Decreto cautelare 8 maggio 2025
Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00134/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00584/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2025, proposto da
Laboratorio Analisi Cliniche IG Leporace S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presiedente in carica, Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Crisci e Giovanna Oreste, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l''annullamento
1) del decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria del 4 aprile 2025, n. 194, con cui non è stata accolta l’istanza di rinnovo dell’accreditamento per Laboratorio Generale di Base con settori specializzati in chimica clinica, tossicologia, microbiologia e sieroimmunologia avanzata dal Laboratorio ricerche cliniche Dott. IG Leporace.S.r.l.;
2) ove occorrente, della nota del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria del 14 febbraio 2025, prot.n. 98477, di comunicazione dei motivi ostativi;
3) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Regione Calabria, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. CO LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria del 4 aprile 2025, n. 194, è stato negato al Laboratorio Analisi Cliniche IG Leporace S.r.l. il rinnovo dell’accreditamento quale laboratorio generale di base con settori specializzati in chimica clinica, tossicologia, microbiologia, sieroimmunologia.
Il diniego si fonda su due distinte ragioni.
1.1. – In primo luogo, l’art. 11, comma 7 l.r. 18 luglio 2008, n. 24, impone l’obbligo di rinnovo triennale dell’accreditamento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento all’Azienda sanitaria competente.
In via transitoria, l’art. 14- bis , comma 2 della legge citata, introdotto dall’art. 1, comma 1, l.r. 7 luglio 2022, n. 22, prevede che i soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che non abbiano presentato istanza di rinnovo dell’accreditamento possono regolarizzare le loro posizioni - purché abbiano erogato e continuino ad erogare, attraverso accordi e contratti, prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale -, presentando le istanze entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della l. 22 del 2022, corredandole dall’autocertificazione concernente la permanenza dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativa.
Tuttavia, Laboratorio Analisi Cliniche IG Leporace S.r.l., accreditata con decreto del presidente della Giunta Regionale n. 1 del 2011, aveva presentato istanza di rinnovo dell’accreditamento solo dopo la scadenza del termine di cui all’art. 14- bis , comma 2, sicché la sua domanda non poteva essere accolta.
1.2. – In secondo luogo, l’operatore sanitario privato ha effettuato il cambio della propria sede operativa da via Brenta n. 24 a via Ludovico Ariosto n. 25-26-27 nel Comune di Cosenza senza presentare istanza di autorizzazione al trasferimento.
2. – La società si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale, contestando la legittimità del provvedimento.
In punto di fatto, ha dedotto di aver richiesto la rinnovazione dell’accreditamento una prima volta il 20 luglio 2012, quindi nuovamente il 30 gennaio 2015. Essa aveva bensì inviato nel 2023 una nuova istanza di rinnovo dell’accreditamento, ma ciò era stato fatto per conformarsi alle indicazioni ricevute dall’amministrazione. Infatti, la Regione Calabria aveva trasmesso la nota del 5 giugno 2023, prot. n. 252800, con cui ha segnalato di non aver ricevuto l’istanza di rinnovo e chiedendo, nel caso l’istanza fosse già stata presentata, di riproporla utilizzando l’apposita modulistica
2.1. – In punto di diritto, col primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 14 e 14- bis l.r. n. 24 del 2008, avendo l’amministrazione omesso di considerare le richieste di rinnovo trasmesse per tempo. Essa, al contrario di quanto ritenuto del decreto impugnato, era in possesso dei requisiti del rinnovo dell’accreditamento, tanto più che aveva regolarmente trasmesso le autocertificazioni cui la legge fa riferimento nel 2021, nel 2022 e nel 2023; ed aveva sottoscritto con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza accordi contrattuali per il periodo 2022-2024.
In ordine all’altra ragione di diniego, la società ricorrente ha riferito di aver comunicato già in data 16 febbraio 2023 la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f) l.r. n. 24 del 2008, in vista del trasferimento dell’attività nei locali di via Ludovico Ariosto 25-27, trasferimento per cui era stata richiesta regolarmente l’autorizzazione.
2.2. – Col secondo motivo, ha lamentato la lesione del legittimo affidamento, essendo stata l’amministrazione a sollecitare la trasmissione della domanda di rinnovo dell’accreditamento poi respinta.
D’altra parte, se anche fosse stata tardiva la richiesta di rinnovo dell’accreditamento, nessuna norma vieterebbe la possibilità di una sanatoria della situazione di irregolarità.
