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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/06/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1872/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione civile in persona del giudice unico dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1872 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ) in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Magaraggi, giusta procura speciale in atti;
ATTRICE
E
TRA CP_1 Parte_2
(C. F.: ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Caracuzzo, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 giugno 2025 la parte convenuta si riportava ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'odierno giudizio, la (d'ora in poi , ha citato Parte_1 Pt_1
( d'ora in poi Controparte_2 CP_2
, onde accertare l'esclusiva proprietà, in capo all'istante, della
[...]
porzione di area posta al piano terra e sovrastante del serbatoio piezometrico sita in località e Plan di Spille, Parte_2 Pt_2
nonché l'insussistenza di diritti concorrenti sulla medesima res da parte del convenuto e di ulteriori di terzi, né servitù, o altri diritti reali di godimento e, per l'effetto, statuire che il convenuto non ha diritto alcuno CP_1
sulla res e, pertanto, condannare lo stesso a lasciare immediatamente il bene libero dalle opere realizzate (impianti e antenna ripetitore per telefonia) nonché da persone e cose e nella piena disponibilità del titolare;
sempre per l'effetto, condannare il convenuto al versamento in favore CP_1
della dell'importo annuo di € 16.000,00 oltre IVA dal 2013 e quindi Pt_1
alla data dell'agosto 2021 alla somma di € 128.000,00 oltre IVA, oltre ad ogni ulteriore mese e/o anno di indebita occupazione e fino alla liberazione dello spazio di proprietà dell'attrice o di qualsiasi altra somma che il Giudice potesse ritenere sempre sommando ad essa gli interessi maturati;
in via subordinata, configurare e dichiarare la situazione di fatto in essere dall'agosto del 2013 ad oggi come rapporto di locazione dell'area in questione tra la proprietaria e il Pt_1 Controparte_2
con quantificazione del seguente canone annuo di € 16.000,00 oltre IVA
e, per l'effetto, ordinare la regolarizzazione del rapporto tra le parti a mezzo di un contratto di locazione tra le odierne controparti per l'utilizzo, da parte del convenuto, dell'area di proprietà dell'attrice, tanto CP_1
ai fini della regolamentazione dei rapporti futuri.
La Società attrice, a sostegno delle domande, deduceva che dall'anno 2013, senza alcuna richiesta ed in assenza di consenso, vedeva posizionare sull'area di cui la medesima era titolare una serie di impianti con relativa antenna ripetitore che, successivamente, scopriva essere stata posizionata a seguito di un accordo intercorso tra l'odierna convenuta e la Etruria Wi- fi. Detta area, nonostante le bonarie richieste di rimozione degli impianti, continuava ad essere occupata, pertanto, in considerazione di detta occupazione l'odierna attrice esperiva l'azione di rivendicazione in esame.
Si costituiva in giudizio il la quale rappresentava che, Controparte_2
nel primo ventennio della seconda metà del 900', le Società lottizzanti,
segnatamente e Immobiliare Vetus Etruria s.p.a., costruirono CP_3
vari immobili all'interno di due consorzi di urbanizzazione tra cui l'odierna convenuta;
le predette Società, pertanto, sottoscrivevano con il
[...]
segnatamente in data 26 novembre 1964, due atti di CP_4
sottomissione con cui le Società interessate si impegnavano alla realizzazione di impianti, manufatti ed ogni altro incombente relativo alla rete idrica, assumendo, inoltre, l'impegno di trasferirne la proprietà a titolo gratuito al e su richiesta della medesima a scadenza Controparte_4
della concessione di derivazione delle acque pubbliche.
Nel corso del tempo, tuttavia, intercorrevano vari contenziosi che portavano alla cessione degli impianti tecnici, dell'acquedotto nonché delle condotte poste in servitù dei compressori in favore di Controparte_5
alla quale, in data 25 luglio 1997, subentrava Controparte_6
ridenominata, in data 24 luglio 1997, Pt_1
La in particolar modo, veniva interessata da una serie di Controparte_5
eventi giudiziari i quali, in data 22 giugno 1999, portarono la Regione
Lazio, con delibera n. 3575, a revocare ai sensi del R.D. n. 1775 dell'11
dicembre 1973, il diritto di utilizzare e derivare l'acqua pubblica concessa alla predetta Società nonché a respingere l'istanza di subentro presentata alla Sogeca. Il Comune di pertanto, con ordinanza n. 4598 del CP_4
10 agosto 1999, disponeva urgentemente l'acquisizione della rete idrica di divenendo, così, legittimo possessore delle attrezzature Parte_2
idriche, ivi compreso il contestato fungo piezometrico.
