Sentenza 13 ottobre 1998
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 727 cod. pen., nella nuova formulazione introdotta con la legge 22 novembre 1993 n. 473, che tutela l'animale inteso come esser vivente, la uccisione degli animali con le tagliole ed i lacci; infatti i lacci uccidono l'animale per soffocamento e rendono estremamente difficile la liberazione, mentre le tagliole portano ad una morte per dissanguamento, sicché vengono inflitte ingiustificate sofferenze che integrano il reato in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/1998, n. 12910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12910 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI Giovanni Presidente del 13/10/98
1. Dott. POSTIGLIONE Amedeo Consigliere SENTENZA
2. " . MORGIGNI Antonio " N. 3066
3. " . TERESI Alfredo " REGISTRO GENERALE
4. " . NOVARESE Francesco " N. 15954/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da LD ND n. il 21 gennaio 1928 a Rionero in Vulture
Avverso la sentenza della Pretura di Firenze sezione distaccata di Empoli del 30 settembre 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Teresi estensore Cons. Dott. F. Novarese.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Scardaccione che ha concluso per A.S.R. per prescrizione limitatamente capi B) e C); rigetto nel resto.
Svolgimento del processo
LD EA ha proposto appello qualificato ricorso per Cassazione, avverso la sentenza del ET di Firenze sezione distaccata di Empoli, emessa in data 30 settembre 1997.con la quale veniva condannato per i reati di maltrattamenti di animali continuata ed esercizio di caccia con mezzi vietati ed in periodo non consentito, deducendo quali motivi l'errata valutazione in sentenza delle risultanze processuali e la manifesta contraddittorietà delle deposizioni rese dai testi di accusa, la mancanza di prova in ordine ai fatti addebitati sia sotto il profilo dell'omesso accertamento del verificarsi degli stessi in periodo di chiusura della caccia sia alla riferibilità all'imputato, l'insussistenza del reato di maltrattamenti di animali, poiché non sarebbe stata mai contestata l'uccisione di un cane di proprietà di e TO AT sia perché manca la prova delle sevizie e crudeltà, l'illogicità manifesta della motivazione, desunta da una rilettura delle diverse risultanze processuali, alcune delle quali non considerate dal ET, da una differente ricostruzione dei fatti e da alcune contraddizioni rilevate in sentenza in riferimento alla deposizione del teste BA SA ed all'assenza di indizi a carico del ricorrente. e la carenza di motivazione circa l'entità della pena e l'omessa applicazione del beneficio di cui all'art.163 c.p.. Motivi della decisione
Il ricorso appare solo in parte fondato, sicché deve disporsi l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza in ordine ai reati di cui all'art.727 c.p. e 30 lett. h) l. n. 157 del 1992 perché estinti per intervenuta prescrizione, eliminando l'aumento di pena di lire tre milioni di ammenda, e con rinvio alla Pretura di Firenze limitatamente all'omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, rigettando nel resto. L'impugnazione risente dell'impostazione dovuta alla sua errata qualificazione come appello, giacché contiene numerosi riferimenti fattuali ed ad emergenze processuali ricavabili dagli atti e come tali, inammissibili in Cassazione, mentre con il dedotto vizio di manifesta illogicità della motivazione si tende a prospettare una differente ricostruzione dei fatti ed una diversa valutazione delle prove inibita al giudice di legittimità.
Infatti occorre ribadire che esula dai poteri di questa Corte una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.. essendo detta valutazione riservata al giudice di merito, mentre compete ad essa solo accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni poste a fondamento della decisione (Cass. sez. VI ud. 5 novembre 1992 dep. 25 gennaio 1993 n. 3919,Vinciguerra rv. 192758 confortata da numerose affermazioni in tal senso contenute in varie sentenze di queste sezioni unite cfr. Cass. sez.un.26 febbraio 1991 n.S, Bruno ed altri rv. 186999 e Cass. sez. un. 25 ottobre 1994 n. 19,De Lorenzo rv.199391 cui adde ex plurimis Cass. sez. un. ud.13 dicembre 1995 dep 29 gennaio 1996 n. 930,Clarke rv. 203428) nei limiti stabiliti dall'art.606 lett. e) c.p.p. cioè se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato (Cass. sez. VI ud. 3 aprile 1992 dep. 3 novembre 1992 n. 10551, Urbano rv.192529). Ed invero la mancanza di motivazione va rilevata nell'assenza di necessari passaggi o di argomentazioni, indefettibili al fine di renderlo verificabile ovvero quando sia stato omesso il punto sottoposto all'esame del giudice oppure la motivazione sia solo apparente , dovendo tali vizi risultare "dal testo del provvedimento impugnato", sicché il giudice di merito dovrebbe evidenziare con completezza il fatto poiché questa esposizione consente al giudice di legittimità di valutare la congruità e la logicità della motivazione e di evincere in modo perfettamente aderente alla realtà degli accadimenti., le affermazioni di diritto. che regolano la fattispecie concreta (.Cass. sez. III 6 ottobre 1993, Caiazzo ed altro).
