Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/1999, n. 5624
CASS
Sentenza 14 ottobre 1999

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La disposizione di cui al decimo comma dell'art. 309 cod. proc. pen., secondo la quale l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, deve essere intesa nel senso che è necessario e sufficiente, perché non si produca l'automatico effetto caducatorio, che entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta e abbia, inoltre, provveduto al deposito del dispositivo, mentre la motivazione può essere depositata, senza alcuna influenza sull'efficacia della misura, nel termine ordinatorio di cinque giorni successivi alla deliberazione, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale di cui all'art. 128 cod. proc. pen.

Il ritardo nella trasmissione dei verbali di interrogatorio della persona sottoposta alle indagini non determina l'inefficacia del provvedimento coercitivo, in quanto l'atto in questione, non portando elementi a supporto della difesa, non può essere considerato atto sopravvenuto favorevole all'indagato.

I verbali degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, ai sensi dell'art. 354, secondo comma, cod. proc. pen., dagli ufficiali di polizia giudiziaria, al fine di conservare le tracce di un reato, possono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma dell'art. 431 lett. b)-, stesso codice ed essere regolarmente utilizzati per la decisione, a nulla rilevando il mancato avviso al difensore, in quanto quest'ultimo, trattandosi di atti irripetibili e, per di più, "a sorpresa", ha solo il diritto di assistere agli accertamenti, ma non di essere preventivamente avvisato.

È legittima l'assunzione dell'esame di persona sottoposta alle indagini da parte di due magistrati del pubblico ministero appartenenti ad uffici diversi, qualora entrambi siano investiti della conduzione delle indagini in relazione alle modalità oggettive e soggettive dei fatti. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha avuto anche modo di precisare che la presenza di ufficiali di p.g. all'assunzione di tale atto, nel corso delle indagini preliminari, non viola alcuna norma processuale).

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  • 1"Volume insufficiente" per l'etilometro, ma non per il giudice (Cass. 33421/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 luglio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/1999, n. 5624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5624
Data del deposito : 14 ottobre 1999

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