Nelle more intercorrevano ulteriori vicende giudiziarie tra cui il contenzioso instauratosi dinanzi al Tar del Lazio da parte del CP_4
stante l'inerzia di e alla restituzione
[...] Controparte_5 Pt_1
delle opere di urbanizzazione come stabilito nella Convezione di
Lottizzazione, in cui il Tribunale amministrativo, con sentenza 5786/2016,
riconosceva in capo al la titolarità degli impianti idrici;
peraltro, CP_4 la Sentenza de quo veniva confermata anche dal Consiglio di Stato con
Sentenza n. 5821/2020.
L'odierna convenuta, alla luce delle predette motivazioni, chiedeva, in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Civitavecchia in favore del TAR del Lazio;
in via incidentale, accertare e dichiarare la nullità del Rogito notarile del 25/07/1997 Repertorio n.
279641 Racc. 17511 Notaio , poiché stipulato da Persona_1
soggetto/amministratore non idoneo a trasferire legittimamente la proprietà perché revocato dal Tribunale di Viterbo dalla qualità di amministratore della e, conseguentemente, dichiarare che Controparte_5
Co la SO.GE.CA. non è legittima proprietaria degli impianti idrici all'interno del Comprensorio di ivi compreso il Fungo Parte_2
piezometrico; in subordine, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della vendo la medesima attrice perso Parte_1
il possesso del piezometrico, come di tutti gli altri impianti idrici Pt_3
che forniscono il servizio nel Comprensorio convenuto, sin dall'anno 2000
e, successivamente, avendo perso la proprietà dei medesimi beni;
nel merito, accertare e dichiarare che la domanda attorea è infondata in fatto e diritto e, quindi, dichiarare le somme richieste non dovute e, comunque, prescritte le somme richieste dall'attrice; da ultimo, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, compensare le somme dovute alla con le altre somme di cui è creditore il Parte_1
convenuto ammontanti ad € 5.106,92. CP_1 La causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali e – definitivamente assegnata a questo Giudice - era chiamata per la decisione all'udienza del 3 giugno 2025, trattata in forma cartolare e decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ragione della domanda di rivendicazione svolta dalla società attrice.
Nel caso sottoposto alla cognizione dell'intestato Tribunale, la ha Pt_1
chiesto accertarsi la proprietà in capo alla medesima del serbatoio piezometrico, atteso il posizionamento asseritamente sine titulo sul medesimo serbatoio di impianti da parte dell'odierna convenuta;
in particolar modo, a sostegno della domanda, parte attrice depositava atto notarile a rogito del Notaio dott. rep.279641 del 26 Persona_1
luglio 1997- cfr. all. 2 atto di citazione- con cui l'Ing. , Controparte_7
in qualità di Amministratore Unico della vendeva in Controparte_5
favore dell'odierna attrice il bene per cui è causa.
Nondimeno la domanda attorea è infondata atteso che il CP_1
convenuto ha documentato come la proprietà del bene per cui è lite è stata trasferita, con pronunce del giudice amministrativo passate in giudicato, in capo al Comune di (cfr. allegati 12 e 13 alla comparsa di CP_4
costituzione).
In particolare, con pronuncia n. 5787/2016 il Tar per il Lazio ha ordinato, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. il trasferimento coattivo delle opere di urbanizzazione relative al servizio idrico realizzate nell'ambito delle lottizzazioni Pian di Spille e Voltunna – del medesimo Parte_2 Detta sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato n. CP_4
5821/2020 che ha chiarito che “Nel lungo tempo trascorso dalla sua costruzione al suo trasferimento, l'impianto idrico in questione è stato oggetto di manutenzioni e di
adeguamenti al progresso tecnico in materia, sì che oggi di certo si presenta diverso da come fu in origine realizzato;
l'obbligazione di trasferire va però correttamente riferita all'impianto nel suo assetto attuale, perché questo è l'impianto che adempie alla funzione originaria e immutata di esso, ovvero approvvigionare di acqua i complessi immobiliari
a servizio dei quali fu previsto”.