Non ignora il collegio l'esistenza di un indirizzo, di gran lunga minoritario, secondo il quale, dopo aver controllato che il travisamento del fatto risulti dal testo del provvedimento, la Corte potrebbe passare all'esame degli atti (Cass. sez. II 13 luglio 1993,Sgrò rv.195253). Infatti.. nonostante i molti limiti introdotti a questo esame dalla predetta decisione e da quelle che la condividono, in base ai quali non è possibile comunque un nuovo accertamento ed una diversa valutazione dei fatti, ma solo un esame fondato sul rispetto dei criteri dettati dall'art.192 c.p.p., detto orientamento appare nettamente in contrasto con il dato normativo, che circoscrive il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in tema di motivazione alla illogicità manifesta ed alla sua mancanza.. con i lavori preparatori . dai quali risulta la volontà di depurare e ridurre il vizio motivazionale attraverso una diversa espressione lessicale ed un inciso inerente al "testo del provvedimento impugnato", giacché tende ad esaltare il ruolo del giudice di legittimità ed a distinguere i compiti fra i due tipi di giudizio, escludendo in ogni modo la possibilità di introdurre surrettiziamente un nuovo esame del merito.
Non appare neppure condivisibile l'argomentazione, mutuata da minoritaria dottrina, secondo cui l'omesso esame di una prova costituirebbe un vizio procedurale a norma dell'art.546 primo comma lett. e.) c.p.p., che inficerebbe di nullità il provvedimento in base al disposto del primo comma n.3 dell'art.125 c.p.p... ovvero rientrerebbe nelle censure relative all'inosservanza di altre norme giuridiche di cui occorre tener conto nel l'applicazione della legge penale ed alla mancanza di motivazione.
Infatti. il riferimento al vizio di cui alla lettera b) dell'art.606 c.p.p. è incongruo. perché attiene a disposizioni di diritto sostanziale e non processuale, mentre anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale non è ravvisabile un vizio di motivazione, qualora il giudice di merito non abbia compiuto un'analitica ed approfondita analisi di tutte le deduzioni delle parti, tralasciandone alcune (Cass. sez. V 21 maggio 1992 n. 8411 rv.191488 ).
Peraltro, indipendentemente da dette esatte osservazioni. occorre sottolineare ancora una volta che l'art.606 comma primo lett. e.) c.p.p., subordinando la sanzionabilità del vizio di motivazione alla condizione che quest'ultimo risulti dal testo del provvedimento impugnato, rende alquanto remota l'eventualità che la Cassazione possa, in pratica, riconoscere l'omessa valutazione di una prova, salvo il caso in cui quest'ultima, enunciata nelle premesse, venga trascurata nello sviluppo delle argomentazioni e la sua valutazione non possa ritenersi assorbita in altre considerazioni. Tale ultimo assunto serve per contrastare la tesi che identificherebbe la possibilità di dedurre censure di tal fatta nella violazione dell'art.606 primo comma lett. c) c.p.p., giacché il difetto di motivazione, pur costituendo fonte d'invalidità della sentenza. può essere dedotto in Cassazione esclusivamente alla stregua della lettera e) della citata disposizione, dovendosi ritenere che tale norma operi come una previsione specifica, che rende inapplicabile quella di carattere generale contenuta nella lettera c), giacché, altrimenti, in contrasto con quanto già evidenziato, si tornerebbe ad un regime identico a quello precedente, che la nuova normativa ha voluto espressamente modificare con il prevedere un autonomo e limitato motivo di ricorso in sede di legittimità per vizio di motivazione.
Non sembra neppure che detta critica possa essere apprezzata alla luce del motivo stabilito dalla successiva lettera d) che riguarda il caso di mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne abbia fatto richiesta a norma dell'art.495 secondo comma c.p.p., giacché solo una forzatura del dato normativo, riconosciuta dalla stessa minoritaria dottrina, che propugna questa interpretazione consentirebbe una simile esegesi.
Ed invero funzione di questo vizio è quella di offrire una forma di tutela contro eventuali violazioni del c.d. diritto alla controprova, che abbiano compromesso l'effettiva instaurazione del contraddittorio fra le parti in dibattimento in ordine ad un elemento decisivo dell'istruzione probatoria.
Alla luce di detti principi l'analitica enunciazione e confutazione delle diverse prove e la diffusa trattazione dei fatti può essere apprezzata ove emerga dal testo del provvedimento impugnato la manifesta illogicità della motivazione, sicché non può rivisitarsi "il teorema dell'accusa che la sentenza del ET di Empoli ha integralmente e acriticamente accolto". bensì può solo considerarsi se manca nella decisione la prova dell'effettuazione della caccia in periodo di divieto o con mezzi vietati. se non sussiste la dimostrazione dei maltrattamenti sugli animali, se non è stata mai contestata detta contravvenzione per quanto attiene al cane di proprietà di D'TO, se la responsabilità del ricorrente è fondata su sospetti e non su indizi gravi precisi e concordanti e se l'alibi addotto (assenza per infortunio sul lavoro) abbia una propria consistenza e sia stato disatteso in maniera incongrua. Orbene, poiché tagliole, lacci e trappole costituiscono mezzi vietati ai sensi dell'art.21 lett. u) l. n. 157 del 1992..non interessa ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.30 lett. h) l. ult. cit. il fatto che detti mezzi apparivano arrugginiti, ma l'esistenza degli stessi già armati cioè atti a catturare le prede, mentre la contravvenzione prevista dall'art.30 lett. a) l. cit. è dimostrata dall'accertato esercizio della caccia nel mese di marzo cioè in periodo di divieto.
Inoltre la sentenza chiarisce che "le uccisioni degli animali con le tagliole e i lacci sono particolarmente doloros(e) e cruent(e):i lacci infatti uccidono l'animale per soffocamento e rendono estremamente difficile la liberazione, mentre le tagliole portano ad una morte per dissanguamento ..lenta e straziante", sicché vengono inflitte ingiustificate sofferenze, che integrano il reato contestato (art.727 c.p.) nella nuova formulazione introdotta dalla legge 22 novembre 1993 n.473, che tutela anche l'animale inteso quale essere vivente.
Rilevata la contestazione della contravvenzione di cui all'art.727 c.p. anche per l'episodio del cane di proprietà del D'TO,
appare opportuno valutare i residui vizi in relazione alla manifesta illogicità della motivazione per la mancanza di indizi circa l'attribuibilità dei fatti al ricorrente, per l'erronea valutazione dell'alibi e per le contraddizioni. risultanti dal testo della sentenza. delle deposizioni dei testi ed in particolare del AR BA.
In ordine all'insussistenza di indizi ma di meri sospetti il ricorrente mira a particellizzare tutti gli accertamenti effettuati si da sminuirne il loro valore probatorio, rilevabile tramite una considerazione globale degli stessi, con procedimento valutativo della prova non condivisibile.
