Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2007, n. 44822
CASS
Sentenza 24 ottobre 2007

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In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, le nuove fattispecie previste dal Titolo IX bis del Libro II del cod. pen., inserito dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 cod. pen.) non solo per la diversità del bene oggetto di tutela penale (bene protetto per l'art. 638 cod. pen. è la proprietà privata dell'animale, mentre per le nuove fattispecie è il sentimento per gli animali), ma anche per la diversità dell'elemento soggettivo, in quanto nelle nuove fattispecie la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale ad un terzo - persona offesa è elemento costitutivo del reato.

In materia di delitti contro il sentimento per gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta "per crudeltà", mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta "senza necessità".

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, nella nozione di "necessità" che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione (art. 544 bis cod. pen.) e maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) vi rientra lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen. nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile.

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, sussiste un rapporto di continuità normativa tra le nuove fattispecie contemplate dal Titolo IX bis del libro II del cod. pen., inserito dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, e le condotte prima contemplate dall'art. 727 cod. pen. (contravvenzione che oggi punisce il solo abbandono di animali), sia con riferimento al bene protetto sia per l'identità delle condotte. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che norma penale più favorevole è quella contemplata dal previgente art. 727 cod. pen., trattandosi di contravvenzione, diversamente dalle nuove fattispecie che configurano tutte ipotesi delittuose).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2007, n. 44822
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44822
Data del deposito : 24 ottobre 2007

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