In ragione di dette pronunce la proprietà del serbatoio piezometrico, avente la funzione di potenziamento della pressione per l'approvvigionamento dell'acqua, rientrando pacificamente nell'impianto idrico nella sua consistenza attuale sottoposta al giudicato del giudice amministrativo, è passata in capo al per cui l'odierna Controparte_4
attrice non può rivendicare la proprietà del medesimo né chiedere la liquidazione dell'indennità di occupazione. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa citata, invero, eventuali danni derivanti dall'evizione del bene dovevano essere fatti valere nei confronti della società alienante il compendio per cui è causa nel 1997, non dovendosi espressamente revocare l'atto di acquisto come erroneamente dedotto dalla società attrice, posto che il medesimo è stato travolto dalla pronuncia giurisdizionale citata che ha trasferito in capo al la Controparte_4
proprietà dell'impianto a decorrere dalla domanda giudiziale (ovvero dal
2015). Né parte attrice può domandare la corresponsione dell'indennità di occupazione del compendio nel ristretto periodo dal 2013 (anno dal quale fa decorrere la domanda di indennità) al 2015 (anno in cui la proprietà del compendio è stata trasferita al Comune di . Invero parte CP_4
convenuta ha documentato che il Comune di con ordinanza CP_4
4589/1999 ha assunto la gestione del servizio pubblico di erogazione dell'acqua potabile ordinando alla la consegna dell'impianto, per Pt_1
cui la medesima è stata privata del possesso del compendio e non può in questa sede chiedere la corresponsione di un indennizzo che non le spetta, essendo stata legittimamente privata del possesso del bene sin dall'anno
2000 (cfr. doc. 9 prodotto dalla parte convenuta).
Alla luce di tale prospettazione, quindi, le domande attoree devono essere rigettate, dovendosi, da un lato accogliere l'eccezione formulata da parte convenuta, volta ad accertare il difetto di legittimazione attiva da parte dell'odierna attrice;
e dall'altro deve essere rigettata la domanda volta al riconoscimento dell'indennità di occupazione limitatamente al periodo
2013-2015, in cui la società attrice era formalmente proprietaria del compendio oggetto di causa ma ne aveva perso il possesso sin dall'anno
2000 e non può pertanto in questa sede richiedere una indennità di occupazione in quanto privata del diritto di sfruttamento economico del bene passato nella disponibilità del Comune di CP_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 conformemente ai parametri previsti nei valori medi per le cause di valore indeterminabile-complessità bassa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1872/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) Rigetta le domande formulate da parte attrice;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che Controparte_2
liquida in € 7.616,00, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 3 giugno 2025
Il Giudice
Silvia Vitelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione civile in persona del giudice unico dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1872 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ) in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Magaraggi, giusta procura speciale in atti;
ATTRICE
E
TRA CP_1 Parte_2
(C. F.: ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Caracuzzo, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 giugno 2025 la parte convenuta si riportava ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'odierno giudizio, la (d'ora in poi , ha citato Parte_1 Pt_1
( d'ora in poi Controparte_2 CP_2
, onde accertare l'esclusiva proprietà, in capo all'istante, della
[...]
porzione di area posta al piano terra e sovrastante del serbatoio piezometrico sita in località e Plan di Spille, Parte_2 Pt_2
nonché l'insussistenza di diritti concorrenti sulla medesima res da parte del convenuto e di ulteriori di terzi, né servitù, o altri diritti reali di godimento e, per l'effetto, statuire che il convenuto non ha diritto alcuno CP_1
sulla res e, pertanto, condannare lo stesso a lasciare immediatamente il bene libero dalle opere realizzate (impianti e antenna ripetitore per telefonia) nonché da persone e cose e nella piena disponibilità del titolare;
sempre per l'effetto, condannare il convenuto al versamento in favore CP_1
della dell'importo annuo di € 16.000,00 oltre IVA dal 2013 e quindi Pt_1
alla data dell'agosto 2021 alla somma di € 128.000,00 oltre IVA, oltre ad ogni ulteriore mese e/o anno di indebita occupazione e fino alla liberazione dello spazio di proprietà dell'attrice o di qualsiasi altra somma che il Giudice potesse ritenere sempre sommando ad essa gli interessi maturati;
in via subordinata, configurare e dichiarare la situazione di fatto in essere dall'agosto del 2013 ad oggi come rapporto di locazione dell'area in questione tra la proprietaria e il Pt_1 Controparte_2
con quantificazione del seguente canone annuo di € 16.000,00 oltre IVA
e, per l'effetto, ordinare la regolarizzazione del rapporto tra le parti a mezzo di un contratto di locazione tra le odierne controparti per l'utilizzo, da parte del convenuto, dell'area di proprietà dell'attrice, tanto CP_1
ai fini della regolamentazione dei rapporti futuri.
La Società attrice, a sostegno delle domande, deduceva che dall'anno 2013, senza alcuna richiesta ed in assenza di consenso, vedeva posizionare sull'area di cui la medesima era titolare una serie di impianti con relativa antenna ripetitore che, successivamente, scopriva essere stata posizionata a seguito di un accordo intercorso tra l'odierna convenuta e la Etruria Wi- fi. Detta area, nonostante le bonarie richieste di rimozione degli impianti, continuava ad essere occupata, pertanto, in considerazione di detta occupazione l'odierna attrice esperiva l'azione di rivendicazione in esame.
Si costituiva in giudizio il la quale rappresentava che, Controparte_2
nel primo ventennio della seconda metà del 900', le Società lottizzanti,
segnatamente e Immobiliare Vetus Etruria s.p.a., costruirono CP_3
vari immobili all'interno di due consorzi di urbanizzazione tra cui l'odierna convenuta;
le predette Società, pertanto, sottoscrivevano con il
[...]
segnatamente in data 26 novembre 1964, due atti di CP_4
sottomissione con cui le Società interessate si impegnavano alla realizzazione di impianti, manufatti ed ogni altro incombente relativo alla rete idrica, assumendo, inoltre, l'impegno di trasferirne la proprietà a titolo gratuito al e su richiesta della medesima a scadenza Controparte_4
della concessione di derivazione delle acque pubbliche.
Nel corso del tempo, tuttavia, intercorrevano vari contenziosi che portavano alla cessione degli impianti tecnici, dell'acquedotto nonché delle condotte poste in servitù dei compressori in favore di Controparte_5
alla quale, in data 25 luglio 1997, subentrava Controparte_6
ridenominata, in data 24 luglio 1997, Pt_1
La in particolar modo, veniva interessata da una serie di Controparte_5
eventi giudiziari i quali, in data 22 giugno 1999, portarono la Regione
Lazio, con delibera n. 3575, a revocare ai sensi del R.D. n. 1775 dell'11
dicembre 1973, il diritto di utilizzare e derivare l'acqua pubblica concessa alla predetta Società nonché a respingere l'istanza di subentro presentata alla Sogeca. Il Comune di pertanto, con ordinanza n. 4598 del CP_4
10 agosto 1999, disponeva urgentemente l'acquisizione della rete idrica di divenendo, così, legittimo possessore delle attrezzature Parte_2
idriche, ivi compreso il contestato fungo piezometrico.
Nelle more intercorrevano ulteriori vicende giudiziarie tra cui il contenzioso instauratosi dinanzi al Tar del Lazio da parte del CP_4
stante l'inerzia di e alla restituzione
[...] Controparte_5 Pt_1
delle opere di urbanizzazione come stabilito nella Convezione di
Lottizzazione, in cui il Tribunale amministrativo, con sentenza 5786/2016,
riconosceva in capo al la titolarità degli impianti idrici;
peraltro, CP_4 la Sentenza de quo veniva confermata anche dal Consiglio di Stato con
Sentenza n. 5821/2020.
L'odierna convenuta, alla luce delle predette motivazioni, chiedeva, in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Civitavecchia in favore del TAR del Lazio;
in via incidentale, accertare e dichiarare la nullità del Rogito notarile del 25/07/1997 Repertorio n.
279641 Racc. 17511 Notaio , poiché stipulato da Persona_1
soggetto/amministratore non idoneo a trasferire legittimamente la proprietà perché revocato dal Tribunale di Viterbo dalla qualità di amministratore della e, conseguentemente, dichiarare che Controparte_5
Co la SO.GE.CA. non è legittima proprietaria degli impianti idrici all'interno del Comprensorio di ivi compreso il Fungo Parte_2
piezometrico; in subordine, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della vendo la medesima attrice perso Parte_1
il possesso del piezometrico, come di tutti gli altri impianti idrici Pt_3
che forniscono il servizio nel Comprensorio convenuto, sin dall'anno 2000
e, successivamente, avendo perso la proprietà dei medesimi beni;
nel merito, accertare e dichiarare che la domanda attorea è infondata in fatto e diritto e, quindi, dichiarare le somme richieste non dovute e, comunque, prescritte le somme richieste dall'attrice; da ultimo, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, compensare le somme dovute alla con le altre somme di cui è creditore il Parte_1
convenuto ammontanti ad € 5.106,92. CP_1 La causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali e – definitivamente assegnata a questo Giudice - era chiamata per la decisione all'udienza del 3 giugno 2025, trattata in forma cartolare e decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ragione della domanda di rivendicazione svolta dalla società attrice.
