Articolo 544 quater del Codice penale
Articolo 544 terArticolo 544 quinquies
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1 agosto 2004
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1 luglio 2025
Art. 544-quater.

(Spettacoli o manifestazioni vietati).

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con ((la multa da 15.000 a 30.000 euro)) .

La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Entrata in vigore il 1 luglio 2025
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