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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 802/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 802/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Luigi Galvani n. 11 presso lo studio dell'Avv. Antonio Cosentino, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Salvatore Grandelli, come da mandato in atti
Opponente contro
(P.IVA ), elettivamente domiciliata AR P.IVA_1 in Catania alla Via Vincenzo Giuffrida n. 2/B presso lo studio dell'Avv. Francesco Patti, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020239001602266000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020210000026254000 e n. 33020210000028274000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.06.2023 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 03020239001602266000, notificata il 9.06.2023, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020210000026254000 e n. 33020210000028274000, recanti crediti diversi per un importo complessivo di € 17.252,52, deducendo di aver impugnato gli avvisi di addebito sopraindicati con distinti ricorsi iscritti, rispettivamente, al n. 364/2023 R.G. ed al n. 892/2021 R.G. e lamentando l'illegittimità e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dell'atto opposto per assenza del requisito della certezza del credito sotteso agli avvisi di addebito in contestazione;
deduceva, inoltre, la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente e dell'art. 3 della L. n. 241/1990. 2. Con memoria difensiva depositata il 26.02.2024 si costituiva in giudizio l' AR
, chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarato il proprio difetto legittimazione
[...] passiva in quanto l'unico contradittore nelle cause previdenziali è l'ente impositore;
nel merito, chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità e/o il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l' l'unico soggetto responsabile della formazione dei ruoli e Pt_2 creditore delle somme iscritte, nonché di tutte le formalità preliminari alla formazione del ruolo;
chiedeva, inoltre, che venisse ritenuta e dichiarata la legittimità della procedura di riscossione posta in essere e che, in ogni caso, l'agente della riscossione venisse tenuto indenne dalle conseguenze del giudizio, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
3. Rigettata la richiesta di riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 892/2021 R.G., con ordinanza pronunciata all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 18.06.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 13.01.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che entrambe le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'agente della riscossione, posto che, come già evidenziato nell'ordinanza del 18.06.2024,
l'odierna controversia ha ad oggetto soltanto presunti vizi formali dell'atto impugnato e, in particolare, l'asserita illegittimità dell'intimazione di pagamento notificata nonostante la mancanza di certezza e definitività del credito sotteso agli avvisi di addebito n. 33020210000026254000 e n.
33020210000028274000.
5. Nel merito, la domanda si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1
c.p.c. (così espressamente qualificata nell'intestazione dell'atto), sicché, essendo stata proposta il
23.06.2023, entro il termine di venti giorni decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento
(effettuata il 9.06.2023), risultano tempestive e, quindi, ammissibili le doglianze che attengono all'asserita invalidità dell'atto impugnato.
6. Tuttavia, il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Occorre, in primo luogo, evidenziare che uno degli avvisi di addebito in contestazione, quello recante il n. 33020210000026254000, sebbene notificato il 15.07.2021, risulta essere stato opposto in data
23.03.2023 nell'ambito del procedimento n. 364/2023 R.G.
Si osserva, poi, che l'eventuale pendenza di un giudizio di opposizione avverso gli atti presupposti non impedisce all' di proseguire il procedimento di riscossione coattiva dei carichi affidati, in CP_2 assenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
al contrario, l'agente della riscossione è legittimato a porre in essere ulteriori atti finalizzati alla riscossione dei crediti onde evitare l'inutile decorso dei termini di prescrizione.
Risultano, infine, prive di fondamento anche le questioni che attengono alla presunta violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente e dell'art. 3 della L. n. 241/1990.
Quanto al primo profilo, infatti, è sufficiente rilevare che il presente procedimento è stato introdotto nel termine previsto dall'art. 617 c.p.c. dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di giurisdizione e competenza, avuto riguardo alla natura dei crediti sottesi agli avvisi di addebito, sicché eventuali lacune informative dell'intimazione di pagamento non hanno determinato, nel caso di specie, alcuna concreta lesione del diritto di difesa del contribuente.
Per quel che concerne, invece, il secondo profilo, è da escludere qualsivoglia vizio di motivazione dell'atto impugnato, posto che nel dettaglio del debito risultano analiticamente indicati, per ogni atto presupposto, l'ente che ha emesso il ruolo, la causale dei crediti, l'anno di riferimento e gli importi a vario titolo dovuti;
peraltro, la ricorrente era pienamente consapevole delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla pretesa creditoria, avendo già proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito ed il prodromico provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro, da cui discende la richiesta di restituzione delle prestazioni previdenziali erogate dall' . Pt_2
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in ragione del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Lamezia Terme, 14.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 802/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Luigi Galvani n. 11 presso lo studio dell'Avv. Antonio Cosentino, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Salvatore Grandelli, come da mandato in atti
Opponente contro
(P.IVA ), elettivamente domiciliata AR P.IVA_1 in Catania alla Via Vincenzo Giuffrida n. 2/B presso lo studio dell'Avv. Francesco Patti, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020239001602266000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020210000026254000 e n. 33020210000028274000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.06.2023 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 03020239001602266000, notificata il 9.06.2023, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020210000026254000 e n. 33020210000028274000, recanti crediti diversi per un importo complessivo di € 17.252,52, deducendo di aver impugnato gli avvisi di addebito sopraindicati con distinti ricorsi iscritti, rispettivamente, al n. 364/2023 R.G. ed al n. 892/2021 R.G. e lamentando l'illegittimità e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dell'atto opposto per assenza del requisito della certezza del credito sotteso agli avvisi di addebito in contestazione;
deduceva, inoltre, la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente e dell'art. 3 della L. n. 241/1990. 2. Con memoria difensiva depositata il 26.02.2024 si costituiva in giudizio l' AR
, chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarato il proprio difetto legittimazione
[...] passiva in quanto l'unico contradittore nelle cause previdenziali è l'ente impositore;
nel merito, chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità e/o il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l' l'unico soggetto responsabile della formazione dei ruoli e Pt_2 creditore delle somme iscritte, nonché di tutte le formalità preliminari alla formazione del ruolo;
chiedeva, inoltre, che venisse ritenuta e dichiarata la legittimità della procedura di riscossione posta in essere e che, in ogni caso, l'agente della riscossione venisse tenuto indenne dalle conseguenze del giudizio, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
3. Rigettata la richiesta di riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 892/2021 R.G., con ordinanza pronunciata all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 18.06.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 13.01.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che entrambe le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'agente della riscossione, posto che, come già evidenziato nell'ordinanza del 18.06.2024,
l'odierna controversia ha ad oggetto soltanto presunti vizi formali dell'atto impugnato e, in particolare, l'asserita illegittimità dell'intimazione di pagamento notificata nonostante la mancanza di certezza e definitività del credito sotteso agli avvisi di addebito n. 33020210000026254000 e n.
33020210000028274000.
5. Nel merito, la domanda si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1
c.p.c. (così espressamente qualificata nell'intestazione dell'atto), sicché, essendo stata proposta il
23.06.2023, entro il termine di venti giorni decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento
(effettuata il 9.06.2023), risultano tempestive e, quindi, ammissibili le doglianze che attengono all'asserita invalidità dell'atto impugnato.
6. Tuttavia, il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Occorre, in primo luogo, evidenziare che uno degli avvisi di addebito in contestazione, quello recante il n. 33020210000026254000, sebbene notificato il 15.07.2021, risulta essere stato opposto in data
23.03.2023 nell'ambito del procedimento n. 364/2023 R.G.
Si osserva, poi, che l'eventuale pendenza di un giudizio di opposizione avverso gli atti presupposti non impedisce all' di proseguire il procedimento di riscossione coattiva dei carichi affidati, in CP_2 assenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
al contrario, l'agente della riscossione è legittimato a porre in essere ulteriori atti finalizzati alla riscossione dei crediti onde evitare l'inutile decorso dei termini di prescrizione.
Risultano, infine, prive di fondamento anche le questioni che attengono alla presunta violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente e dell'art. 3 della L. n. 241/1990.
Quanto al primo profilo, infatti, è sufficiente rilevare che il presente procedimento è stato introdotto nel termine previsto dall'art. 617 c.p.c. dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di giurisdizione e competenza, avuto riguardo alla natura dei crediti sottesi agli avvisi di addebito, sicché eventuali lacune informative dell'intimazione di pagamento non hanno determinato, nel caso di specie, alcuna concreta lesione del diritto di difesa del contribuente.
Per quel che concerne, invece, il secondo profilo, è da escludere qualsivoglia vizio di motivazione dell'atto impugnato, posto che nel dettaglio del debito risultano analiticamente indicati, per ogni atto presupposto, l'ente che ha emesso il ruolo, la causale dei crediti, l'anno di riferimento e gli importi a vario titolo dovuti;
peraltro, la ricorrente era pienamente consapevole delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla pretesa creditoria, avendo già proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito ed il prodromico provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro, da cui discende la richiesta di restituzione delle prestazioni previdenziali erogate dall' . Pt_2
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in ragione del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Lamezia Terme, 14.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino