Sentenza 26 aprile 2005
Massime • 1
La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze, prevista come reato dal nuovo testo dell'art. 727 cod. pen., diversamente dall'ipotesi di incrudelimento, può essere integrata anche con una condotta colposa del soggetto agente (Fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il reato de quo nell'ipotesi di trasporto di tre cani nel bagagliaio non comunicante con l'abitacolo di un'autovettura).
Commentario • 1
- 1. Fido, il migliore amico dell'uomoAccesso limitatoAldo Natalini · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2005, n. 21744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21744 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 26/04/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 833
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 35653/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto;
avverso la sentenza n. 205/2003 del 16/4-13/5/2004, pronunciata dal Tribunale di Orvieto, in composizione monocratica;
nei confronti di:
RA UC, nato ad [...] il [...];
ME ER, nato ad [...] il [...];
NC NC, nato ad [...] il [...];
Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dr. GERACI V., con le quali chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata decisione;
udito il difensore, avv. FAVINO L., che insiste per il rigetto dello stesso;
La Corte rileva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in premessa, il Tribunale di Orvieto, in composizione monocratica, assolveva "perché il fatto non costituisce reato" AN LU, RO TO e ON FR, opponenti a decreto penale, dalla contravvenzione di cui all'art, 727 c.p., commessa il 28/11/2002, per concorso nel maltrattamento di tre cani da caccia, trasportati all'interno del bagagliaio di un'autovettura in violazione della delibera 3/3/99 n. 267 della Giunta Regionale. Secondo il giudicante, pur sussistendo l'elemento materiale della contravvenzione de qua, peraltro evidenziato dalla perizia d'ufficio, permanevano "perplessità" in ordine all'integrazione dell'elemento soggettivo di essa, per cui s'imponeva l'assoluzione dei prevenuti ex art. 530, comma 2, c.p.p.. Avverso tale decisione ricorreva il P.M., deducendo violazione ed errata applicazione degli artt. 43, comma 2, e 727 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p., in quanto, trattandosi di contravvenzione, per l'integrazione di essa non è richiesto il dolo, ma è sufficiente una delle condotte colpose descritte dal menzionato art. 43 c.p.. Con memoria 4/3/2005, il difensore degli imputati evidenziava che nel caso in esame non poteva ravvisarsi alcuna colpa dei predetti, neppure per violazione della citata delibera della Giunta Regionale, giacché il bagagliaio dell'autovettura in questione non era "sigillato", ma consentiva il passaggio dell'aria sufficiente ad evitare sofferenze agli animali ivi alloggiati. All'odierno dibattimento, il P.G. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
Il ricorso è fondato.
S'impone una premessa: al momento in cui avvennero i fatti di causa non era ancora stato modificato l'art. 727 c.p. dalla legge 20/7/2004 n. 189, che ha inasprito la normativa in materia, introducendo le nuove figure di reato previste dal Titolo 9 bis del codice penale. Tra queste è l'art. 544 ter quello che ora prevede il
"maltrattamento di animali", vecchio titolo dell'art. 727 c.p., ma è configurato come delitto e non più come contravvenzione;
l'attuale art. 727, invece, prevede due ipotesi contravvenzionali: l'abbandono di animali (che corrisponde al nuovo titoletto della norma) e la detenzione di essi "in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze". Dopo tale sostanziale mutamento delle fattispecie criminose, deve quindi - innanzi tutto - stabilirsi se vi sia continuità normativa tra il vecchio ed il nuovo art. 727 c.p., ovviamente in relazione alla specifica condotta contestata agli imputati sotto la vigenza del primo.
Ebbene, ad avviso del Collegio, deve ravvisarsi detta continuità in quanto il trasporto dei tre cani in violazione della delibera della Giunta Regionale n. 267/1999, stipandoli cioè nel bagagliaio di un'autovettura non comunicante con l'abitacolo, potrebbe concretare la detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, condotta vietata da entrambe le norme succedutesi. Ravvisata, dunque, la detta continuità normativa in relazione ad una determinata condotta, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata non sia corretta in riferimento alla sussistenza dell'elemento intenzionale del reato, in quanto prende in considerazione soltanto l'eventualità del dolo, e non anche quella della colpa. Anzi neppure esclude con sicurezza la sussistenza del dolo, scegliendo la formula assolutoria prevista dal secondo comma dell'art. 530 c.p.p..
Ora, mentre non può esservi "incrudelimento", concetto adesso trasfuso nella previsione dell'art. 544 ter c.p., se non doloso, la detenzione di animali "in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze" può sicuramente essere ascritta anche ad una condotta colposa dell'agente in una delle connotazioni indicate dall'art. 43 c.p., per cui il giudice del merito avrebbe dovuto valutare tale possibilità. In tal senso, in una fattispecie abbastanza simile, si è peraltro espressa questa Sezione (Cass. Sez. 3^, 4 maggio 2004, Brao). Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso appare fondato con conseguente annullamento della gravata decisione;
il giudice di rinvio dovrà rivalutare quindi il fatto, adeguandosi alle considerazioni giuridiche che precedono.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Orvieto.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2005