Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2010, n. 18774
CASS
Sentenza 14 aprile 2010

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L'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, elencate nell'allegato 2 al d.P.R. 25 luglio 1991, n. 175, è sempre subordinato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o al rilascio di un'autorizzazione che ne abiliti l'esercizio previa loro specifica individuazione o all'adempimento degli obblighi stabiliti in materia di procedure semplificate previste per le predette attività, essendo invece escluso l'obbligo di richiedere l'autorizzazione esclusivamente per le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nell'allegato 1 del d.P.R. citato. (In applicazione di tale principio la Corte ha disatteso la tesi secondo cui con il predetto d.P.R. il legislatore avrebbe introdotto un'autorizzazione "generale" per le attività a ridotto inquinamento atmosferico, eliminando l'obbligo di autorizzazione specifica in caso di emissioni non eccedenti i limiti di legge).

In tema di inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra le condotte già sanzionate dagli artt. 24 e 25 dell'abrogato d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e quelle attualmente previste dall'art. 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2010, n. 18774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18774
Data del deposito : 14 aprile 2010

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