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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6577/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6577/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato il [...] a [...] C. F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Domenico Mirra, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei pensione d'invalidità
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/05/2024 il ricorrente indicato in epigrafe, ha dedotto che a seguito di procedimento per Atpo iscritto al numero R.G. 11298/2022 presso il Tribunale di Napoli Nord, aveva ottenuto decreto di omologa positivo del 14.12.2023 con concessione della pensione di inabilità civile, con decorrenza dalla domanda amministrativa (23.07.2020); che a seguito della notifica CP_ dell'omologa - in uno all'AP 70 - del 29.12.2023, l' non aveva provveduto al pagamento della prestazione previdenziale, decorsi 120 giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo;
che, pur essendo stato riconosciuto il diritto alla percezione della prestazione previdenziale non aveva ottenuto la corresponsione dei ratei maturati. Tanto premesso ha chiesto di “Accertare e dichiarare il diritto dell'istante , Parte_1 riconosciuto, con Decreto di Omologa R.G. 11298/2022 del 14/12/2023, emesso dal Tribunale di
Napoli Nord – Sezione Lavoro e Previdenza, invalido con permanente inabilità lavorativa al 100%, a godere della PENSIONE DI INABILITA', con decorrenza dal 23 LUGLIO 2020 (data della domanda amministrativa)”, con vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiarare cessata la materia del contendere, con CP_1 compensazione delle spese di lite, avendo provveduto alla liquidazione e pagamento della prestazione con la rata di pensione di settembre 2024 e per un importo complessivo di € 19.446,27, oltre € 130,05
a titolo d'interessi legali e con una trattenuta sul conguaglio di € 3.889,26, per precedente indebito, per un importo netto complessivo di € 16.422,11. In particolare, ha dedotto che la trattenuta a titolo d'indebito, nella misura di 1/5 della disponibilità, derivava da indebito per reddito di cittadinanza di altro soggetto componente il nucleo familiare (C.F.: . C.F._2
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Sulla base della documentazione prodotta risulta che l' ha riconosciuto la prestazione oggetto di CP_1 giudizio come accertata con decreto di omologa del 14.12.2023 resa nel proc. per Atp n. R.G.
11298/2022 (pensione d'invalidità a decorrere dalla domanda del 23.07.2020) operando, tuttavia, in sede di liquidazione una compensazione sul credito vantato (cfr. comunicazione di liquidazione del
12.07.2024 e cedolino settembre 2024), ritenuta illegittima dalla difesa di parte ricorrente.
L'indebito in esame concerne infatti l'erogazione della prestazione relativa al reddito di cittadinanza percepita nel 2019 da soggetto diverso ed estraneo al nucleo familiare Persona_1 dell'odierno ricorrente (cfr. certificato di stato di famiglia).
Orbene a prescindere dalla legittimità dell'indebito dedotto dall' , la questione giuridica che si CP_1 pone all'attenzione del giudicante concerne la legittimità o meno della compensazione operata dall' in sede di liquidazione della pensione d'invalidità. CP_1
Secondo un consolidato e condiviso orientamento della Corte di Cassazione “in tema di estinzione delle obbligazioni la compensazione in senso tecnico (o propria) postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è configurabile allorché essi traggano origine da un unico rapporto.
In quest'ultimo caso (con la compensazione c.d. impropria) il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni” (cfr. ex multis: Cass. 8 agosto 2007, n. 17390; Cass. 2 marzo 2009, n. 5024; Cass. 17 aprile 2004, n. 7337; Cass. 27 novembre 2002, n. 16561).
Questo principio è stato confermato anche con la pronuncia della Corte di Cassazione del 24 luglio
2007, n. 16349 nella quale, in un giudizio analogo all'attuale instaurato tra le stesse parti, ha affermato che, qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l' , per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, CP_1
è ammissibile la c.d. compensazione impropria, “la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto;
in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale” (cfr.
Cass..7063/11).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che “La compensazione impropria - che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto - non è applicabile sul trattamento di invalidità civile (nella specie, indennità di accompagnamento) per il recupero di somme indebitamente versate a titolo di assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n.
335 del 1995 - quale provvidenza avulsa dallo stato di invalidità che non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza - in difetto del requisito di identità del titolo per l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione delle due prestazioni;
ne consegue la piena applicazione della disciplina della compensazione e dei limiti all'operatività della stessa, con particolare riguardo al divieto di cui all'art. 1246, n. 3, c.c.”
