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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/12/2025, n. 4130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4130 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 10015/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 10015/2019
promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato Michele Giliberti (C.F. ) C.F._2
del Foro di Napoli, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via Toledo n. 148;
-attrice- CONTRO
DOTT. (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,
dall'Avvocato Paolo De Vincenzo (C.F. PEC C.F._4
e dall'Avvocato Email_1
1 AN CH (C.F. PEC C.F._5
, ambedue del Foro di Napoli, ed Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Napoli
alla via Bernini n. 58;
-convenuto-
NONCHÈ
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanna
L'CO ( ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._6
il suo studio sito in Sparanise alla via Canonico De Felice n. 10;
-convenuta-
Nonchè
(C.F. e P. IVA di Parte_2 P.IVA_1
seguito, per brevità, anche solo “ ), in Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Panni
(C.F. ) e UR IE ( C.F. C.F._7
ed elettivamente presso lo studio di C.F._8
quest'ultimo sito in Via Riviera di Chiaia n. 53;
-terza chiamata in causa dal convenuto Dott. – CP_1
Nonchè
2 (C.F. e P. IVA;
di in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Milano alla Via Clerici n. 14, quale Compagnia assicuratrice della rapp. ta e difesa dall'avvocato Controparte_2
IO TO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via G.Porzio n.4 – Centro direzionale Isola
F4;
-terza chiamata in causa dal convenuto - Controparte_2
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione.
La presente controversi, per la sua complessità, impone una ricostruzione sintetica ma ordinata del percorso clinico dell'attrice,
delle posizioni processuali delle parti e delle risultanze istruttorie.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio il Dott. e la Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., deducendo che nel
[...]
2014 la sig.ra si recava presso lo studio privato del Parte_1
dott. , specialista in ginecologia, per sottoporsi a CP_1
trattamento per sterilità. Sottoposta ad esame ecografico presso lo studio del dott. , veniva riscontrata presenza di una CP_1
3 neoformazione ovaio sx., ed, anche nei successivi controlli,
effettuati sempre presso lo studio privato del dott. , CP_1
veniva confermata la presenza di cisti ovarica di natura endometriosica sx, nonché mioma, che il dott. riteneva CP_1
opportuno procedere ad intervento chirurgico, per il quale la paziente veniva ricoverata presso la , Controparte_2
ove il dott. prestava servizio in qualità di dipendente. CP_1
L'attrice, pertanto, in data 23.5.2014 prestava il proprio consenso per l'intervento di laparotomia e si ricovera con la seguente diagnosi: algie addominali pelviche e lombari. Irregolarità
mestruali. Neoformazione annessiale sx. Asportazione laparotomia della suddetta neoformazione. Successivamente al suddetto intervento, l'attrice si si sottoponeva a periodiche diverse visite di controllo (con controllo ecografico) dal Dott. , il quale CP_1
refertava la normalità dell'ovaio sinistro. Tuttavia, l'attrice in data
27.04.2018, a seguito di esame ecografico presso la Genesis Day
Surgery, veniva a conoscenza di aver subito un'ovariectomia, ossia un'asportazione totale dell'ovaio sinistro, e dunque di essere stata sottoposta, a causa di imprudenza, negligenza ed imperizia del sanitario, ad un intervento diverso da quello per cui aveva prestato il consenso in data 23.5.2014, procurandole gravi lesioni personali e compromettendo la sua capacità di concepimento. Pertanto,
4 chiedeva di accertare la responsabilità del dott. e della CP_1 [...]
, e di condannarli al ristoro di tutti i danni Controparte_2
patrimoniali e non, con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva il dott. il quale chiedeva in via Controparte_1
preliminare la chiamata in causa del terzo, la compagnia
, impugnando e contestando radicalmente Parte_2
tutto quanto esposto, dedotto e richiesto nell'atto di citazione,
ritenendolo inammissibile e manifestamente infondato in fatto e in diritto, e, comunque, non provato, chiedendo l'integrale rigetto della domanda.
Si costituiva la la quale chiedeva in via Controparte_2
preliminare la chiamata in causa del terzo AM Trust Ass.ni, nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso, di condannare la compagnia assicuratrice
AM trust, quale responsabile civile, il tutto con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva la Compagnia assicuratrice quale chiamata Pt_2
in garanzia dal convento Dott. , la quale chiedeva in via CP_1
preliminare di dichiararsi infondata la domanda attorea nonché la domanda di rivalsa per inoperatività della polizza, con condanna al pagamento delle spese di lite.
