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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/11/2025, n. 4142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4142 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19494/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 19494/2017 promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, Parte_1 dall'avv. Giulia Aretino;
OPPONENTE contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta mandato in atti, dagli avv.ti Antonio Vito Delucia e Gaia Delucia;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.04.2025, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 27.11.2017, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 4086/2017, emesso dal Tribunale di Bari in data 25.09.2017, con il quale, ad istanza della gli è stato ingiunto il pagamento della somma di Controparte_1
€779.168,20, oltre interessi e spese, dovuto in forza di n. 39 fatture emesse in esecuzione del contratto di appalto rep. 455 dell'11.04.2014. A fondamento dell'opposizione, ha contestato l'erronea indicazione dell'importo ingiunto per non aver tenuto conto dell'intervenuto pagamento, prima della notifica del monitorio, di n. 10 fatture per un totale complessivo di €174.379,48, e per non aver conteggiato le note di credito emesse dalla a storno parziale di alcuni importi fatturati;
ha CP_1 eccepito, altresì, la non debenza dell'importo portato dalla fattura n. 438 del 31.03.2017, poiché riferito a prestazioni solo parzialmente rese e per le quali la società opposta ha emesso la fattura n. 1085 del 30.06.2017 senza contestualmente provvedere all'emissione di credito a scomputo della fattura n. 438.
Ha insistito, dunque, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, per l'accertamento dell'esatto ammontare del credito.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 20.02.2018, la società creditrice ha, preliminarmente, dato atto dell'intervenuto parziale pagamento di alcune fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo e, aderendo alla ricostruzione di parte opponente, ha rilevato di aver erroneamente incluso crediti per i quali si era già provveduto a storno parziale degli importi fatturati, giusta n.2 note di credito per un totale di €1.658,81. Ha contestato, al contrario, l'eccepita duplicazione del credito di cui alla fattura n. 438 del 31.03.2017, rispetto a quanto indicato nella fattura n. 1985 del
30.06.2017, evidenziando la legittima pretesa di entrambi gli importi, poiché dovuti per differenti prestazioni rese dalla in esecuzione del contratto di appalto. Ritenendone sussistenti i CP_1 presupposti, ha insistito per l'emissione di ingiunzione di pagamento ex art. 186-ter c.p.c. per l'importo di €603.129,91, ovvero, in subordine, per l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 bis c.p.c. sulle somme non contestate di €548.229,91.
3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente all'importo non contestato di €548.229,91, la causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti, è stata rinviata all'udienza del 23.04.2025, dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'opposizione è fondata per quanto di ragione.
2. Preliminarmente, va osservato che la difesa di parte opponente, già in sede di memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., ha rappresentato di essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L. Fall, giusta provvedimento del 27.07.2018, reso nell'ambito del procedimento RG n. 89/2017 pendente presso il Tribunale di Roma.
Tuttavia, del tutto inconferente risulta il richiamo all'art. 168 L. Fall, comma I, secondo cui “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”, in quanto il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo– come correttamente sostenuto dalla difesa di parte opposta – ha natura cognitiva e non già esecutiva o cautelare. Pertanto, nulla osta, nella fattispecie in esame, all'accertamento della fondatezza o meno del credito azionato in via monitoria dalla Controparte_1 3. Nel merito, la società opponente, nel contestare la pretesa creditoria di controparte, ha sostenuto la non debenza di parte degli importi pretesi, in parte poiché non dovuti, in parte poiché già corrisposti.
L'opposta, al contrario, pur avendo dato atto dell'intervenuto pagamento parziale - nelle more dell'instaurazione della presente opposizione – del credito ingiunto e dell'erroneo mancato riconoscimento delle note di credito emesse a storno delle fatture nn. 849 e 850 del 24.06.2016, ha contestato l'asserita duplicazione del credito portato dalle fatture nn.438 del 31.03.2017 e 1085 del
30.06.2017.
4. Tanto premesso, va richiamato, in diritto, il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di riparto dell'onere probatorio, affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n.13533/2001, secondo la quale, in materia di inadempimento di obbligazioni, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” [S.U. 13533/2001]
Tale ripartizione non subisce deroghe in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dove, tuttavia,
è l'opposto ad assumere la veste di attore in senso sostanziale – ed è, dunque, onerato dalla prova degli elementi costitutivi del credito vantato -, mentre il debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il monitorio, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
5. Passando ad esaminare la fattispecie controversa, va osservato che non è in contestazione, tra le parti, l'esistenza del rapporto sottostante l'emissione delle fatture azionate, ossia il contratto di appalto rep. 455 dell'11.04.2014, in ogni caso tempestivamente allegato da parte opposta già in fase monitoria. Oggetto del contendere è, piuttosto, l'esatta quantificazione dell'importo dovuto, limitatamente alla debenza o meno della fattura n. 438 del 31.03.2017; ciò in quanto le ulteriori doglianze sollevate da parte opponente – parziale pagamento del credito e mancato storno degli importi fatturati in forza delle note di credito – sono state integralmente confermate dalla difesa di parte opposta, che ha ridotto l'importo preteso da €779.168,20 a €603.1296,91 ( detratti €174.379,48
a seguito di tardivo pagamento e €1.658,81, giusta 2. note di credito emesse dalla ). CP_1
6. Relativamente alla nota contabile n. 438 del 31.03.2017, la società opponente ha rappresentato che, in ragione della solo parziale esecuzione delle prestazioni ivi indicate – circostanza tempestivamente denunciata a controparte -, l'appaltatrice emetteva, in sostituzione, nuova fattura per il minor importo effettivamente dovuto, senza contestualmente provvedere allo storno di quella sostituita. A sostegno della propria ricostruzione, ha evidenziato la sostanziale coincidenza delle attività indicate in descrizione nei due documenti contestati ed ha prodotto copia della missiva, a firma dell'Ing. per con la quale è stato prontamente riferito, in merito alla fattura n. 436, Per_1 Parte_1 che “tale fattura riguarda prestazioni solo parzialmente effettuate, di cui è stato autorizzato pagamento secondo quanto in cronologia e corrispondente alla fattura, anch'essa figurante in elenco
n. 1085 del 30/06/2017 di €19.215,00. Si chiede pertanto ANNULLAMENTO della fattura 438 citata
e relativa emissione di nota di credito”.
Parte opposta, al contrario, ha sostenuto la corretta ingiunzione di entrambi i crediti fatturati, poiché afferenti ad attività diverse, essendo la prima relativa a prestazioni eseguite in forza dell'ordine di acquisto nr. 4500098994 del 27.04.2016 (all.2), mentre la seconda corrispondente a prove di funzionamento e redazione di documentazione progettuale.
7. Ebbene, a fronte delle difese svolte e della documentazione allegata da entrambe le parti, non può dirsi raggiunta piena prova circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni di cui alla fattura n. 438 del 31.03.2017.
Difatti, diversamente alle ulteriori fatture prodotte che, oltreché non contestate, risultano corroborate dai relativi certificati di pagamento emessi dalla stazione appaltante ed attestanti l'effettiva debenza delle somme pretese, la fattura contestata è priva della corrispondente certificazione. In calce alla stessa, infatti, è riportato esclusivamente l'ordinativo di acquisto ed il corrispettivo pattuito;
documentazione, questa, evidentemente inidonea a comprovare la regolare esecuzione delle attività indicate in descrizione.
Ne consegue che, in assenza di prova, il credito di cui alla fattura n. 438 del 31.03.2017 appare non dovuto ed il rispettivo importo di €54.900,00 deve essere scomputato dalla somma ingiunta.
8. Pertanto, a fronte della già operata riduzione della pretesa creditoria ad €603.129,91, l'importo effettivamente dovuto dalla in favore della in forza del Parte_1 Controparte_1 contratto di appalto rep. 455 dell'11.04.2014, va ulteriormente rideterminato in €548.229,91.
Relativamente ai pretesi interessi maturati sulle somme oggetto di ingiunzione, va rammentato che, in forza dell'art. 55 l.f., richiamato espressamente dall'art. 169 della medesima legge, il corso degli interessi, convenzionali e legali, è sospeso dalla domanda di concordato sino alla chiusura della procedura. Pertanto, poiché l'opponente ha depositato la relativa istanza in data 18 settembre 2017 – circostanza non smentita da controparte - a partire da tale data gli interessi vanno sospesi.
9. Vanno riconosciuti alla società opposta, altresì, gli interessi ex D.Lgs 231/2002 sull'importo di €174.379,48 tardivamente corrisposto (da liquidarsi a far data dalla scadenza pattuita sino all'effettivo pagamento, integralmente avvenuto prima del deposito della domanda di ammissione al concordato). 10. A fronte dell'accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con conseguente rideterminazione dell'importo dovuto dalla a favore della Parte_1 Controparte_1 nei seguenti termini: i) €548.229,91, oltre interessi, a titolo di saldo per le fatture emesse
[...] in esecuzione del contratto di appalto;
ii) interessi ex D.Lgs 231/2002 maturati sull'importo di
€174.379,48.
11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/08/2022 n. 147, applicati secondo i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da €520.001 a €1.000.000), con applicazione dei valori minimi alla sola fase istruttoria, in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4086/2017, emesso dal
Tribunale di Bari in data 25.09.2017;
2. condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., dell'importo di €548.229,91, a titolo di saldo, oltre interessi
[...] moratori dalla scadenza del termine di pagamento sino al soddisfo;
3. condanna, altresì, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., degli interessi ex d.lgs n. 231/2992 maturati sull'importo di
[...]
€174.379,48, dalla scadenza sino alla data del pagamento;
4. condanna la in persona del l.r.p.t., in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di in persona del l.r.p.t., liquidate Controparte_1 per la fase monitoria in €5.712,00 per compensi ed €843,00 per C.U., e per la presente fase nella misura complessiva di € 22.426,00 oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 12.11.2025 Il Giudice Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 19494/2017 promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, Parte_1 dall'avv. Giulia Aretino;
OPPONENTE contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta mandato in atti, dagli avv.ti Antonio Vito Delucia e Gaia Delucia;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.04.2025, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 27.11.2017, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 4086/2017, emesso dal Tribunale di Bari in data 25.09.2017, con il quale, ad istanza della gli è stato ingiunto il pagamento della somma di Controparte_1
€779.168,20, oltre interessi e spese, dovuto in forza di n. 39 fatture emesse in esecuzione del contratto di appalto rep. 455 dell'11.04.2014. A fondamento dell'opposizione, ha contestato l'erronea indicazione dell'importo ingiunto per non aver tenuto conto dell'intervenuto pagamento, prima della notifica del monitorio, di n. 10 fatture per un totale complessivo di €174.379,48, e per non aver conteggiato le note di credito emesse dalla a storno parziale di alcuni importi fatturati;
ha CP_1 eccepito, altresì, la non debenza dell'importo portato dalla fattura n. 438 del 31.03.2017, poiché riferito a prestazioni solo parzialmente rese e per le quali la società opposta ha emesso la fattura n. 1085 del 30.06.2017 senza contestualmente provvedere all'emissione di credito a scomputo della fattura n. 438.
Ha insistito, dunque, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, per l'accertamento dell'esatto ammontare del credito.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 20.02.2018, la società creditrice ha, preliminarmente, dato atto dell'intervenuto parziale pagamento di alcune fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo e, aderendo alla ricostruzione di parte opponente, ha rilevato di aver erroneamente incluso crediti per i quali si era già provveduto a storno parziale degli importi fatturati, giusta n.2 note di credito per un totale di €1.658,81. Ha contestato, al contrario, l'eccepita duplicazione del credito di cui alla fattura n. 438 del 31.03.2017, rispetto a quanto indicato nella fattura n. 1985 del
30.06.2017, evidenziando la legittima pretesa di entrambi gli importi, poiché dovuti per differenti prestazioni rese dalla in esecuzione del contratto di appalto. Ritenendone sussistenti i CP_1 presupposti, ha insistito per l'emissione di ingiunzione di pagamento ex art. 186-ter c.p.c. per l'importo di €603.129,91, ovvero, in subordine, per l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 bis c.p.c. sulle somme non contestate di €548.229,91.