2.3. – Nel ricorso è stata anche articolata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14- bis , comma 2 citato, che, in contrasto con le finalità del primo comma, inteso a garantire al servizio sanitario il necessario concorso delle prestazioni svolte dagli operatori privati, ha posto dei termini decadenziali irragionevolmente brevi.
3. – L’Ufficio commissariale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti in giudizio.
La difesa erariale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni diverse dall’Ufficio commissariale e l’inammissibilità del ricorso per non avere, la società ricorrente, contestato uno dei due motivi di diniego del rinnovo dell’accreditamento: il trasferimento senza autorizzazione della sede del laboratorio di analisi.
4. – Anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
5. – La Regione Calabria, dal canto suo, ha difeso la correttezza dell’operato amministrativo, ribadendo le argomentazioni contenute nel provvedimento.
Ha aggiunto, a proposito della sospensione dell’attività del laboratorio, che questa ha superato il termine massimo di due anni, cosicché vi sarebbe un’ulteriore ragione a giustificare il diniego di rinnovo dell’accreditamento.
6. – Il ricorso è stato discusso e spedito in decisione all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, fissata in ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, 29 agosto 2025, n. 3129, che, in accoglimento dell’appello cautelare, ha ritenuto di disporre la sollecita trattazione dell’affare ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.
7. – L’amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato è il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, che è dunque l’unico passivamente legittimato al giudizio.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile nei confronti delle altre amministrazioni.
8. – Ciò posto, emerge ex tabulas che già nel 2012 e nel 2015 l’operatore sanitario privato ricorrente ha presentato istanza di rinnovo dell’accreditamento.
Pertanto, da un lato vi è la violazione degli artt. 14 e l’art. 14- bis comma 2 l.r. 18 luglio 2008, n. 24. Quest’ultima norma, così come introdotto dall’art. 1, comma 1 l.r. 7 luglio 2022, n. 22, non è applicabile perché prevede un termine decadenziale solo per la presentazione dell’istanza di rinnovo dell’accreditamento da parte degli operatori sanitari che non l’avessero presentata in precedenza.
L’amministrazione avrebbe, al contrario, dovuto, quindi, decidere sull’istanza di rinnovo dell’accreditamento, così come presentata sin dal 2012 e poi dal 2015.
9. – L’altra ragione del diniego, invero puntualmente contestata nel ricorso, nemmeno supera il vaglio giurisdizionale.
In data 16 febbraio 2023, la società ricorrente ha comunicato la sospensione della propria operatività allo scopo di trasferire la sede del laboratorio.
L’autorizzazione ai sensi dell’art. 8- ter d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 502, è stata rilasciata dal Comune di Cosenza il 6 ottobre 2023.
Conclusi i lavori, la società ricorrente ha domandato, in data 13 febbraio 2025, prot. n. 94273, avviato la procedura per il trasferimento dell’attività sanitaria.
Quindi, né al momento dell’adozione del decreto impugnato, né successivamente la società ricorrente ha reso prestazioni sanitarie nella nuova sede di via Ludovico Ariosto 25-27.
10. – La questione della durata della sospensione dell’attività sanitaria, sollevata in memoria dalla Regione Calabria, risulta irrilevante ai fini dell’odierno giudizio, non facendovi alcun cenno il provvedimento impugnato.
Invero, con decreto del Dirigente del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria del 7 agosto 2025, n. 11723, è stata dichiarata la decadenza dell’autorizzazione sanitaria rilasciata al Laboratorio ricerche cliniche Dott. IG Leporace S.r.l., propria in ragione dell’eccessiva durata della sospensione dell’attività.
Quel provvedimento è stato impugnato con ricorso iscritto al n. 1359/2025 R.G., che, pur trattato alla medesima udienza pubblica del 16 dicembre 2025, mantiene la sua autonomia.
11. – I residui motivi di ricorso rimangono assorbiti, essendo pienamente satisfattivo degli interessi della parte ricorrente l’accoglimento della prima censura.
12. – La complessità della vicenda giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese e competenze di lite, fatta eccezione per il contributo unificato, che dovrà essere rimborsato dall’Ufficio commissariale ai sensi dell’art. 13, comma 6- bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) lo dichiara inammissibile nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Regione Calabria, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
2) lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, annulla il decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria del 4 aprile 2025, n. 194;
3) compensa tra le parti le spese di lite, fatta eccezione per il contributo unificato, che, ai sensi dell’art. 13, comma 6- bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovrà essere rimborsato alla società ricorrente dal Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO RE, Presidente
CO LA, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO LA | VO RE |
IL SEGRETARIO