Sentenza 14 aprile 2010
Massime • 2
L'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, elencate nell'allegato 2 al d.P.R. 25 luglio 1991, n. 175, è sempre subordinato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o al rilascio di un'autorizzazione che ne abiliti l'esercizio previa loro specifica individuazione o all'adempimento degli obblighi stabiliti in materia di procedure semplificate previste per le predette attività, essendo invece escluso l'obbligo di richiedere l'autorizzazione esclusivamente per le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nell'allegato 1 del d.P.R. citato. (In applicazione di tale principio la Corte ha disatteso la tesi secondo cui con il predetto d.P.R. il legislatore avrebbe introdotto un'autorizzazione "generale" per le attività a ridotto inquinamento atmosferico, eliminando l'obbligo di autorizzazione specifica in caso di emissioni non eccedenti i limiti di legge).
In tema di inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra le condotte già sanzionate dagli artt. 24 e 25 dell'abrogato d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e quelle attualmente previste dall'art. 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2010, n. 18774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18774 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/04/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 734
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 42240/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Sitnone Francesco, difensore di fiducia di MI MA, n. a Nardo il 9.7.1973;
avverso la sentenza in data 22.6.2009 della Corte di Appello di Lecce, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli in data 20.11.2007, venne condannato alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 120,00 di ammenda, quale colpevole del reato: b) di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, artt. 6 e 24;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo Maria;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronuncia di colpevolezza di MI MA in ordine al reato: b) di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, artt. 6 e 24, a lui ascritto per avere, in qualità di amministratore unico e titolare del panificio- biscottificio "Nuova MI S.r.l.", esercitato detta attività senza l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. La sentenza ha affermato che l'autorizzazione di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art.6 è necessaria anche per l'esercizio delle attività a "ridotto inquinamento atmosferico", di cui al D.P.R. 25 luglio 1991, art. 5;
attività nella cui categoria rientra quella esercitata dall'azienda del MI in ragione del consumo di farina accertato, non superiore a 1.500 Kg. giornalieri, ma eccedente i 300 Kg. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e mancanza di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione della norma incriminatrice. Si deduce che il D.P.R. 25 luglio 1991, art. 5 ha previsto un'autorizzazione "in via generale" per le attività a ridotto inquinamento atmosferico, quale quella esercitata dal Magali, sicché gli esercenti tali attività non devono chiedere un'autorizzazione specifica se le emissioni non superano i parametri di legge.
Si osserva sul punto che il D.P.R. n. 152 del 2006, art. 272, comma 3, ha espressamente previsto che le aziende che vogliono usufruire di un'autorizzazione in via generale hanno l'unico obbligo di far pervenire all'autorità di controllo una comunicazione di inizio attività. L'ultima parte del comma citato ha equiparato la omessa comunicazione all'esercizio di impianto senza autorizzazione. Si deduce, quindi, che tale disposizione costituisce una innovazione legislativa, mentre nella vigenza della normativa precedente per le attività a ridotto inquinamento atmosferico non era applicabile il disposto di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art.
6. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia carenza di motivazione sul punto afferente alla responsabilità dell'imputato. Si deduce, in sintesi, che la MI S.r.l. si è resa cessionaria nel 1998 dell'azienda di panificazione MI Rocco, acquistandola dal fallimento di quest'ultima; che, pertanto, l'imputato non poteva essere chiamato a rispondere del reato di costruzione di un nuovo impianto ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988, artt. 6 e 24, ma, semmai, avrebbe dovuto rispondere del reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25 per esercizio di un impianto senza autorizzazione. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che di seguito vengono precisate. Preliminarmente la Corte rileva che tuttora non si è verificata la prescrizione del reato ascritto all'imputato, essendo rimasto sospeso il decorso del relativo termine per rinvii del dibattimento causati da impedimento del difensore dall'udienza del 12.1.2009 a quella del 12.2.2009 e dall'udienza del 12.2.2009 a quella del 22.6.2009.
Come dedotto dal ricorrente, effettivamente il D.P.R. 25 luglio 1991 ha introdotto la distinzione tra attività che provocano emissioni poco significative ed impianti a ridotto inquinamento atmosferico, stabilendo, all'art. 2, che le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo non necessitano di autorizzazione. Ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991, art. 5, comma 1, le regioni e le altre autorità di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 17 autorizzano in via generale le attività di cui all'art. 4 e, cioè, quelle a ridotto inquinamento atmosferico.
Ai sensi dell'art. 5 cit., comma 2 le amministrazioni citate possono altresì predisporre procedure specifiche anche con modelli semplificati di domande di autorizzazione in base ai quali le quantità e qualità delle emissioni siano deducibili dall'indicazione delle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo.
Orbene, dalle disposizioni di legge sopra riportate si evince chiaramente che occorre sempre un specifico provvedimento regionale o delle altre autorità indicate dal D.P.R. n. 203 del 1988, art. 17 che o autorizzi in via generale l'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, individuandole specificamente, ovvero predisponga procedure specifiche di autorizzazione con modelli semplificati, altrimenti trovano sempre applicazione le sanzioni di cui al D.P.R. n. 203 del 1988. Ed, infatti, la possibilità di esercitare l'attività senza chiedere l'autorizzazione è concessa dal D.P.R. 25 luglio 1991 sono per gli impianti con emissioni poco significative.
Proprio con riferimento alle disposizioni citate, peraltro, è stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che sono assoggettate alla normativa generale di autorizzazione o di controllo le attività a ridotto inquinamento atmosferico elencate nell'allegato 2 del D.P.R. 25 luglio 1991, n. 175, mentre ne sono esenti solo quelle i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nell'allegato 1 del medesimo D.P.R.. (cfr. sez. 3, 200603963, Di Sarno, RV 233484; conf. sez. 3, 20.12.2002 n. 3880, Cardillo, RV 224180; sez. 3, 4.10.2002 n. 40557, Stramazzo, RV 222702).
Poiché nel caso in esame l'imputato non ha mai dedotto e tanto meno dimostrato di avere adempiuto agli obblighi stabiliti in materia di procedure semplificate previste per le attività a ridotto inquinamento atmosferico correttamente è stato applicato nei suoi confronti il sistema sanzionatorio previsto dal DPR n. 203 del 1988. Il primo motivo di gravame, pertanto, è infondato.
È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, dovendosi peraltro rilevare che la pena inflitta all'imputato risulta in ogni caso illegale.
La condotta ascritta all'imputato nel capo di imputazione e cioè il fatto di avere esercitato un'attività che provoca emissioni in atmosfera, in assenza della prescritta autorizzazione, rientrava nella fattispecie prevista dal D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25, comma 1, e non in quella di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, comma 1, che concerne la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione.
Deve essere inoltre osservato che anche per l'ipotesi di reato erroneamente ritenuta dai giudici di merito, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 15 luglio 1997 n. 234, era prevista alternativamente e non congiuntamente la pena dell'arresto o dell'ammenda.
Va, infine, osservato che attualmente tutte le condotte già sanzionate dal D.P.R. n. 203 del 1988, artt. 24 e 25 sono previste dal D.Lgs n. 152 del 2006, art. 279, attualmente vigente, che è in continuità normativa con le disposizioni abrogate (sez. 3, 29.1.2008 n. 4536, Ambrosini, RV 238823; sez. 3, 19.12.2007 n. 47081, Puca, RV 238622 ed altre).
La fattispecie di reato di cui alla contestazione, pertanto, deve essere riqualificata quale violazione di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25 ed attualmente di cui al D.Lgs n. 152 del 2006, art.279 e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per la rideterminazione della pena inflitta alla luce di quanto sopra precisato.
P.Q.M.
La Corte, riqualificato il fatto ai sensi del D.Lgs n. 152 del 2006, art. 279, D.P.R. n. 203 del 1988, ex art. 25, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce limitatamente alla determinazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 14 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010