Sentenza 25 giugno 2001
Massime • 2
Nel sistema di collocamento obbligatorio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, l'esonero, previsto dall'art. 13, quinto comma, della legge citata - nel regime anteriore alla entrata in vigore del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 345, che, all'art. 7, ha abrogato detta disposizione - , dall'obbligo dell'assunzione di invalidi, in favore delle aziende che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, e riconosciuto, con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, alla condizione che dette aziende, in sostituzione degli invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove delle varie categorie, impedisce, nei casi in cui sia concesso, la operatività del meccanismo del cosiddetto scorrimento, disposto in via generale, in tema di assunzione obbligatoria, dagli artt. 9, ultimo comma, e 17, lett. C), della citata legge, e consistente nella possibilità - ove manchino i beneficiari di alcune categorie protette - che subentrino proporzionalmente i riservatari di altre categorie.
Nel sistema del collocamento obbligatorio disciplinato dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, la disposizione dell'art. 13, quinto comma, della stessa legge - abrogato dall'art. 7 del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 345 - , che, nel prevedere il beneficio dell'esonero dall'obbligo di assunzione di invalidi, da riconoscere con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in favore delle aziende private che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, alla condizione che, in sostituzione degli invalidi, le stesse provvedano ad assumere orfani e vedove delle varie categorie, stabilisce che la mancata assunzione comporta la decadenza dal beneficio, va interpretata nel senso che, non essendo previsto un termine per l'assunzione, non sia la mancata assunzione a comportare "de iure" la decadenza, ma solo il rifiuto, sia pure tacito, dell'assunzione di avviati appartenenti alla categoria degli orfani e delle vedove.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2001, n. 8634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8634 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
DI DR, elettivamente domiciliato in Roma al Largo del Nazareno, n. 8 presso l'avv. Massimo Cerniglia che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE - I.V.U., in persona del legale rappresentante Dott. Tommaso Dell'Olmo, rappresentato e difeso per procura a margine dagli avv. Carlo Capua e Fabrizio Pavarotti e con essi elettivamente domiciliato in Roma alla Via di Porta Pinciana, n. 6, ed ora d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8788 del 21 novembre 1997 REG. GEN. n. 30100/96; depositata il 14/5/1998;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del primo e del terzo motivo del ricorso principale e per l'assorbimento di quello incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14.5.1998 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto dall'Istituto di Vigilanza dell'Urbe - IV - nei confronti di ID EA, avverso sentenza del OR della medesima città, accoglieva l'appello, rigettando la domanda del ID, sordomuto avviato obbligatoriamente al lavoro presso l'IV, di dichiarare la illegittimità del rifiuto di assunzione e di costituire il rapporto di lavoro o di condannare l'IV al risarcimento del danno.
Premetteva in motivazione che l'IV era stato autorizzato dal Ministero del lavoro ad assumere, in sostituzione di altri avviati obbligatoriamente, appartenenti della categoria degli orfani e delle vedove. Osservava quindi che il OR aveva esaminato la questione della decadenza dal predetto beneficio, rilevando esattamente che essa si verificava quando vi fosse stato rifiuto di assunzione di orfani e vedove e non per il atto oggettivo della mancata copertura della quota. Rilevava quindi che il primo giudice, nel valutare incidentalmente la legittimità dell'atto amministrativo e nel disapplicarlo in quanto illegittimo, non aveva invaso il campo del giudice amministrativo.
Riteneva, infine, che nella fattispecie non poteva operare il meccanismo dello scorrimento inapplicabile quando siano state accertate, come nella specie, le condizioni di cui all'art. 13 della legge, in quanto lo scorrimento avrebbe di fatto vanificato il provvedimento amministrativo.
Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi il ID, l'IV resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.
Le Sezioni Unite della Corte hanno riunito i ricorsi avverso la medesima sentenza ed esaminato e deciso, rigettandolo, il secondo motivo del ricorso principale, che deduceva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla disapplicazione del provvedimento di avviamento dell'UPLMO e rimesso quindi l'ulteriore esame dei ricorsi a questa sezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale pur deducendo il vizio di motivazione, il ID censura la falsa applicazione del 5^ comma dell'art. 13 della legge n. 482 del 1968 (art. 360 n. 3 c.p.c.),
assumendo che la decadenza dal beneficio si verificherebbe per il solo fatto della mancata assunzione della categoria indicata nel provvedimento ministeriale e non per il rifiuto di assunzione. Osservava quindi che compete al giudice ordinario verificare se sia verificata la decadenza.
La censura è infondata. La norma in esame, abrogata dall'art. 7 del D.P.R. 19.4.1994 n. 345 ma applicabile alla fattispecie avvenuta nel dicembre 1991, recita: "Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione provinciale di cui all'art. 16, le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che, in sostituzione degli invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove delle varie categorie. La mancata assunzione di orfani e vedove comporta la decadenza dell'esonero.
Il beneficio dell'esonero è legato alle particolari condizioni dell'attività dell'impresa ed è riconosciuto con un provvedimento amministrativo. L'interpretazione proposta dal ricorrente vanifica il contenuto precettivo della norma. Non essendo previsto un termine per l'assunzione, se la sola mancata assunzione comportasse de iure la decadenza, il provvedimento decadrebbe appena emanato, in quanto l'azienda, che non potesse assumere immediatamente la quota di orfani e vedove, decadrebbe subito dal beneficio. La interpretazione contrasta, inoltre, con la ratio che comunemente presiede alla previsione di una decadenza, e cioè essa sanziona l'inadempimento di un obbligo. Se l'azienda ha fatto la richiesta all'UPLMO e quest'ufficio, non avvia la categoria richiesta, l'azienda non può assumere la categoria prevista in sostituzione delle altre ma questa mancata assunzione è evidentemente incolpevole e non può qualificarsi inadempimento. Va pertanto condivisa l'interpretazione della sentenza impugnata, secondo la quale la mancata assunzione va interpretata come rifiuto, anche tacito, dell'assunzione di avviati appartenenti alla categoria degli orfani e delle vedove. Con il terzo motivo si censura l'interpretazione della portata dell'esonero, che, secondo la sentenza impugnata, impedirebbe il meccanismo dello scorrimento previsto dagli art. 9, ultimo comma, e 17, lettera c, in quanto, in mancanza di orfani e vedove da avviare, l'impresa sarebbe di fatto esentata dall'obbligo di assumere con vantaggio ingiustificato.
La censura è infondata. L'assunzione obbligatoria delle categorie protette è ripartita dall'art. 9 in percentuali fra le categorie. Queste comprendono soggetti invalidi, salvo quella degli orfani e delle vedove di guerra, per servizio o per lavoro. In caso di mancanza di beneficiari di una categoria, subentrano quelli delle altre secondo la previsione dei commi indicati degli artt. 9 e 17. L'istituto dell'esonero era previsto per aziende la cui attività non consentisse di occupare soggetti invalidi e prevedeva soltanto che esse erano obbligate, per una certa percentuale dei soggetti protetti, ad occupare l'unica categoria protetta pienamente valida al lavoro in sostituzione degli invalidi. L'interpretazione letterale della norma, e precisamente l'espressione esonerate dall'obbligo di assunzione, esclude che, nell'ambito della percentuale concessa, operassero i meccanismi dell'assunzione obbligatoria e tra essi quello dello scorrimento. Se il legislatore avesse voluto mantenere questo meccanismo anche per le aziende destinatarie dell'esonero non avrebbe usato l'espressione sopra indicata, ma si sarebbe limitato alla previsione di ampliare la categoria delle vedove e degli orfani dal 15%, previsto normalmente, all'80%, e non avrebbe usato l'inequivoco termine di esonero. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. Al rigetto del ricorso principale consegue l'assorbimento di quello incidentale proposto come condizionato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2001