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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 4045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4045 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 2.4.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5356/2023 R.G. cont. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Mazzini n.134, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Riccardo Moro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente CP_1 domiciliata in Roma, piazza Alessandria n.24 presso lo studio dell'avv. Elisabetta Papi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori, diritto al superiore inquadramento e differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.2.2023, la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, Sezione Lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa così promossa avverso in persona del legale rappresentante “pro tempore”, CP_1
causa avente ad oggetto:
A. l'accertamento e la declaratoria che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subor- dinato dal 2/3/2019 al 9/1/2022 e la condanna della società resistente a corrisponderle la somma complessiva di euro 49.769,97, o comunque l'importo maggiore o minore che ri- sulterà di giustizia, di cui: euro 13.904,87 per retribuzione base, euro 1.703,26 per tredice- sima, euro 1.030,88 per ratei tredicesima, euro 3.406,52 per quattordicesima, euro
1.800,19 per ratei quattordicesima, euro 409,43 per festività, euro 324,43 per permessi non goduti, euro 374,52 per ferie, euro 2.228,63 per ferie non godute, euro 11.533,22per lavoro supplementare euro euro 6.331,54 per differenze su maternità ed euro 6.629,77 a titolo di TFR - alla stessa dovuti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo, previo accertamento delle somme spettanti alla lavoratrice in virtù delle mansioni svolte, della quantità della prestazione resa, dell'inquadramento ri- vendicato o, in via subordinata, di quello eventualmente risultante di giustizia;
B. con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Parte ricorrente deduceva a sostegno della pretesa azionata:
- di avere lavorato alle dipendenze della società resistente dal 2.3.2019 al 9.1.2022 in for- za di contratto a tempo determinato e parziale, part-time al 75% inquadrata come “com- messa alle vendite al pubblico”, IV livello CCNL Commercio Confcommercio;
- di avere in realtà svolto le superiori mansioni di store manager, ascrivibili al I livello del
CCNL di categoria, occupandosi di gestire il punto vendita a livello economico e organiz- zativo, selezionare e formare il personale del punto vendita, monitorare l'andamento delle vendite del negozio, produrre report periodici sugli indicatori di rendimento del negozio, amministrare le giacenze e riassortire lo stock del punto vendita emettendo ordinativi, as- sistere la clientela, eseguire i versamenti in banca;
- di avere maturato esperienza nel settore, lavorando nel medesimo punto vendita sin dal
12.12.2014 alle dipendenze di , società riconducibile agli stessi soci;
CP_2
- di essere stata tenuta ad osservare e di avere effettivamente osservato l'orario, su 6 giorni a settimana, dalle 9.00 alle 15.00 o dalle 15.00 alle 20.30 nei feriali e la domenica dalle 10.00 alle 15.00 o dalle 15.00 alle 20.30 per complessive 35 ore settimanali;
2 - di avere usufruito della maternità dal 28.9.2020 al 15.1.2021 per astensione anticipata, dal 15.2.2021 al 14.7.2021 dell'astensione obbligatoria e dal 14.7.2021 del congedo facol- tativo;
- di avere rassegnato le dimissioni per giusta causa, al fine di meglio accudire la prole, in data 11.1.2022;
- che la società aveva versato solo in parte le competenze di fine rapporto, risultando mancanti euro 468,88 e omesso il pagamento del TFR per un importo di euro 1.251,00;
- che nessun esito avevano sortito le richieste avanzate a mezzo del proprio legale.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, si costituiva CP_1
