Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 luglio 1913 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 agosto 2004 |
Commentari • 4
- 1. Il reato di uccisione di animali: uccide un gatto e lo cucina davanti alla stazioneGiuliana Favara · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Ha suscitato notevole scalpore mediatico la notizia, comparsa sui quotidiani nazionali, così titolata: “Campiglia: uccide un gatto e lo cucina davanti alla stazione”. Il caso ha riportato in auge, oltre ad innumerevoli dibattiti di carattere etico e politico, la questione della tutela penale degli animali. In Italia, già il Codice Zanardelli, all'art. 491 c.p., puniva chiunque avesse posto in essere, senza necessità, atti crudeli, sevizie e maltrattamenti di animali in un luogo pubblico, qualora il fatto avesse suscitato una reazione di ribrezzo nel popolo. Lo stesso articolo era stato ripreso dalla legge n. 611/1913, concernente la protezione degli animali, la quale prevedeva profili di …
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Giurisprudenza • 10
- 1. Trib. Pisa, sentenza 16/04/2024, n. 527Provvedimento: R.G. n. 1760/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1760 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione il 16 febbraio 2023, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra Parte_1 (C.F. C.F._1 , elettivamente domiciliato in Pontedera, va San Faustino n. 48, presso lo studio dell'avv. CARLOTTA BRUNI, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.; - opponente contro Controparte_1 (P.I. …Leggi di più...
- finanziamenti a piano di ammortamento·
- prova scritta del credito·
- disconoscimento conformità copia·
- art. 50 TUB·
- nullità contratto per mancata sottoscrizione·
- interessi contrattuali·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- intervento ex art. 111 c.p.c.·
- onere della prova·
- art. 117 TUB
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 LUGLIO 2004, N. 189))
- Art. 2.
Possono conseguire la personalita' giuridica le Societa' protettrici degli animali che si prefiggono tutti od alcuno degli scopi seguenti o scopi affini:
a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la piu' efficace applicazione ((del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice)) e delle disposizioni stabilite nella presente o in altre leggi o regolamenti dello Stato o dei Comuni, riflettenti la protezione degli animali;
b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrandoli a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e a trarne il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati;
c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali, sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni sulla necessita' di proteggere gli animali. - Art. 3.
Il conferimento della personalita' giuridica alle Societa' protettrici degli animali e l'approvazione del relativo statuto sono fatte con decreto Reale, previo parere del Consiglio superiore della sanita' pubblica e del Consiglio di Stato.
Alle stesse formalita' sara' assoggettata l'approvazione delle successive modificazioni che le Societa' intendessero apportare ai propri statuti.