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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 18554/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 18554/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Sempione 200, Torino presso lo studio dell'avv. OLIVA
DIANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato a [...] il [...]; nato a [...] il [...] e , Per_1 Per_2 Per_3
nata a [...] il [...].
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e Parte_1 Parte_2
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...] Con ricorso congiuntamente depositato il 26/07/2024 e Parte_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli Parte_2
artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione e alla determinazione del regime di visita padre – figli.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento ad entrambi i genitori dei minori , che manterranno Per_1 Per_2 Per_3 la residenza e la dimora principale, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre. I genitori continueranno a esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, quando avranno i figli con sé.
DISPONE l'assegnazione alla sig.ra dell'abitazione famigliare sita in Torino, via Parte_2
Sempione n. 200, scala A, senza nulla corrispondere a titolo di indennizzo di occupazione, sino a che i figli vivranno con la madre e non saranno divenuti economicamente autonomi, salva l'eventuale futura necessità da parte della sig.ra di vendere l'immobile a fronte della quale la CP_1 sig.ra si impegna a trovare altra e diversa abitazione in tempi congrui. Parte_2
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente, nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici dei minori, nonché di quelli lavorativi dei genitori, in accordo con la madre, ed in ogni caso e salvo diverso accordo, secondo il seguente calendario: a weekend alterni, dal venerdì all'uscita di scuola ovvero dalle ore 16.00 nei periodi di vacanza e sino alla domenica sera con accompagnamento a casa della mamma;
un giorno in settimana, indicativamente il mercoledì, dall'uscita di scuola o dalle ore 16,00 nei giorni di non frequenza scolastica, sino alla mattina successiva quando si recheranno a scuola o presso l'abitazione materna, nei giorni di non frequenza scolastica, nelle settimane in cui trascorreranno il fine settimana con il papà; due giorni in settimana, indicativamente dal mercoledì all'uscita da scuola o alle ore 16,00 nei giorni di non frequenza scolastica e sino al venerdì mattina con riaccompagnamento presso l'istituto scolastico, ovvero presso l'abitazione materna nei giorni di non frequenza scolastica, nelle settimane in cui i minori non trascorreranno il weekend con il padre;
i minori trascorreranno ad anni alterni il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali, il minore trascorrerà ad anni alterni Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro genitore;
nelle vacanze estive, tre settimane di vacanza, anche non consecutive, da concordarsi preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno;
eventuali impedimenti dovranno essere comunicati tempestivamente da ciascun genitore, almeno entro la settimana precedente l'impedimento, salvo imprevisti, con possibilità di recupero, in accordo con l'altro genitore.
DISPONE che i genitori provvedano direttamente al mantenimento ordinario dei figli e che parteciperanno al 50% alle spese straordinarie, preventivamente concordate e successivamente documentate, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese extra-assegno, siglato in data 15.03.2016.
PRENDE ATTO che il Signor non verserà alla sig.ra alcuna Parte_1 Parte_2 somma a titolo di contributo al mantenimento ordinario ma contribuirà al mantenimento dei figli riconoscendo il diritto di abitazione della casa famigliare alla sig.ra e tramite rinuncia Parte_2 a richiedere il 50% dell'assegno unico già attualmente percepito per intero dalla madre dei minori.
PRENDE ATTO che l'assegno unico per i figli pari ad euro 756,50, in ragione di quanto sopra esposto, sarà percepito al 100% dalla signora Parte_2
PRENDE ATTO che i genitori si scambiano reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti per sé e per i figli.
PONE le spese di lite interamente a carico del sig. . Pt_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 18554/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Sempione 200, Torino presso lo studio dell'avv. OLIVA
DIANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato a [...] il [...]; nato a [...] il [...] e , Per_1 Per_2 Per_3
nata a [...] il [...].
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e Parte_1 Parte_2
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...] Con ricorso congiuntamente depositato il 26/07/2024 e Parte_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli Parte_2
artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione e alla determinazione del regime di visita padre – figli.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento ad entrambi i genitori dei minori , che manterranno Per_1 Per_2 Per_3 la residenza e la dimora principale, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre. I genitori continueranno a esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, quando avranno i figli con sé.
DISPONE l'assegnazione alla sig.ra dell'abitazione famigliare sita in Torino, via Parte_2
Sempione n. 200, scala A, senza nulla corrispondere a titolo di indennizzo di occupazione, sino a che i figli vivranno con la madre e non saranno divenuti economicamente autonomi, salva l'eventuale futura necessità da parte della sig.ra di vendere l'immobile a fronte della quale la CP_1 sig.ra si impegna a trovare altra e diversa abitazione in tempi congrui. Parte_2
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente, nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici dei minori, nonché di quelli lavorativi dei genitori, in accordo con la madre, ed in ogni caso e salvo diverso accordo, secondo il seguente calendario: a weekend alterni, dal venerdì all'uscita di scuola ovvero dalle ore 16.00 nei periodi di vacanza e sino alla domenica sera con accompagnamento a casa della mamma;
un giorno in settimana, indicativamente il mercoledì, dall'uscita di scuola o dalle ore 16,00 nei giorni di non frequenza scolastica, sino alla mattina successiva quando si recheranno a scuola o presso l'abitazione materna, nei giorni di non frequenza scolastica, nelle settimane in cui trascorreranno il fine settimana con il papà; due giorni in settimana, indicativamente dal mercoledì all'uscita da scuola o alle ore 16,00 nei giorni di non frequenza scolastica e sino al venerdì mattina con riaccompagnamento presso l'istituto scolastico, ovvero presso l'abitazione materna nei giorni di non frequenza scolastica, nelle settimane in cui i minori non trascorreranno il weekend con il padre;
i minori trascorreranno ad anni alterni il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali, il minore trascorrerà ad anni alterni Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro genitore;
nelle vacanze estive, tre settimane di vacanza, anche non consecutive, da concordarsi preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno;
eventuali impedimenti dovranno essere comunicati tempestivamente da ciascun genitore, almeno entro la settimana precedente l'impedimento, salvo imprevisti, con possibilità di recupero, in accordo con l'altro genitore.
DISPONE che i genitori provvedano direttamente al mantenimento ordinario dei figli e che parteciperanno al 50% alle spese straordinarie, preventivamente concordate e successivamente documentate, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese extra-assegno, siglato in data 15.03.2016.
PRENDE ATTO che il Signor non verserà alla sig.ra alcuna Parte_1 Parte_2 somma a titolo di contributo al mantenimento ordinario ma contribuirà al mantenimento dei figli riconoscendo il diritto di abitazione della casa famigliare alla sig.ra e tramite rinuncia Parte_2 a richiedere il 50% dell'assegno unico già attualmente percepito per intero dalla madre dei minori.
PRENDE ATTO che l'assegno unico per i figli pari ad euro 756,50, in ragione di quanto sopra esposto, sarà percepito al 100% dalla signora Parte_2
PRENDE ATTO che i genitori si scambiano reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti per sé e per i figli.
PONE le spese di lite interamente a carico del sig. . Pt_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.