a. contestando la fondatezza nel merito del ricorso:
1. in quanto le allegazioni istruttorie ed a seguire i conteggi non tengono conto delle restri- zioni all'attività imposte per l'emergenza epidemiologica Covid 19, a decorrere dal 10 mar- zo 2020 in specie:
- dal 10 al 12 marzo 2020 aperta, ma con limitazioni di orario ovvero chiusura anticipata alle ore 19,30 (cfr. circolare n. 10/2020 del 10/03/2020);
- dal 13 marzo al 17 maggio 2020 chiusura totale;
- dal 18 maggio al 28 giugno 2020 apertura con restrizioni orarie dalle ore 10,00 alle ore
20,00 (cfr. circolare n. 13/2020 del 18/05/2020);
- dal 29 giugno al 27 ottobre 2020 apertura con orari regolari dalle ore 10,00 alle ore 21,00
(cfr. circolare n. 17/2020 del 20/06/2020);
- dal 28 ottobre al 5 novembre 2020 chiusura anticipata nei giorni feriali alle ore 20,00 (cfr. circolare n. 24/2020 del 27 ottobre 2020);
- dal 6 novembre al 4 dicembre 2020 chiusura anticipata alle ore 20,00 e chiusura nei giorni festivi e prefestivi (cfr. circolare n. 25/2020 del 5 novembre 2020 in riferimento al dpcm del 3 novembre 2020 con entrata in vigore il 06/11/2020);
- dal 5 all'8 dicembre 2020 chiusura totale (cfr. circolare n. 28/2020 del 4 dicembre 2020 in riferimento al dpcm del 3 dicembre in vigore dallo stesso giorno);
- dal 9 dicembre 2020 al 17 gennaio 2021 apertura con orari regolari dalle ore 10,00 alle ore 21,00 e chiusura nei giorni festivi e prefestivi (cfr. circolare n. 28/2020 del 4 dicembre
2020 a partire dal 09/12/2020); dal 18 gennaio al 12 marzo 2021 chiusura anticipata alle ore 20,00 e nei giorni festivi e prefestivi (cfr. circolare n. 2/21 del 14 gennaio 2021);
3 - dal 13 al 21 marzo 2021 chiusura totale;
- dal 22 marzo al 21 maggio 2021 chiusura anticipata alle ore 20,00 e chiusura nei giorni festivi e prefestivi;
- dal 22 maggio 2021 apertura con orari regolari dalle ore 10,00 alle ore 21,00 (cfr. circo- lare 18/21 del 19 maggio 2021);
- in quanto la ricorrente ha usufruito di cassa integrazione dal 10 marzo 2020 al luglio
2020 e di malattia dal 29.7.2020 sino all'astensione per maternità;
4. in quanto l'atto introduttivo è carente di allegazioni specifiche sia sullo svolgimento di mansioni superiori, sia sul maggiore orario espletato e comunque le mansioni svolte e l'orario osservato erano conformi a quelli contrattualizzati;
5. per essere la società pronta a versare l'importo netto di euro 1.739,77 dovuto a titolo di
TFR e residue competenze di fine rapporto già messo a disposizione con assegno banca- rio del 12.4.2022, mai ritirato dalla lavoratrice;
b) chiedendo quindi il rigetto del ricorso;
c) con vittoria delle spese di lite di lite.
Espletata attività istruttoria con l'escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2
indotti da parte ricorrente e e
[...] Controparte_3 Controparte_4 indotti dalla società resistente, oltre all'acquisizione delle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, previo deposito di note conclusionali autoriz- zate, il Giudice decideva come da sentenza.
La domanda è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
C. Nel merito il ricorso è infondato e pertanto non meritevole di accoglimento.
1. L'istruttoria svolta non ha infatti suffragato gli assunti attorei in primo luogo in merito all'espletamento delle rivendicate mansioni superiori.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può pre- scindersi da tre fasi successive, cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed il testo della normativa contrattuale individuato nella seconda (Cass. 2164/04; 12854/03).
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che “il riconoscimento di un inquadramento superiore a favore di un lavoratore subordinato diventa stabile soltanto laddove il giudice
4 nell'accertamento della diversa qualifica abbia seguito, nel relativo procedimento logico- giuridico, il c.d. criterio trifasico” (Cass. ordinanza 2972/2021).