Infatti sono stati ritenuti elementi decisivi con motivazione logica, adeguata ed esente da vizi giuridici: l'essere stati rinvenuti i mezzi vietati "a breve distanza dalla residenza dell'imputato (massimo cinquecento metri),mentre l'altra guardia venatoria abitava molto più lontano", la circostanza "determinante" riferita dal teste D'TO AT. Secondo cui "LD EA lo aveva personalmente accompagnato a vedere tutti i posti ove aveva piazzato una tagliola", l'essere stati i mezzi vietati piazzati "per contrastare gli animali nocivi per gli allevamenti" in un momento in cui gli stessi si trovavano nel periodo della riproduzione, sicché il ricorrente, dipendente dell'azienda faunistica venatoria "Cerreto", aveva un interesse particolare ad eseguire dette attività, l'inattendibilità della deposizione della moglie dell'imputato e la carente credibilità dell'alibi prospettato, nonché deposizione del BA, "che conosceva i luoghi da tempo ed approfonditamente", secondo cui "tutti i posti ove erano stati trovati i mezzi di caccia vietati e gli animali uccisi erano controllati da LD EA ad eccezione del luogo ove era stato ritrovato il gabbione armato per la cattura dell'istrice". Per quel che concerne dette ultime argomentazioni bisogna rilevare che la sentenza risponde adeguatamente alla prospettazione dell'alibi da parte dell'imputato. consistente nell'infortunio subito il 26 febbraio 1995 "nel quale aveva riportato la frattura pluriframmentaria composita della falange distale del primo dito della mano sinistra". sicché "era perfettamente in grado di muoversi e camminare, "onde questo fatto non fa perdere credibilità a tutti quei testi, che hanno sostenuto di aver visto il LD nel periodo marzo-aprile presso l'azienda faunistica.
Del resto il ricorrente è apparso poco credibile per le numerose contraddizioni circa l'esistenza di una zona di sua competenza all'interno dell'azienda, per aver negato persino la conoscenza della presenza di lacci.. tagliole e trappole, nonostante le concordi deposizioni in senso contrario di vari testi, e per aver tentato di adombrare un risentimento e/o rancore del teste BA. L'importanza di questa deposizione, ben compresa dal ET ed anche dalla difesa.. che ha cercato di inficiarne l'attendibilità, non viene meno per una pretesa contraddizione, rilevabile dal testo della sentenza, circa l'individuazione delle zone di competenza delle due diverse guardie venatorie dipendenti dell'azienda, LD e TO, quest'ultimo mai indagato.
Infatti non sussiste detto contrasto, giacché a pag.1 il ET afferma che "il teste ha precisato..di non essere in grado di precisare le zone di competenza" delle due guardie, mentre a pag.2 sostiene che "il teste.. conosceva i luoghi da tempo" e riferisce che "tutti i posti ove erano stati trovati i mezzi di caccia vietati e gli animali uccisi erano controllati da LD EA. Ed invero con la prima espressione il giudice di merito considera una divisione del territorio dell'azienda faunistica tra le due guardie venatorie in astratto ed il teste asserisce di non conoscerla, mentre con la seconda si riferisce all'attività svolta in concreto ed all'esistenza di un controllo reale del ricorrente su quel le zone. sicché proprio quest'ultima affermazione ha maggior valore pregnante rispetto all'altra.
Dimostrata l'assenza dei vizi denunciati e, quindi, in mancanza di ipotesi più favorevole devono essere dichiarati prescritti tutti i reati puniti con la sola ammenda (artt.727 c.p. e 30 lett. h.) l. n.157 del 1992),poiché si sono prescritti nel marzo 1998,giacché
risultano accertati in quello stesso mese del 1995 ed il termine prescrizionale massimo è di tre anni.
La presenza di una contravvenzione punibile con pena alternativa (art.30 lett. a) l.n. 157 del 1992) e l'ammenda irrogata, ora ridotta a tre milioni, inducono a ritenere non motivato in maniera logica il diniego del beneficio ex art.163 c.p. fondato sulla natura pecuniaria della pena in concreto irrogata senza alcun riferimento ai presupposti ed ai requisiti propri dello stesso. tanto più che il ET motiva in maniera adeguata ed esente da vizi giuridici circa la dosimetria con riferimento alla gravità dei fatti, alle atroci sofferenze imposte agli animali catturati ed alla perfetta conoscenza da parte dell'imputato della normativa in materia e della crudeltà dei mezzi usati in relazione alla qualifica di guardia venatoria ed alle mansioni svolte.
Pertanto solo per questo limitato aspetto deve disporsi il rinvio alla Pretura di Firenze, essendosi formato, ormai, il giudicato ex art.627 c.p.p. in tema di responsabilità e di pena, sicché non potrà essere rilevata la successiva ed eventuale causa estintiva della prescrizione anche di detta contravvenzione (art.30 lett. a) l.n. 157 del 1992).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente ai reati di cui agli artt.727 c.p. e 30 lett. h) l. n. 157 del 1992 ed elimina l'aumento di pena di lire tre milioni di ammenda per essere gli stessi estinti per prescrizione e con rinvio alla Pretura di Firenze in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998