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1 agosto 2004
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1 luglio 2025
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Art. 544-quater.
(Spettacoli o manifestazioni vietati).
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con ((la multa da 15.000 a 30.000 euro)) .
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
(Spettacoli o manifestazioni vietati).
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con ((la multa da 15.000 a 30.000 euro)) .
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Commentari • 52
- 1. Reati contro gli animali: quali sonoAvv. Mattia Fontana · https://avvocatomattiafontana.com/blog-articoli/ · 1 agosto 2025 · 251.63745
[…] Inoltre sono vietati, dall'art. 544 quater del Codice Penale, gli spettacoli o le manifestazioni che comportano sevizie o strazio per gli animali e, dall'art. 544 quinquies, i combattimenti tra animali. […] Divieto di spettacoli o manifestazioni [ torna al menu ] Al di fuori dei combattimenti tra animali, l'articolo 544 quater del Codice Penale prevede che chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportano sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro. […]
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Giurisprudenza • 13
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2009, n. 41742Provvedimento: […] Il titolo 9^ bis sopraindicato comprende l?art. 544 bis c.p. (uccisione di animali), l?art. 544 ter c.p. (maltrattamenti di animali), l?art. 544 quater c.p. (spettacoli o manifestazioni vietati), l?art. 544 quinquies c.p. (divieto di combattimenti tra animali), vale a dire le ipotesi originariamente previste dall?art.727 c.p. che la L. 20 luglio 2004, n. 189 ha "trasformato" da contravvenzioni in delitti.Leggi di più...
- sussistenza·
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