Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/10/2002, n. 15071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15071 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
Esb CUR ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO art. 22 tab. all.B D.P.R. 642 DEL 26-10-72 15071/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE ZION Oggetto Judeumito SEZIO I US E CIVILI di espropriazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DELLI PRISCOLI-Primo Presidente f.f.Dott. Mario R.G. N. 11311/01 Dott. Massimo GENGHINI Cron. 35260 Presidente di sezione Dott. Giovanni OLLA Presidente di sezione Rep. 3908 - - Rel. Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Ud.11/07/02 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere . .. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Ernesto LUPO Consigliere UFFICIO COPIE __ Richiesta copia studio Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere dal Sig. IL SOLE 24 ORE Dott. Michele VARRONE Consigliere 15.5... - per diritu || 2 GIT 2002 Dott. Stefanomaria EVANGELISTA Consigliere- IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SEN TENZA sul ricorso proposto da: SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA "RINASCITA SOCIALE' in persona del legale rappresentante S.R.L., pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA lo studio ORTI DELLA FARNESINA 155, presso dell'avvocato CLAUDIA ZHARA BUDA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO D'URSO, giusta delega a 2002 margine del ricorso;
1053 ricorrente -1-
contro
IA IA, IA AE, OR AF, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 27, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VANNI, rappresentati e difesi dall'avvocato GABRIELE CAPUANO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti nonchè
contro
IA NA, COMUNE DI ROCCAPIEMONTE;
- intimati avverso la sentenza n. 279/00 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 22/08/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Mario D'URSO; udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto Cinque che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. q .......... -2- Svolgimento del processo Il sindaco del Comune di Roccapiemonte, con decreto del 1. 7.8.1996, pronunziava in favore del comune l'espropriazione di un'area da destinare alla costruzione di alloggi economici e popolari nell'ambito di un piano di zona. L'immobile era iscritto in catasto al nome dei signori UN, AN e PI NO, oltre che al nome di LE OR.
2. Tutti costoro, con la citazione a comparire davanti alla corte d'appello di Salerno, notificata il 10.9.1996, convenivano in giudizio il comune. Chiedevano che l'indennità fosse dichiarata illegittima ed inadeguata al valore dell'immobile; che unico avente diritto al pagamento dell'indennità fosse dichiarato LE OR;
che il comune fosse condannato a depositare la differenza dovuta in più rispetto alle somme già depositate. 3. - Il Comune di Roccapiemonte si costituiva in giudizio e sosteneva che la corte d'appello mancava di giurisdizione sulla domanda volta a far accertare che le indennità spettavano al solo LE OR. Nel giudizio interveniva a sostegno del comune la società Cooperativa edilizia Rinascita sociale. Dichiarava che le era stato concesso il diritto di superficie sull'immobile espropriato e chiedeva che la domanda fosse dichiarata inammissibile, perché proposta senza che l'indennità di 3 espropriazione fosse stata determinata in modo definitivo;
in subordine chiedeva che la domanda fosse rigettata.
4. La corte d'appello, con sentenza 22.8.2000, ha accolto la domanda ed ha ordinato al Comune di Roccapiemonte di depositare a nome di AF OR la differenza tra 1'ammontare delle indennità di espropriazione e di occupazione determinate all'esito del giudizio e le somme già depositate. Ha condannato il comune e la società Cooperativa edilizia Rinascita sociale alle spese del giudizio.
5. La Cooperativa ha chiesto la cassazione della sentenza, in base a tre motivi, uno dei quali prospettato come attinente alla giurisdizione. Gli attori hanno resistito con controricorso. Il Comune di Roccapiemonte non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorso contiene tre motivi. 1. - Il terzo riguarda l'ammissibilità della domanda, gli altri la determinazione del valore dell'immobile.
2. Il ricorso è inammissibile. Lo è perché è stato proposto da parte che non è legittimata alla impugnazione della sentenza. - L'espropriazione è stata pronunziata a favore del Comune di 2.1. Roccapiemonte ed è stato il comune, che, in quanto soggetto obbligato a pagare le indennità di occupazione ed espropriazione, è stato condannato a depositare la differenza tra le somme già depositate e la giusta indennità determinata dal giudice. 4 La società Cooperativa edilizia Rinascita sociale è invece il soggetto cui il comune ha concesso il diritto di superficie sul terreno espropriato (art. 35 L. 22 ottobre 1971, n. 865). per cui, in base alla normaLa circostanza richiamata, il anche al costo di corrispettivo della concessione commisurato acquisizione delle aree, vale a porre il concessionario, rispetto alla azione di opposizione alla stima, nella posizione di chi, essendo esposto a subire gli effetti della sentenza pronunciata tra altre parti, legittimato а formulare nel giudizio un è intervento adesivo dipendente a sostegno della posizione di una delle parti della causa (art. 105, secondo comma cod. ' proc. civ.). Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, la parte che spiega questo tipo di intervento può impugnare la sentenza, relativamente al capo che ne ha escluso 1'intervento (Cass. 9 luglio 1997 n. 6201) od a quello che ha provveduto sulle spese del giudizio (Cass. 20 ottobre 1997 n. 10252), ma non può impugnare le proposta contro la parte instatuizioni relative alla domanda aiuto della quale è intervenuta, а meno che questa non lo faccia dal canto suo (Cass. 23 ottobre 2001 n. 13000; 1 ottobre 1999 n. 10894; 25 settembre 1999 n. 10630; 10 novembre 1998 n. 11324; 16 ottobre 1998 n. 10237) e ciò non è avvenuto. 3. - La ricorrente è condannata a rimborsare alle parti che hanno resistito al ricorso le spese di questo grado, che sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
5 La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società Cooperativa edilizia Rinascita sociale a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.100,00, dei quali 3.000,00 per onorari di avvocato. Così deciso il giorno 11 luglio 2002 in Roma, nella camera di delle sezioni unite civili della Corte suprema di consiglio cassazione. Il Presidente. Il relatore ed estensore persisten Mario Helli bunedi £ CANCELLIERS Play 2 7 - O 0 L 1 - L 6 O 2 B L E I Depositara in Cancelle D D 2 4 6 A 25.OTT 2002 . T oggi, li R S . P O . P D IL CANCELLIER M B . I l l Giovanni Gambar a A . b D a t E 2 T 2 N . t E r S a E Лофт 1 28.11 18 DIC 200 231 54743 R 6