Nella fattispecie non si configurano i presupposti della compensazione impropria dal momento che le prestazioni di cui si discute sono diverse, la pensione d'invalidità riconosciuta a seguito del decreto di omologa ed il reddito di cittadinanza percepito nell'anno 2019 dal non vi è Persona_1 quindi identità del titolo tra le somme dovute all' e quelle riconosciute al ricorrente anche in CP_1 ragione della diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione e non avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto. Inoltre, non risulta che l' , prima del provvedimento di CP_1 liquidazione abbia comunicato all'istante l'esistenza del presunto indebito.
Pertanto, la compensazione operata in sede di corresponsione degli arretrati deve ritenersi illegittima, fermo il diritto dell' di recuperare le somme indebite che siano oggetto di un'eventuale CP_1 autonoma comunicazione notificata al ricorrente.
Ne discende, pertanto, che non potendo essere dichiara cessata la materia del contendere, sussiste il diritto della parte ricorrente al pagamento della pensione d'invalidità con decorrenza dal 01.08.2020 nella misura di legge, oltre interessi legali o la rivalutazione monetaria secondo quanto previsto dall'art. 16, comma sesto, della legge n. 421 del 1991. Inoltre, rilevato che l' ha corrisposto in CP_1 corso di causa la somma di € 16.422,11 (pari a € 19.446,27 - € 3.889,26, come da prospetto di liquidazione in atti), l' va condannato al pagamento del residuo di € 3.889,26, oltre interessi dal CP_1 mese di ottobre 2024 e interessi su tutto quanto già erogato, a partire dal dicembre 2020 (120° giorno dall'insorgenza del diritto), sussistendo le condizioni di erogabilità della prestazione, fin da tale data, per l'importo, a differenza (1.062,03-130,05=) € 931,98, oltre interessi successivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 della pensione d'invalidità nella misura di legge con decorrenza dal 1.08.2020 e quindi per l'importo residuo ancora dovuto di € 3.889,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come da parte motiva;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi CP_1 professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6577/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato il [...] a [...] C. F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Domenico Mirra, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei pensione d'invalidità
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/05/2024 il ricorrente indicato in epigrafe, ha dedotto che a seguito di procedimento per Atpo iscritto al numero R.G. 11298/2022 presso il Tribunale di Napoli Nord, aveva ottenuto decreto di omologa positivo del 14.12.2023 con concessione della pensione di inabilità civile, con decorrenza dalla domanda amministrativa (23.07.2020); che a seguito della notifica CP_ dell'omologa - in uno all'AP 70 - del 29.12.2023, l' non aveva provveduto al pagamento della prestazione previdenziale, decorsi 120 giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo;
che, pur essendo stato riconosciuto il diritto alla percezione della prestazione previdenziale non aveva ottenuto la corresponsione dei ratei maturati. Tanto premesso ha chiesto di “Accertare e dichiarare il diritto dell'istante , Parte_1 riconosciuto, con Decreto di Omologa R.G. 11298/2022 del 14/12/2023, emesso dal Tribunale di
Napoli Nord – Sezione Lavoro e Previdenza, invalido con permanente inabilità lavorativa al 100%, a godere della PENSIONE DI INABILITA', con decorrenza dal 23 LUGLIO 2020 (data della domanda amministrativa)”, con vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiarare cessata la materia del contendere, con CP_1 compensazione delle spese di lite, avendo provveduto alla liquidazione e pagamento della prestazione con la rata di pensione di settembre 2024 e per un importo complessivo di € 19.446,27, oltre € 130,05
a titolo d'interessi legali e con una trattenuta sul conguaglio di € 3.889,26, per precedente indebito, per un importo netto complessivo di € 16.422,11. In particolare, ha dedotto che la trattenuta a titolo d'indebito, nella misura di 1/5 della disponibilità, derivava da indebito per reddito di cittadinanza di altro soggetto componente il nucleo familiare (C.F.: . C.F._2
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Sulla base della documentazione prodotta risulta che l' ha riconosciuto la prestazione oggetto di CP_1 giudizio come accertata con decreto di omologa del 14.12.2023 resa nel proc. per Atp n. R.G.