3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente all'importo non contestato di €548.229,91, la causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti, è stata rinviata all'udienza del 23.04.2025, dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'opposizione è fondata per quanto di ragione.
2. Preliminarmente, va osservato che la difesa di parte opponente, già in sede di memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., ha rappresentato di essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L. Fall, giusta provvedimento del 27.07.2018, reso nell'ambito del procedimento RG n. 89/2017 pendente presso il Tribunale di Roma.
Tuttavia, del tutto inconferente risulta il richiamo all'art. 168 L. Fall, comma I, secondo cui “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”, in quanto il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo– come correttamente sostenuto dalla difesa di parte opposta – ha natura cognitiva e non già esecutiva o cautelare. Pertanto, nulla osta, nella fattispecie in esame, all'accertamento della fondatezza o meno del credito azionato in via monitoria dalla Controparte_1 3. Nel merito, la società opponente, nel contestare la pretesa creditoria di controparte, ha sostenuto la non debenza di parte degli importi pretesi, in parte poiché non dovuti, in parte poiché già corrisposti.
L'opposta, al contrario, pur avendo dato atto dell'intervenuto pagamento parziale - nelle more dell'instaurazione della presente opposizione – del credito ingiunto e dell'erroneo mancato riconoscimento delle note di credito emesse a storno delle fatture nn. 849 e 850 del 24.06.2016, ha contestato l'asserita duplicazione del credito portato dalle fatture nn.438 del 31.03.2017 e 1085 del
30.06.2017.
4. Tanto premesso, va richiamato, in diritto, il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di riparto dell'onere probatorio, affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n.13533/2001, secondo la quale, in materia di inadempimento di obbligazioni, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” [S.U. 13533/2001]
Tale ripartizione non subisce deroghe in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dove, tuttavia,
è l'opposto ad assumere la veste di attore in senso sostanziale – ed è, dunque, onerato dalla prova degli elementi costitutivi del credito vantato -, mentre il debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il monitorio, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
5. Passando ad esaminare la fattispecie controversa, va osservato che non è in contestazione, tra le parti, l'esistenza del rapporto sottostante l'emissione delle fatture azionate, ossia il contratto di appalto rep. 455 dell'11.04.2014, in ogni caso tempestivamente allegato da parte opposta già in fase monitoria. Oggetto del contendere è, piuttosto, l'esatta quantificazione dell'importo dovuto, limitatamente alla debenza o meno della fattura n. 438 del 31.03.2017; ciò in quanto le ulteriori doglianze sollevate da parte opponente – parziale pagamento del credito e mancato storno degli importi fatturati in forza delle note di credito – sono state integralmente confermate dalla difesa di parte opposta, che ha ridotto l'importo preteso da €779.168,20 a €603.1296,91 ( detratti €174.379,48
a seguito di tardivo pagamento e €1.658,81, giusta 2. note di credito emesse dalla ). CP_1
6. Relativamente alla nota contabile n. 438 del 31.03.2017, la società opponente ha rappresentato che, in ragione della solo parziale esecuzione delle prestazioni ivi indicate – circostanza tempestivamente denunciata a controparte -, l'appaltatrice emetteva, in sostituzione, nuova fattura per il minor importo effettivamente dovuto, senza contestualmente provvedere allo storno di quella sostituita. A sostegno della propria ricostruzione, ha evidenziato la sostanziale coincidenza delle attività indicate in descrizione nei due documenti contestati ed ha prodotto copia della missiva, a firma dell'Ing. per con la quale è stato prontamente riferito, in merito alla fattura n. 436, Per_1 Parte_1 che “tale fattura riguarda prestazioni solo parzialmente effettuate, di cui è stato autorizzato pagamento secondo quanto in cronologia e corrispondente alla fattura, anch'essa figurante in elenco
n. 1085 del 30/06/2017 di €19.215,00. Si chiede pertanto ANNULLAMENTO della fattura 438 citata
e relativa emissione di nota di credito”.
Parte opposta, al contrario, ha sostenuto la corretta ingiunzione di entrambi i crediti fatturati, poiché afferenti ad attività diverse, essendo la prima relativa a prestazioni eseguite in forza dell'ordine di acquisto nr. 4500098994 del 27.04.2016 (all.2), mentre la seconda corrispondente a prove di funzionamento e redazione di documentazione progettuale.
7. Ebbene, a fronte delle difese svolte e della documentazione allegata da entrambe le parti, non può dirsi raggiunta piena prova circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni di cui alla fattura n. 438 del 31.03.2017.
Difatti, diversamente alle ulteriori fatture prodotte che, oltreché non contestate, risultano corroborate dai relativi certificati di pagamento emessi dalla stazione appaltante ed attestanti l'effettiva debenza delle somme pretese, la fattura contestata è priva della corrispondente certificazione. In calce alla stessa, infatti, è riportato esclusivamente l'ordinativo di acquisto ed il corrispettivo pattuito;
documentazione, questa, evidentemente inidonea a comprovare la regolare esecuzione delle attività indicate in descrizione.
Ne consegue che, in assenza di prova, il credito di cui alla fattura n. 438 del 31.03.2017 appare non dovuto ed il rispettivo importo di €54.900,00 deve essere scomputato dalla somma ingiunta.
8. Pertanto, a fronte della già operata riduzione della pretesa creditoria ad €603.129,91, l'importo effettivamente dovuto dalla in favore della in forza del Parte_1 Controparte_1 contratto di appalto rep. 455 dell'11.04.2014, va ulteriormente rideterminato in €548.229,91.
Relativamente ai pretesi interessi maturati sulle somme oggetto di ingiunzione, va rammentato che, in forza dell'art. 55 l.f., richiamato espressamente dall'art. 169 della medesima legge, il corso degli interessi, convenzionali e legali, è sospeso dalla domanda di concordato sino alla chiusura della procedura. Pertanto, poiché l'opponente ha depositato la relativa istanza in data 18 settembre 2017 – circostanza non smentita da controparte - a partire da tale data gli interessi vanno sospesi.
9. Vanno riconosciuti alla società opposta, altresì, gli interessi ex D.Lgs 231/2002 sull'importo di €174.379,48 tardivamente corrisposto (da liquidarsi a far data dalla scadenza pattuita sino all'effettivo pagamento, integralmente avvenuto prima del deposito della domanda di ammissione al concordato). 10. A fronte dell'accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con conseguente rideterminazione dell'importo dovuto dalla a favore della Parte_1 Controparte_1 nei seguenti termini: i) €548.229,91, oltre interessi, a titolo di saldo per le fatture emesse
[...] in esecuzione del contratto di appalto;
ii) interessi ex D.Lgs 231/2002 maturati sull'importo di
€174.379,48.
11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/08/2022 n. 147, applicati secondo i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da €520.001 a €1.000.000), con applicazione dei valori minimi alla sola fase istruttoria, in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4086/2017, emesso dal
Tribunale di Bari in data 25.09.2017;
2. condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., dell'importo di €548.229,91, a titolo di saldo, oltre interessi
[...] moratori dalla scadenza del termine di pagamento sino al soddisfo;
3. condanna, altresì, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., degli interessi ex d.lgs n. 231/2992 maturati sull'importo di
[...]
€174.379,48, dalla scadenza sino alla data del pagamento;
4. condanna la in persona del l.r.p.t., in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di in persona del l.r.p.t., liquidate Controparte_1 per la fase monitoria in €5.712,00 per compensi ed €843,00 per C.U., e per la presente fase nella misura complessiva di € 22.426,00 oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 12.11.2025 Il Giudice Laura Vincenza Amato