Nel caso sottoposto alla cognizione dell'intestato Tribunale, la ha Pt_1
chiesto accertarsi la proprietà in capo alla medesima del serbatoio piezometrico, atteso il posizionamento asseritamente sine titulo sul medesimo serbatoio di impianti da parte dell'odierna convenuta;
in particolar modo, a sostegno della domanda, parte attrice depositava atto notarile a rogito del Notaio dott. rep.279641 del 26 Persona_1
luglio 1997- cfr. all. 2 atto di citazione- con cui l'Ing. , Controparte_7
in qualità di Amministratore Unico della vendeva in Controparte_5
favore dell'odierna attrice il bene per cui è causa.
Nondimeno la domanda attorea è infondata atteso che il CP_1
convenuto ha documentato come la proprietà del bene per cui è lite è stata trasferita, con pronunce del giudice amministrativo passate in giudicato, in capo al Comune di (cfr. allegati 12 e 13 alla comparsa di CP_4
costituzione).
In particolare, con pronuncia n. 5787/2016 il Tar per il Lazio ha ordinato, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. il trasferimento coattivo delle opere di urbanizzazione relative al servizio idrico realizzate nell'ambito delle lottizzazioni Pian di Spille e Voltunna – del medesimo Parte_2 Detta sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato n. CP_4
5821/2020 che ha chiarito che “Nel lungo tempo trascorso dalla sua costruzione al suo trasferimento, l'impianto idrico in questione è stato oggetto di manutenzioni e di
adeguamenti al progresso tecnico in materia, sì che oggi di certo si presenta diverso da come fu in origine realizzato;
l'obbligazione di trasferire va però correttamente riferita all'impianto nel suo assetto attuale, perché questo è l'impianto che adempie alla funzione originaria e immutata di esso, ovvero approvvigionare di acqua i complessi immobiliari
a servizio dei quali fu previsto”.
In ragione di dette pronunce la proprietà del serbatoio piezometrico, avente la funzione di potenziamento della pressione per l'approvvigionamento dell'acqua, rientrando pacificamente nell'impianto idrico nella sua consistenza attuale sottoposta al giudicato del giudice amministrativo, è passata in capo al per cui l'odierna Controparte_4
attrice non può rivendicare la proprietà del medesimo né chiedere la liquidazione dell'indennità di occupazione. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa citata, invero, eventuali danni derivanti dall'evizione del bene dovevano essere fatti valere nei confronti della società alienante il compendio per cui è causa nel 1997, non dovendosi espressamente revocare l'atto di acquisto come erroneamente dedotto dalla società attrice, posto che il medesimo è stato travolto dalla pronuncia giurisdizionale citata che ha trasferito in capo al la Controparte_4
proprietà dell'impianto a decorrere dalla domanda giudiziale (ovvero dal
2015). Né parte attrice può domandare la corresponsione dell'indennità di occupazione del compendio nel ristretto periodo dal 2013 (anno dal quale fa decorrere la domanda di indennità) al 2015 (anno in cui la proprietà del compendio è stata trasferita al Comune di . Invero parte CP_4
convenuta ha documentato che il Comune di con ordinanza CP_4
4589/1999 ha assunto la gestione del servizio pubblico di erogazione dell'acqua potabile ordinando alla la consegna dell'impianto, per Pt_1
cui la medesima è stata privata del possesso del compendio e non può in questa sede chiedere la corresponsione di un indennizzo che non le spetta, essendo stata legittimamente privata del possesso del bene sin dall'anno
2000 (cfr. doc. 9 prodotto dalla parte convenuta).
Alla luce di tale prospettazione, quindi, le domande attoree devono essere rigettate, dovendosi, da un lato accogliere l'eccezione formulata da parte convenuta, volta ad accertare il difetto di legittimazione attiva da parte dell'odierna attrice;
e dall'altro deve essere rigettata la domanda volta al riconoscimento dell'indennità di occupazione limitatamente al periodo
2013-2015, in cui la società attrice era formalmente proprietaria del compendio oggetto di causa ma ne aveva perso il possesso sin dall'anno
2000 e non può pertanto in questa sede richiedere una indennità di occupazione in quanto privata del diritto di sfruttamento economico del bene passato nella disponibilità del Comune di CP_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 conformemente ai parametri previsti nei valori medi per le cause di valore indeterminabile-complessità bassa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1872/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) Rigetta le domande formulate da parte attrice;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che Controparte_2
liquida in € 7.616,00, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 3 giugno 2025
Il Giudice
Silvia Vitelli