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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 20/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4253/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Giugliano Donatella del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
08/08/1965 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Giugliano Donatella del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 10/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgo D'Ale (VC) il
06/10/1991, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II -
Serie A, Anno 1991.
Dall'unione non sono nati figli. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgo D'Ale (VC) il 06/10/1991, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II - Serie A, Anno 1991 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. il sig. abbandonerà la casa coniugale, sita in Vercelli via G. Paisiello n. 13, asportando Pt_1
i propri effetti personali;
2. si dà atto che la casa coniugale di proprietà della sig.ra rimarrà nell'esclusiva Parte_2 disponibilità della proprietaria che verserà al sig. a titolo di restituzione dei ratei di Pt_1 mutuo fondiario, l'importo complessivo di € 25.000 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alle seguenti scadenze: quanto ad € 3.000 (dicansi euro tremila) al momento della sottoscrizione del ricorso, quanto ad € 7.000 (dicandi settemila) al momento dell'abbandono definitivo del sig. dalla casa coniugale, liberata da tutti gli effetti personali dello Pt_1 stesso, l'importo residuo di € 15.000 (dicansi quindicimila) verrà dilazionato mensilmente, con quota pari ad € 400 da corrispondersi entro e non oltre il giorno venti di ogni mese;
3. si dà atto che il cane di proprietà della sig.ra verrà affidato al sig. ogni Parte_2 Pt_1 volta che la proprietaria non sarà nelle condizioni di accudirlo;
4. si dà atto che i separandi provvederanno ad effettuare il cambio di proprietà presso gli uffici competenti delle autovetture;
in particolare: la proprietà dell'autovettura tipo Kia, , CP_1 tg. FP184YH, attualmente dei separandi verrà trasferita alla sig.ra e la proprietà Parte_2 dell'autovettura tipo Volvo, ig. GB625YH, attualmente della sig.ra verrà Parte_2 trasferita al sig. Pt_1
5. si dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti per cui rinunciano a reciproche pretese di mantenimento.
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 20/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4253/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Giugliano Donatella del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
08/08/1965 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Giugliano Donatella del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 10/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgo D'Ale (VC) il
06/10/1991, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II -
Serie A, Anno 1991.
Dall'unione non sono nati figli. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgo D'Ale (VC) il 06/10/1991, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II - Serie A, Anno 1991 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. il sig. abbandonerà la casa coniugale, sita in Vercelli via G. Paisiello n. 13, asportando Pt_1
i propri effetti personali;
2. si dà atto che la casa coniugale di proprietà della sig.ra rimarrà nell'esclusiva Parte_2 disponibilità della proprietaria che verserà al sig. a titolo di restituzione dei ratei di Pt_1 mutuo fondiario, l'importo complessivo di € 25.000 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alle seguenti scadenze: quanto ad € 3.000 (dicansi euro tremila) al momento della sottoscrizione del ricorso, quanto ad € 7.000 (dicandi settemila) al momento dell'abbandono definitivo del sig. dalla casa coniugale, liberata da tutti gli effetti personali dello Pt_1 stesso, l'importo residuo di € 15.000 (dicansi quindicimila) verrà dilazionato mensilmente, con quota pari ad € 400 da corrispondersi entro e non oltre il giorno venti di ogni mese;
3. si dà atto che il cane di proprietà della sig.ra verrà affidato al sig. ogni Parte_2 Pt_1 volta che la proprietaria non sarà nelle condizioni di accudirlo;
4. si dà atto che i separandi provvederanno ad effettuare il cambio di proprietà presso gli uffici competenti delle autovetture;
in particolare: la proprietà dell'autovettura tipo Kia, , CP_1 tg. FP184YH, attualmente dei separandi verrà trasferita alla sig.ra e la proprietà Parte_2 dell'autovettura tipo Volvo, ig. GB625YH, attualmente della sig.ra verrà Parte_2 trasferita al sig. Pt_1
5. si dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti per cui rinunciano a reciproche pretese di mantenimento.
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 20/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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