Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/1999, n. 7740
CASS
Sentenza 20 luglio 1999

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Il divieto di patto commissorio si estende a qualsiasi negozio, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito; poiché il collegamento tra negozi è configurabile anche quando siano stipulati tra soggetti diversi purché legati da un nesso teleologico e dal comune intento delle parti di perseguire oltre all'effetto tipico di ognuno di essi anche un ulteriore risultato concreto derivante dal collegamento, di modo che i negozi si pongono in rapporto di reciproca dipendenza e le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, è nullo il patto di vendita con patto di riscatto stipulato tra il mutuatario e un soggetto diverso dal mutuante allo scopo di costituire una garanzia dell'adempimento del primo nei confronti del creditore, in quanto, pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato dall'art. 2744 cod. civ., costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa.

Qualora si agisca in giudizio per far valere l'illiceità della fattispecie negoziale unitaria costituita dal collegamento tra un contratto di mutuo e una vendita con patto di riscatto con un soggetto diverso dal mutuante la quale dissimuli un patto commissorio, la prova della simulazione della compravendita può essere data anche per testimoni o per presunzioni a norma dell'art. 1417 cod. civ. (nella specie l'attore aveva dedotto la divergenza tra il reale intento dei contraenti - di costituire con la compravendita una garanzia al mutuante in ordine alla restituzione della somma mutuata al venditore - e il negozio posto in essere per ottenere tale risultato con la consapevole adesione dell'acquirente, e la S.C. ha annullato la decisione di merito che, sul presupposto che la compravendita immobiliare configurasse una interposizione fittizia, aveva ritenuto necessaria la controdichiarazione scritta).

Nel caso che, a seguito di successione nel processo "mortis causa", coloro che erano stati assunti come testimoni acquistino la qualità di parte, non ricorre una nullità delle relative deposizioni; infatti, il giudizio sulla capacità del teste deve essere effettuato con riferimento al momento in cui la deposizione viene resa, restando irrilevanti i mutamenti successivi.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/1999, n. 7740
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7740
Data del deposito : 20 luglio 1999

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