Orbene alla luce del suddetto raffronto, operato sulla base delle risultanze istruttorie, non si evincono elementi di riferibilità delle mansioni in fatto espletate al livello reclamato e di loro estraneità all'inquadramento riconosciuto.
Peraltro parte ricorrente ometteva di effettuare in modo compiuto tale raffronto, non deli- neando gli specifici profili di attività eccedenti la qualifica formale rivestita, limitandosi so- stanzialmente a dedurre di avere gestito il punto vendita a livello economico organizzativo, selezionare e formare il personale del punto vendita, monitorare l'andamento delle vendite del negozio, produrre report periodici sugli indicatori di rendimento del negozio, ammini- strare le giacenze e riassortire lo stock del punto vendita, assistere la clientela ed eseguire i versamenti in banca.
A fronte di una richiesta di mansioni di ben 3 livelli superiori è indubitabile che le risultanze probatorie debbano essere assolutamente univoche e determinanti, ciò che non si ravvisa nel caso di specie.
Secondo lo schema logico-giuridico delineato dalla Suprema Corte deve dunque in primo luogo riportarsi la declaratoria contrattuale del I livello reclamato ed a cui è riconducibile il preteso ruolo di store manager.
Alla suddetta qualifica appartengono “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professio- nale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendono alle unità produt- tive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate…”
Al IV livello formalmente riconosciuto alla ricorrente appartengono “i lavoratori che ese- guono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i la- voratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capaci- tà tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”.
Dalle deposizioni delle testi indotte da parte ricorrente è emerso che la svolgeva col- Pt_1
loqui pre-assunzionali e formazione ai nuovi assunti, che inseriva giornalmente dei dati nel report degli obiettivi giornalieri nel computer sulla base degli standard dell'anno preceden- te – non ricordando tuttavia che ci fosse un report anche mensile –; che amministrava le giacenze, facendo ordini che inseriva nella piattaforma direttamente per Equivalenza, uni- co fornitore aziendale.
5 Dalle deposizioni dei testi indotti dalla società resistente emergeva che la ricorrente la de- dotta formazione consisteva in un affiancamento ai nuovi assunti della durata di pochi giorni;
che era comunque la proprietà a decidere a chi fare i colloqui sulla base dei curricu- la ed all'esito decideva chi assumere;
che era la proprietà a fare gli ordini, mentre tutte le addette al punto vendita (3) potevano fare gli ordini sul programma computerizzato entro i limiti di badget stabilito dal datore di lavoro.
L'essere delegata a svolgere colloqui pre-assunzionali e Il mero affiancamento a una nuo- va risorsa nei primi giorni lavorativi non è di per sé indicativo della qualifica di store mana- ger di un punto vendita, dal momento che lo store manager di un negozio deve possedere elevate competenze indispensabili per svolgere il proprio lavoro, conoscere le basi del pro- ject management per poter assegnare le mansioni ai dipendenti, pianificare il budget e ge- stire tutte le attività, deve essere in grado di sviluppare strategie di marketing e promozio- ne, suddividere il lavoro tra i dipendenti, gestire le priorità.
Di tali competenze e dello svolgimento delle suddette attività di programmazione, gestione e coordinamento del personale non è stata raggiunta la prova, anche perché è la stessa ricorrente a dedurre nell'atto introduttivo di essersi occupata anche dell'assistenza alla clientela, senza precisare l'incidenza, sicuramente marginale dei compiti più qualificati, trattandosi di un punto vendita di dimensioni limitate con tre dipendenti in tutto compresa la stessa. Pt_1
L'inserimento di ordini sulla piattaforma aziendale d'altronde non equivale ad avere il pote- re di ordinare la merce a propria discrezione direttamente ai fornitori, ma si sostanzia in un'indicazione delle carenze di magazzino all'azienda, che decide poi quali prodotti reinte- grare nell'ambito di quelle strategie di mercato che competono allo store manager.
