Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2001, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA026 8 8/0 1 EL DOLCATALIA C LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Reglements on SEZIONE TERZA CIVILE & injeteuse i Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14393/99 Dott. Francesco SOMMELLA Presidente Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron. 5538 Consigliere Rep.861 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Ud. 27/09/00 Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: Richiesta copia studio D.M.R. DISTRIBUZIONI MEDICALI ROMANE SRL, con sede indal Sig. SOLE 24 ORE per diritti L. 1500 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, || IL CANCELLIERE elettivamente domiciliata in ROMA VIA G PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che la LIRE 1500 difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 0292213 AZIENDA USL/2 VITERBO;
intimata - 2000 avversO il provvedimento del Tribunale di ROMA, emessa 1499 e depositato il 10/06/99 (R.G. 38715/98); M UFFICIO udita la relazione della causa svolta nella camera di Rilasciata copia legal GIGLI consiglio il 27/09/00 dal Consigliere Dott. Giovanni al Sig. per diritti L. 10000+2 Battista PETTI;
11.9 APR 2001 IL CANCELL lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si LIRE 10000 accolga il ricorso e si dichiari la competenza del Tribunale di Roma, con le conseguenze di legge. IN FATTO E IN DIRITTO AS432967 Con ricorso notificato all'Azienda USL 2 di Viterbo il 13 luglio 1999, la srl D.M.R. - Distribuzione Medi- cinali Romane- proponeva regolamento di competenza av- verso l'ordinanza in data 10 giugno 1999, comunicata il 24 giugno 1999, con la quale il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma, in un processo di esecuzione presso terzi, aveva dichiarato la propria competenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Viterbo, poiché in detta città era ubicata l'agenzia della banca di Roma, terzo debitore, presso la quale era in carico il rapporto da dichiarare e non risultan- do provato che detta agenzia fosse sprovvista dell'autorizzazione di stare in giudizio;
in particola- re il ricorrente deduceva che la competenza spettava al giudice dell'esecuzione del tribunale di Roma, presso il quale la causa era stata incardinata, essendo in Ro- ma, essendo in Roma ubicata la sede della banca, terza 2 debitrice;
l'intimata non ha depositato memoria difen- siva;
il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricor- So. Tanto premesso, in diritto si Osserva che debbono condividersi le considerazioni svolte а sostegno del ricorso e delle richieste del P.M. ed in vero: la competenza per il procedimento di esecuzione appartiene, avuto riguardo alla espropriazione forzata presso terzi, al giudice del luogo di residenza del terzo debitore;
.ove il terzo debitore sia un istituto di credito, la competenza, coincide, in alternativa al luogo della sua sede, con la sede dell'agenzia che abbia in carico il rapporto da dichiarare (Cass. 1995 n. 12016; 1999 n. 8152) sia autorizzata alla rappresentanza dell'istituto bancario (Cass. 1994 n. 5180; 1995 n. 12016; 1998 n. 5822); .corollario dei detti principi è che qualora il de- bitore terzo sia una persona giuridica ed in particola- re un istituto di credito, in forza del disposto del secondo comma dell'art. 26 c.p.c. e del primo comma dell'art. 19 dello stesso codice, il creditore proce- dente ha la facoltà di ricorrere al foro legale della sede della persona giuridica, oppure, in alternativa, a quello del luogo in cui la stessa abbia uno stabilimen- to giuridico ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Non può pertanto condividersi l'assunto del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma, il quale ha de- clinato la propria competenza territoriale, affermando la competenza esclusiva e non alternativa del Tribunale 20000 di Viterbo, quale giudice del luogo in cui era ubicata 270000 l'agenzia della banca presso cui era in carico il rap- porto da dichiarare, così come è giuridicamente errato l'assunto secondo il quale, in mancanza della prova contraria deve ritenersi che l'agenzia della banca ci- tata sia articolazione autorizzata;
infatti in mancanza di prova in ordine alle circo- stanze di fatto a sostegno dell'affermata competenza, la causa rimane radicata presso il giudice adito (conf. Cass. 1987 m. 6386; 1994 n. 5180). Pertanto in accoglimento del ricorso deve dichia- rarsi la competenza del tribunale di Roma, compensando- si per giusti motivi le spese del giudizio di cassazio- ne.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del tribunale di Roma e com- pensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 27 settembre 2000 IL PRESIDENTE 12for Reich 11здал IL CONSIGLIERE EST. IL CANCELLIERE C1 Conceta Ammendola