e in cui la Corte non ha ravvisato gli estremi della violenza)" (Sez. 5^, Sentenza n. 11875 del 1998). Egli, invece, non avrebbe usato minacce ne' violenza. Precisa il ricorrente che il reato si sarebbe consumato in uno spazio condominiale adibito a parcheggio e che non essendo intervenuta una specifica regolamentazione egli avrebbe il diritto di parcheggiare ovunque. Inoltre la querelante avrebbe ben potuto utilizzare altra autovettura per uscire di casa e la scelta di quella ostacolata era determinata dalla volontà di fomentare i contrasti con l'imputato. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che nella concreta fattispecie sarebbe applicabile l'esimente di cui all'art. 51 c.p., quanto meno sotto il profilo putativo ex art. 59 c.p.. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Invero, il ricorrente ripropone, senza formulare specifiche censure e senza prospettare ulteriori argomenti, le doglianze mosse alla sentenza di primo grado e disattese dalla corte territoriale con adeguata e logica motivazione.
Infatti, la corte territoriale ha correttamente ritenuto irrilevante il diritto dell'imputato di usare della cosa comune non potendo tale diritto essere esercitato comprimendo mediante violenza il pari diritto degli altri condomini e altrettanto correttamente ha ritenuto irrilevante la possibilità della persona offesa di recarsi al lavoro con altra autovettura non ostacolata da quella del US. La sentenza impugnata, invero, con accertamento di fatto incensurabile in questa sede, ha ritenuto provata la volontà dell'imputato di parcheggiare la sera precedente con l'intento precipuo di impedire il passaggio della querelante dalla circostanza che il predetto si era rifiutato di spostare la propria autovettura, sfidando, "con implicita minaccia, gli interessati", "ove capaci" ad andare a prendere la chiave della sua autovettura.
Il predetto accertamento da un lato esclude la configurabilità dell'esimente putativa dell'esercizio del diritto (invocata con il secondo motivo) e dall'altro rende palese l'inapplicabilità alla concreta fattispecie del principio affermato da questa Sezione con la decisione invocata dal ricorrente, relativa a fattispecie affatto diversa, nella quale l'imputato si era limitato ad omettere di rimuovere il trattore che si trovava sulla strada poderale di sua pertinenza (Sez. 5^, Sentenza n. 11875 del 1998). Per contro, nella concreta fattispecie, la corte territoriale è pervenuta all'affermazione di responsabilità dopo avere accertato che l'imputato aveva intenzionalmente parcheggiato la propria autovettura per impedire che il passaggio della querelante con il proprio veicolo. Invero, nel reato di violenza privata (art. 610 cod. pen.), il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà (Sez. 5^, Sentenza n. 3403 del 17/12/2003 Ud. (dep. 29/01/2004 ) Rv. 228063). Talché costituisce, al predetto fine, atto violento quello di collocare intenzionalmente a mò di ostacolo la propria autovettura per impedire il transito di altro veicolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.185,00.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2005