Dai messaggi Whatsapp prodotti si può solo evincere che la ricorrente, come le altre col- leghe secondo quanto riferito dalla inseriva le merci da ordinare nel “carrello” CP_3 virtuale, ossia si limitava a segnalare lo scoperto dei banchi, onde consentire all'azienda di provvedere al rifornimento degli stessi.
Non si tratta, dunque, di quelle attività di marketing e programmazione che ineriscono e qualificano l'attività dello store manager ma di attività pienamente riconducibili a quei “la- vori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecniche e parti- colari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” cui fa riferimento la declaratoria del
IV livello formalmente riconosciuto alla lavoratrice.
6 Lo stesso vale per l'autorizzazione a versamenti bancari sul conto dell'azienda dei quali peraltro vi è una prova assolutamente limitata, ossia uno scambio di messaggi Whatsapp con il . CP_4
Non può d'altronde tacersi come la non abbia fornito idonea prova di possedere le Pt_1
competenze necessarie per rivestire tale ruolo, essendosi limitata a dedurre di avere lavo- rato nello stesso punto vendita dal dicembre 2014 - seppure alle dipendenze di altra socie- tà, comunque riferibile alla famiglia – peraltro con qualifica di aiuto commessa, III li- CP_4 vello del CCNL di categoria , sino all'assunzione alle dipendenze dell'odierna convenuta, a febbraio 2019.
Alla luce delle emergenze istruttorie l'inquadramento nel IV livello formalmente riconosciu- to alla lavoratrice deve pertanto reputarsi corretto.
2. L'istruttoria svolta non è idonea a suffragare gli assunti attorei neppure per quanto con- cerne il lavoro supplementare reclamato, tra le 30 ore settimanali contrattualizzate e le 35 ore settimanali rivendicate.
Le testimoni indotte dalla ricorrente – sue colleghe nel punto vendita la da maggio a Tes_2
ottobre 2019 e la da ottobre 2019 a gennaio 2020 - hanno confermato che la Tes_1
stessa lavorava su turni dalle 9.00 alle 15.00 o dalle 15.00 alle 20.30 per 6 giorni a setti- mana.
La teste indotta dalla società confermava i 6 giorni a settimana ma con fine ora- CP_3
rio alle 20.00 anziché alle 20.30 ed il riferiva di turni di 5 ore su 6 giorni. CP_4
Al lavoro supplementare devono ritenersi applicabili i consolidati principi dettati dalla giuri- sprudenza di legittimità per il lavoro straordinario, ossia che “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costituti- vo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitati- va del giudice” (Cass. sez. lav., n.16150/2018; n.4076/2018).
Nel caso di specie non viene provato quali dei due turni la lavoratrice abbia svolto settima- nalmente con maggior frequenza e che incidenza avesse il turno domenicale mattutino di
5 ore.
In sintesi al fine di giustificare le reclamate differenze retributive per lavoro supplementare
è necessario allegare e provare il numero di ore effettivamente svolte, con specifico riferi-
7 mento alla collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, onere che parte ricorrente non ha adeguatamente assolto.
3. Deve per contro ritenersi dovuto l'importo di euro 1.739,77 a saldo delle competenze di fine rapporto e del TFR, come d'altronde ammesso nella memoria difensiva dalla società che si dichiarava disponibile al pagamento, deducendo anche di avere messo a disposi- zione della ricorrente con assegno bancario di pari importo del 12.4.2022 mai ritirato, pur in difetto di specifica prova della messa a disposizione.
Il ricorso deve pertanto essere accolto nei limiti di cui al ricorso.
Le spese di lite devono essere interamente compensate attesa la reciproca parziale soc- combenza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e de- duzione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso limitatamente alla sola somma di euro 1.739,77 a titolo di saldo spettan- ze di fine rapporto e TFR, riconosciuta come dovuta dalla società, oltre interessi e rivaluta- zione monetaria;
rigetta per il resto il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite.
Roma, 2.4.2025
Il Giudice
Dott. Anna Baroncini
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