TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 134
TAR
Decreto cautelare 8 maggio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
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TAR
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione degli articoli 14 e 14-bis l.r. n. 24 del 2008

    La norma transitoria (art. 14-bis, comma 2, l.r. 22/2022) non era applicabile in quanto prevista per coloro che non avevano presentato istanze in precedenza. L'amministrazione avrebbe dovuto decidere sulle istanze già presentate dal 2012 e 2015.

  • Accolto
    Lesione del legittimo affidamento

    La Corte ha ritenuto che l'accoglimento del primo motivo di ricorso fosse pienamente satisfattivo degli interessi della parte ricorrente, assorbendo gli altri motivi.

  • Accolto
    Questione di legittimità costituzionale dell'art. 14-bis, comma 2 citato

    La Corte ha ritenuto che l'accoglimento del primo motivo di ricorso fosse pienamente satisfattivo degli interessi della parte ricorrente, assorbendo gli altri motivi.

  • Accolto
    Motivi ostativi relativi al trasferimento della sede

    Il Tribunale ha ritenuto che la seconda ragione di diniego non superasse il vaglio giurisdizionale, poiché la società aveva comunicato la sospensione dell'attività per trasferimento, ottenuto l'autorizzazione e non aveva reso prestazioni nella nuova sede. La questione della durata della sospensione sollevata dalla Regione è stata ritenuta irrilevante poiché non menzionata nel provvedimento impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 134
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 134
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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