5 Si costituiva la Am Trust Ass.ni S.p.a, quale chiamata in garanzia dalla conventa , la quale chiedeva in via Controparte_2
preliminare di dichiararsi infondata la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e via gradata contenere l'obbligo risarcitorio entro i limiti di massimale previsti dalla polizza assicurativa, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Istruita la causa, concesse i termini, all'udienza del 1 luglio 2025 si riservava la causa in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La natura eminente tecnica della controversia, incentrata sulla correttezza dell'indicazione chirurgica, sull'esecuzione dell'intervento insorte in un contesto di infertilità precedentemente accertato, ha reso imprescindibile un approfondito accertamento peritale.
La valutazione del materiale clinico e delle pregresse condizioni anatomiche richiedevano infatti competenze specialistiche tali da escludere qualsivoglia possibilità di decidere sulla base delle sole allegazioni delle parti.
Venendo al merito la domanda di parte attrice è infondata e va rigettata per le ragioni che si diranno.
6 Deve ritenersi che la CTU espletata dal Collegio Peritale, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, ha offerto un valido supporto tecnico per l'interpretazione delle risultanze delle cartelle cliniche versate in atti dalla parte attrice.
Inoltre, va rilevato che questo Tribunale, non ignora, che secondo la corte di nomofilachia il Giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del Consulente Tecnico d'ufficio non è
tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalle indicazioni della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso;
di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (cfr. per tutte Cass. 2-7-
2004, n. 14638; Cass. 9-12-1995, n. 12630; Cass. 7-6-2000, n.
7716; Cass. 11-3-2002, n. 3492).
Riportando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che i
7 consulenti abbiamo, sulla base della documentazione raccolta,
della visita ginecologica ed indagine ecografica effettuala in sede di perizia in data 15/11/2023, risposto in modo preciso ai quesiti posti dal Tribunale, in particolare precisando la tipologia di sindrome da cui era affetta l'attrice, indicandone il decorso tipico e le diverse opzioni terapeutiche fino ad affrontare i quesiti inerenti la tipologia di intervento affrontato dal Dott. , la sua CP_1
esecuzione e le conseguenze che ne sono derivate.
Nello specifico il collegio peritale si esprimeva nei seguenti termini :
“ La Signora di anni 36 nel 2014, a causa della presenza di Pt_1
dolori addominopelvici e lombari, si sottopose ad un controllo clinico ed ecografico presso un ginecologo. Fu diagnosticata una cisti endometriosica di cm 4 e le fu consigliato di intervenire chirurgicamente con l'ablazione dell'endometrioma o cisti ….dopo la diagnosi ecografica di cisti endometriosica, presso la casa di cura di Capua, fu sottoposta ad intervento di ablazione CP_2
dell'endometrioma di 4 cm, e di un mioma uterino fundico della grandezza di una noce”.
Sulla scorta di ciò il collegio riteneva che il ginecologo operatore, il
Dott. , avesse eseguito le raccomandazioni delle linee guida CP_1
vigenti all'epoca della vicenda in tema di asportazione di una cisti endometriosica maggiore a 3 cm, con la conseguenza che
8 l'intervento praticato dallo stesso fosse stato eseguito secondo la miglior pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guide suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza diligenza e perizia. Precisavano inoltre che la visita ginecologica ed ecografica effettuata con sonda intravaginale,
eseguita nel corso delle operazioni peritali, aveva messo in evidenza la presenza di un residuo ovarico sinistro di 1,9 per 1,4 cm, come risultante dall'esito dell'asportazione della cisti endometriosica con resezione parziale dell'ovaio. Dall'indagine peritale è emerso dunque che a dispetto di quanto allegato da parte attrice nell'atto di citazione l'intervento effettuato è stato esattamente quello concordato con il medico, come pure risultante dalle cartelle cliniche, per cui alcune resezione totale dell'ovaio sinistro è stata effettuata risultando accertato la presenza parziale dello stesso.
Sempre i consulenti nel rispondere al quesito n 4 inerente l'attuale condizione dell'attrice e de le conseguenze negative dedotte diano causalmente riconducibili alle condotte dei sanitari, specificavano che l'infertilita presente prima dell'intervento non si è risolta in quanto “la malattia endometriosica associata a sterilità per problemi ormonali, meccanici, immunologici e genetici determina una situazione di infertilità difficile da controllare e trattare con un adeguato managment, persino con tecniche di procreazione
9 medicalmente assistita.” E aggiungendo che in ogni caso “ dopo numerosi tentativi di FIVET e finalmente, solo con particolari tecniche di procreazione medicalmente assistite, nel 2022 è iniziata una gravidanza esitata felicemente con la nascita di un feto vivo e vitale.”
In ragione di ciò ribadivano che non erano riscontrate lesioni con postumi permanenti in quanto l'ovaio di destra e l'ovaio di sinistra sottoposto a resezione hanno continuato a svolgere la loro funzione ormonale, che la malattia endometriosica e il trattamento della sterilità hanno determinato verosimilmente la formazione di ovuli di scarsa qualità responsabili dei ripetuti fallimenti dei tentativi di procreazione medicalmente assistita, finendo, dunque, per escludere la responsabilità professionale dei sanitari i quali hanno operato secondo hanno operato senza la miglior scienza ed esperienza.
Il Tribunale dunque facendo proprie le conclusioni del collegio peritale, ritiene la domanda attrice infondata con conseguente rigetto della stessa mancando i presupposti indefettibili per poter affermare alcun tipo di responsabilità.
Quanto al regolamento delle spese, il Tribunale ritiene di dover procedere secondo criteri di coerenza rispetto all'esito complessivo del giudizio, in particolare la complessità del caso e il mancato
10 accordo raggiunto in sede di giudizio, inducono a ritenere che sussistano le gravi ed eccezionali che giustificano la compensazione integrale delle spese tre la parti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che ha costituito il perno valutativo della decisione ed è stata resa necessaria dalla posizione dell'attrice, e devono pertanto essere poste definitivamente a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza,
eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-rigetta la domanda attorea proposta nei confronti del Dott. e CP_4
della ; Controparte_2
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
-Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU, come già liquidate.
Così deciso 22/12/2025
Il Giudice dott.ssa Rita Di Salvo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 10015/2019
promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato Michele Giliberti (C.F. ) C.F._2
del Foro di Napoli, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via Toledo n. 148;
-attrice- CONTRO
DOTT. (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,
dall'Avvocato Paolo De Vincenzo (C.F. PEC C.F._4
e dall'Avvocato Email_1
1 AN CH (C.F. PEC C.F._5
, ambedue del Foro di Napoli, ed Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Napoli
alla via Bernini n. 58;
-convenuto-
NONCHÈ
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanna
L'CO ( ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._6
il suo studio sito in Sparanise alla via Canonico De Felice n. 10;
-convenuta-
Nonchè
(C.F. e P. IVA di Parte_2 P.IVA_1
seguito, per brevità, anche solo “ ), in Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Panni
(C.F. ) e UR IE ( C.F. C.F._7
ed elettivamente presso lo studio di C.F._8
quest'ultimo sito in Via Riviera di Chiaia n. 53;
-terza chiamata in causa dal convenuto Dott. – CP_1
Nonchè
2 (C.F. e P. IVA;
di in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Milano alla Via Clerici n. 14, quale Compagnia assicuratrice della rapp. ta e difesa dall'avvocato Controparte_2
IO TO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via G.Porzio n.4 – Centro direzionale Isola
F4;
-terza chiamata in causa dal convenuto - Controparte_2
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione.
La presente controversi, per la sua complessità, impone una ricostruzione sintetica ma ordinata del percorso clinico dell'attrice,
delle posizioni processuali delle parti e delle risultanze istruttorie.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio il Dott. e la Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., deducendo che nel
[...]
2014 la sig.ra si recava presso lo studio privato del Parte_1
dott. , specialista in ginecologia, per sottoporsi a CP_1
trattamento per sterilità. Sottoposta ad esame ecografico presso lo studio del dott. , veniva riscontrata presenza di una CP_1
3 neoformazione ovaio sx., ed, anche nei successivi controlli,
effettuati sempre presso lo studio privato del dott. , CP_1
veniva confermata la presenza di cisti ovarica di natura endometriosica sx, nonché mioma, che il dott. riteneva CP_1
opportuno procedere ad intervento chirurgico, per il quale la paziente veniva ricoverata presso la , Controparte_2
ove il dott. prestava servizio in qualità di dipendente. CP_1
L'attrice, pertanto, in data 23.5.2014 prestava il proprio consenso per l'intervento di laparotomia e si ricovera con la seguente diagnosi: algie addominali pelviche e lombari. Irregolarità
mestruali. Neoformazione annessiale sx. Asportazione laparotomia della suddetta neoformazione. Successivamente al suddetto intervento, l'attrice si si sottoponeva a periodiche diverse visite di controllo (con controllo ecografico) dal Dott. , il quale CP_1
refertava la normalità dell'ovaio sinistro. Tuttavia, l'attrice in data
27.04.2018, a seguito di esame ecografico presso la Genesis Day
Surgery, veniva a conoscenza di aver subito un'ovariectomia, ossia un'asportazione totale dell'ovaio sinistro, e dunque di essere stata sottoposta, a causa di imprudenza, negligenza ed imperizia del sanitario, ad un intervento diverso da quello per cui aveva prestato il consenso in data 23.5.2014, procurandole gravi lesioni personali e compromettendo la sua capacità di concepimento. Pertanto,
4 chiedeva di accertare la responsabilità del dott. e della CP_1 [...]
, e di condannarli al ristoro di tutti i danni Controparte_2
patrimoniali e non, con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva il dott. il quale chiedeva in via Controparte_1
preliminare la chiamata in causa del terzo, la compagnia
, impugnando e contestando radicalmente Parte_2
tutto quanto esposto, dedotto e richiesto nell'atto di citazione,
ritenendolo inammissibile e manifestamente infondato in fatto e in diritto, e, comunque, non provato, chiedendo l'integrale rigetto della domanda.
Si costituiva la la quale chiedeva in via Controparte_2
preliminare la chiamata in causa del terzo AM Trust Ass.ni, nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso, di condannare la compagnia assicuratrice
AM trust, quale responsabile civile, il tutto con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva la Compagnia assicuratrice quale chiamata Pt_2
in garanzia dal convento Dott. , la quale chiedeva in via CP_1
preliminare di dichiararsi infondata la domanda attorea nonché la domanda di rivalsa per inoperatività della polizza, con condanna al pagamento delle spese di lite.
5 Si costituiva la Am Trust Ass.ni S.p.a, quale chiamata in garanzia dalla conventa , la quale chiedeva in via Controparte_2
preliminare di dichiararsi infondata la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e via gradata contenere l'obbligo risarcitorio entro i limiti di massimale previsti dalla polizza assicurativa, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Istruita la causa, concesse i termini, all'udienza del 1 luglio 2025 si riservava la causa in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La natura eminente tecnica della controversia, incentrata sulla correttezza dell'indicazione chirurgica, sull'esecuzione dell'intervento insorte in un contesto di infertilità precedentemente accertato, ha reso imprescindibile un approfondito accertamento peritale.
La valutazione del materiale clinico e delle pregresse condizioni anatomiche richiedevano infatti competenze specialistiche tali da escludere qualsivoglia possibilità di decidere sulla base delle sole allegazioni delle parti.
Venendo al merito la domanda di parte attrice è infondata e va rigettata per le ragioni che si diranno.
6 Deve ritenersi che la CTU espletata dal Collegio Peritale, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, ha offerto un valido supporto tecnico per l'interpretazione delle risultanze delle cartelle cliniche versate in atti dalla parte attrice.
Inoltre, va rilevato che questo Tribunale, non ignora, che secondo la corte di nomofilachia il Giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del Consulente Tecnico d'ufficio non è
tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalle indicazioni della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso;
di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (cfr. per tutte Cass. 2-7-
2004, n. 14638; Cass. 9-12-1995, n. 12630; Cass. 7-6-2000, n.
7716; Cass. 11-3-2002, n. 3492).
Riportando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che i
7 consulenti abbiamo, sulla base della documentazione raccolta,
della visita ginecologica ed indagine ecografica effettuala in sede di perizia in data 15/11/2023, risposto in modo preciso ai quesiti posti dal Tribunale, in particolare precisando la tipologia di sindrome da cui era affetta l'attrice, indicandone il decorso tipico e le diverse opzioni terapeutiche fino ad affrontare i quesiti inerenti la tipologia di intervento affrontato dal Dott. , la sua CP_1
esecuzione e le conseguenze che ne sono derivate.
Nello specifico il collegio peritale si esprimeva nei seguenti termini :
“ La Signora di anni 36 nel 2014, a causa della presenza di Pt_1
dolori addominopelvici e lombari, si sottopose ad un controllo clinico ed ecografico presso un ginecologo. Fu diagnosticata una cisti endometriosica di cm 4 e le fu consigliato di intervenire chirurgicamente con l'ablazione dell'endometrioma o cisti ….dopo la diagnosi ecografica di cisti endometriosica, presso la casa di cura di Capua, fu sottoposta ad intervento di ablazione CP_2
dell'endometrioma di 4 cm, e di un mioma uterino fundico della grandezza di una noce”.
Sulla scorta di ciò il collegio riteneva che il ginecologo operatore, il
Dott. , avesse eseguito le raccomandazioni delle linee guida CP_1
vigenti all'epoca della vicenda in tema di asportazione di una cisti endometriosica maggiore a 3 cm, con la conseguenza che
8 l'intervento praticato dallo stesso fosse stato eseguito secondo la miglior pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guide suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza diligenza e perizia. Precisavano inoltre che la visita ginecologica ed ecografica effettuata con sonda intravaginale,
eseguita nel corso delle operazioni peritali, aveva messo in evidenza la presenza di un residuo ovarico sinistro di 1,9 per 1,4 cm, come risultante dall'esito dell'asportazione della cisti endometriosica con resezione parziale dell'ovaio. Dall'indagine peritale è emerso dunque che a dispetto di quanto allegato da parte attrice nell'atto di citazione l'intervento effettuato è stato esattamente quello concordato con il medico, come pure risultante dalle cartelle cliniche, per cui alcune resezione totale dell'ovaio sinistro è stata effettuata risultando accertato la presenza parziale dello stesso.
Sempre i consulenti nel rispondere al quesito n 4 inerente l'attuale condizione dell'attrice e de le conseguenze negative dedotte diano causalmente riconducibili alle condotte dei sanitari, specificavano che l'infertilita presente prima dell'intervento non si è risolta in quanto “la malattia endometriosica associata a sterilità per problemi ormonali, meccanici, immunologici e genetici determina una situazione di infertilità difficile da controllare e trattare con un adeguato managment, persino con tecniche di procreazione
9 medicalmente assistita.” E aggiungendo che in ogni caso “ dopo numerosi tentativi di FIVET e finalmente, solo con particolari tecniche di procreazione medicalmente assistite, nel 2022 è iniziata una gravidanza esitata felicemente con la nascita di un feto vivo e vitale.”
In ragione di ciò ribadivano che non erano riscontrate lesioni con postumi permanenti in quanto l'ovaio di destra e l'ovaio di sinistra sottoposto a resezione hanno continuato a svolgere la loro funzione ormonale, che la malattia endometriosica e il trattamento della sterilità hanno determinato verosimilmente la formazione di ovuli di scarsa qualità responsabili dei ripetuti fallimenti dei tentativi di procreazione medicalmente assistita, finendo, dunque, per escludere la responsabilità professionale dei sanitari i quali hanno operato secondo hanno operato senza la miglior scienza ed esperienza.
Il Tribunale dunque facendo proprie le conclusioni del collegio peritale, ritiene la domanda attrice infondata con conseguente rigetto della stessa mancando i presupposti indefettibili per poter affermare alcun tipo di responsabilità.
Quanto al regolamento delle spese, il Tribunale ritiene di dover procedere secondo criteri di coerenza rispetto all'esito complessivo del giudizio, in particolare la complessità del caso e il mancato
10 accordo raggiunto in sede di giudizio, inducono a ritenere che sussistano le gravi ed eccezionali che giustificano la compensazione integrale delle spese tre la parti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che ha costituito il perno valutativo della decisione ed è stata resa necessaria dalla posizione dell'attrice, e devono pertanto essere poste definitivamente a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza,
eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-rigetta la domanda attorea proposta nei confronti del Dott. e CP_4
della ; Controparte_2
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
-Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU, come già liquidate.
Così deciso 22/12/2025
Il Giudice dott.ssa Rita Di Salvo
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