11298/2022 (pensione d'invalidità a decorrere dalla domanda del 23.07.2020) operando, tuttavia, in sede di liquidazione una compensazione sul credito vantato (cfr. comunicazione di liquidazione del
12.07.2024 e cedolino settembre 2024), ritenuta illegittima dalla difesa di parte ricorrente.
L'indebito in esame concerne infatti l'erogazione della prestazione relativa al reddito di cittadinanza percepita nel 2019 da soggetto diverso ed estraneo al nucleo familiare Persona_1 dell'odierno ricorrente (cfr. certificato di stato di famiglia).
Orbene a prescindere dalla legittimità dell'indebito dedotto dall' , la questione giuridica che si CP_1 pone all'attenzione del giudicante concerne la legittimità o meno della compensazione operata dall' in sede di liquidazione della pensione d'invalidità. CP_1
Secondo un consolidato e condiviso orientamento della Corte di Cassazione “in tema di estinzione delle obbligazioni la compensazione in senso tecnico (o propria) postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è configurabile allorché essi traggano origine da un unico rapporto.
In quest'ultimo caso (con la compensazione c.d. impropria) il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni” (cfr. ex multis: Cass. 8 agosto 2007, n. 17390; Cass. 2 marzo 2009, n. 5024; Cass. 17 aprile 2004, n. 7337; Cass. 27 novembre 2002, n. 16561).
Questo principio è stato confermato anche con la pronuncia della Corte di Cassazione del 24 luglio
2007, n. 16349 nella quale, in un giudizio analogo all'attuale instaurato tra le stesse parti, ha affermato che, qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l' , per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, CP_1
è ammissibile la c.d. compensazione impropria, “la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto;
in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale” (cfr.
Cass..7063/11).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che “La compensazione impropria - che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto - non è applicabile sul trattamento di invalidità civile (nella specie, indennità di accompagnamento) per il recupero di somme indebitamente versate a titolo di assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n.
335 del 1995 - quale provvidenza avulsa dallo stato di invalidità che non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza - in difetto del requisito di identità del titolo per l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione delle due prestazioni;
ne consegue la piena applicazione della disciplina della compensazione e dei limiti all'operatività della stessa, con particolare riguardo al divieto di cui all'art. 1246, n. 3, c.c.”
Nella fattispecie non si configurano i presupposti della compensazione impropria dal momento che le prestazioni di cui si discute sono diverse, la pensione d'invalidità riconosciuta a seguito del decreto di omologa ed il reddito di cittadinanza percepito nell'anno 2019 dal non vi è Persona_1 quindi identità del titolo tra le somme dovute all' e quelle riconosciute al ricorrente anche in CP_1 ragione della diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione e non avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto. Inoltre, non risulta che l' , prima del provvedimento di CP_1 liquidazione abbia comunicato all'istante l'esistenza del presunto indebito.
Pertanto, la compensazione operata in sede di corresponsione degli arretrati deve ritenersi illegittima, fermo il diritto dell' di recuperare le somme indebite che siano oggetto di un'eventuale CP_1 autonoma comunicazione notificata al ricorrente.
Ne discende, pertanto, che non potendo essere dichiara cessata la materia del contendere, sussiste il diritto della parte ricorrente al pagamento della pensione d'invalidità con decorrenza dal 01.08.2020 nella misura di legge, oltre interessi legali o la rivalutazione monetaria secondo quanto previsto dall'art. 16, comma sesto, della legge n. 421 del 1991. Inoltre, rilevato che l' ha corrisposto in CP_1 corso di causa la somma di € 16.422,11 (pari a € 19.446,27 - € 3.889,26, come da prospetto di liquidazione in atti), l' va condannato al pagamento del residuo di € 3.889,26, oltre interessi dal CP_1 mese di ottobre 2024 e interessi su tutto quanto già erogato, a partire dal dicembre 2020 (120° giorno dall'insorgenza del diritto), sussistendo le condizioni di erogabilità della prestazione, fin da tale data, per l'importo, a differenza (1.062,03-130,05=) € 931,98, oltre interessi successivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 della pensione d'invalidità nella misura di legge con decorrenza dal 1.08.2020 e quindi per l'importo residuo ancora dovuto di € 3.889,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come da parte motiva;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi CP_1 professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano