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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/01/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 31/01/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 3889 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti DI TRIA GIUSEPPE e ANNOSCIA SABINO;
Ricorrente
E
CP_1
Resistente non costituito
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/03/2024, ha chiesto accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, a decorrere dalla sua assunzione a tempo indeterminato a tutt'oggi, a vedersi includere nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie annuali, applicando i criteri di quantificazione indicati in ricorso, i compensi maturati a titolo di diarie e trasferte ex artt. 20 e 21 del CCNL del 23.7.1976; indennità di presenza aggiuntiva di cui all'art. 9 lett. l) del T.U. coordinato degli accordi aziendali;
indennità turni di linea di cui all'art. 9 lett. m) del T.U. coordinato degli accordi aziendali;
indennità agente unico di cui all'art. 9 lett. k) del T.U. coordinato degli accordi aziendali;
indennità di super nastro di cui all'art. 9 lett. a) del T.U. coordinato degli accordi aziendali;
indennità di rifornimento di cui all'art. 9 lett. j) primo periodo del T.U. coordinato degli accordi aziendali;
indennità urea di cui all'art. 9 lett. j) secondo periodo del T.U. coordinato degli accordi aziendali;
previa, ove necessario, disapplicazione di eventuali norme di legge e/o contratti collettivi nazionali e aziendali in contrasto con la Direttiva Comunitaria Europea n. 88/2003; - per l'effetto, condannare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive a questi spettanti in ragione dell'accertamento di cui alla precedente richiesta, per il periodo dalla data di assunzione a tutt'oggi, oltre accessori come per legge, da quantificarsi in separato giudizio in caso di mancata spontanea ottemperanza da parte della società convenuta”; il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
1 Nessuno si è costituito per la parte resistente.
All'odierna udienza nessuno è comparso.
Deve essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile, a tal fine, richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma,
Cost. - di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica, a norma dell'art. 291 c.p.c. sicché, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., 30.07.2008 n. 20604).
In proposito, appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia supra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c., e un'interpretazione
"costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.).
Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga - come è avvenuto nella fattispecie in esame - si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass., S.U., n. 20604/2008, cit.).
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Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
Alla mancata costituzione in giudizio della controparte consegue non darsi luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso depositato il 22/03/2024, così provvede:
[...]
- dichiara la improcedibilità del ricorso;
- nulla per le spese.
Così deciso in Bari, in data 31/01/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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