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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 4143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4143 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente delegato dott.ssa Domenica Latella ha pronunciato ex art. 281
sexies comma III c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 20044/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. GANERI GIACOMO Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GROSSO CIPONTE CP_1 C.F._1 SILVIA CONVENUTO
C.F. ), CP_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 22.10.2024 emesso dalla dott.ssa Vitrò Silvia (comunicato in data 23.10.2024), con il quale il Tribunale di Torino, Prima
Sezione Civile, ha liquidato in € 9543,78 (di cui € 375 per spese e il resto per onorari) i compensi per le prestazioni svolte dall'ing. , in qualità di consulente tecnico d'ufficio, nel procedimento CP_1
15172/2022, asserendo l'eccessività della liquidazione e, in particolare:
1.che nella fattispecie concreta avrebbe dovuto essere utilizzato il criterio delle vacazioni posto che né
l'art. 11 né l'art. 2 d.m. 30.5.2002 richiamati nel decreto potevano ricomprendere, neppure in via di interpretazione analogica e/o estensiva, le materie trattate nella consulenza;
2.che l'accertamento richiesto era unitario sicché anche la liquidazione del compenso avrebbe dovuto essere unitario;
1 3.che la maggiorazione (33% ex art. 52 d.p.r. 115/2002) era priva di riscontro non evincendosi la complessità né dalla materia trattata né dalle attività peritali svolte;
4.che per le spese non era allegata alcuna documentazione ma soltanto un calcolo presuntivo.
La ricorrente ha concluso chiedendo, nel merito, “l'adeguata riduzione dei compensi disposti in favore del C.T.U., ing. , nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 15172/2022 del Tribunale di CP_1
Torino, Dr.ssa Silvia Vitrò che ex lege non dovrebbero superare la somma di €1.286,08 oltre spese documentate, IVA e contributo di cassa se dovute, somma anche diversa determinata secondo
Giustizia. Condannarsi controparte, in caso di opposizione, alle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.”
Si è costituito in causa l'ing. (unico effettivo contraddittore nella presente opposizione), CP_1 il quale ha concluso chiedendo “Nel merito ed in via principale: - rigettare le domande tutte della
[...] per le motivazioni in atto esposte poiché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Pt_1
- ritenere congruo e corretto l'importo liquidato dal Tribunale di Torino, in persona del Giudice
Dott.ssa Vitrò, in favore dell'Ing. , con decreto del 22.10.2024, ivi compresa la maggiorazione CP_1 ex art. 52 D.P.R. 115/2002, per tutte le ragioni in atto esposte e, per l'effetto,
- confermare il decreto di liquidazione CT, emesso in data 22.10.2024 dal Tribunale di Torino, nella persona del Giudice, Dott.ssa Vitrò.
in via istruttoria: − acquisire il fascicolo d'ufficio del procedimento instaurato innanzi al Tribunale di
Torino e rubricato al numero di RG: 15172/2022 al fine di verificare la documentazione prodotta dalle parti del predetto giudizio ed esaminata nello stesso dall'esponente; − pur ritenendo la causa documentale, ammettere prova per testi sui fatti dedotti ai capi dal n. 3) al n. 30) della premessa, da intendersi tutti preceduti dalla formula di rito “vero che”; si indicano a teste: • CT Parte_1
, con studio in Torre del Greco (NA), Via Nazionale n. 56d, che si chiede venga Testimone_1 sentito su tutti i capi;
• CT , Ing. , con studio in Torino, Strada del Morozzo n. CP_2 Persona_1
14/30 che si chiede venga sentito su tutti i capi;
− con ammissione sin da ora alla prova diretta e contraria;
− ammettere ogni incombente probatorio risulti necessario alla istruzione del presente procedimento. In ogni caso: con il favore dei compensi professionali di lite ex D.M. 55/14 e successive occorrendae tutte oltre TF 15% ed oneri di legge”.
La citata in giudizio con rituale notifica perfezionata il 17.3.2025 (alla parte personalmente, CP_2
a seguito di rinnovazione della notifica fatta ai difensori nel procedimento n. 15172/2022), non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
2 ***
L'opposizione non necessita di istruttoria, essendo sufficiente la documentazione prodotta, ed è fondata soltanto in relazione ad alcune delle censure proposte.
- In relazione alla prima e seconda censura sopra riportate, va verificato se i distinti quesiti posti al
CT nominato hanno determinato accertamenti tra loro autonomi e indipendenti da liquidare per il valore di ciascuno in forza dei parametri indicati nell'art. 11 DM 30.5.2002 e 2 DM 30.5.2002, ovvero se essi dovessero essere considerati tra loro interdipendenti (quindi, la consulenza sarebbe sostanzialmente unitaria) e da liquidare secondo il criterio delle vacazioni.
In diritto, occorre richiamare quanto più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “Ai fini della quantificazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio chiamato a svolgere distinti accertamenti, benché nell'ambito di un unico incarico, la possibilità di considerare l'autonomia di talune indagini può determinare l'attribuzione, in suo favore, di un compenso unitario che derivi dalla somma di quelli relativi ai singoli accertamenti, purché i parametri da valutare per ciascuno corrispondano ai rispettivi valori” (Cass. 27.10.2014 n. 22779) e ciò accade allorché l'attività svolta su diversi oggetti non ha avuto “caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive”, bensì ha avuto “autonome caratteristiche valutative” (cfr. ex multis Cass. 31.3.2006 n. 7632; conf. Cass. 17.3.2016 n. 5325 e Cass. 20.3.2009 n. 6892; cfr. anche ex multis Cass. 19.12.2002 n. 18092 che afferma che nel caso “si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario” è comunque “legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti” – conf. Cass. 23.3.2007 n. 7186 e Cass.
8.10.2014 n. 21224). Anche più recentemente è stato ritenuto in modo chiaro e del tutto condivisibile, che “va riconosciuto un corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto solo qualora quest'ultimo sia stato oggetto di autonome e distinte indagini e valutazioni” (Cass. 13.6.2023 n. 16768).
Esaminando il caso concreto, si osserva quanto segue.
La consulenza espletata dall'ing. (qui prodotta al doc. 5 ricorrente) ha avuto ad oggetto i CP_1 seguenti quesiti:
“Il CT, esaminata la documentazione in atti e quella pubblicamente disponibile ed eseguiti gli opportuni sopralluoghi,
Cont 1)Accerti quali opere e attività abbia svolto nel comune interesse dell CP_2
2)Accerti se abbia eseguito le attività indicate negli ODS del 31/3 e del 9/4/2021 nei termini CP_2 prescritti e se l'eventuale mancata o tardiva esecuzione sia addebitabile a;
CP_2
3 Cont 3)Quantifichi le attività di cui ai punti 1 e 2, svolte nel comune interesse dell' .
Nell'istanza di liquidazione, integralmente accolta nella decisione giudiziale impugnata, il consulente ha specificato che la propria attività valutativa ha avuto ad oggetto quanto segue:
A) OPERE VARIE
Ordine di Servizio n.1 del 31.03.21 (doc.7P) importo € 2.523,86
Ordine di Servizio n.2 del 09.04.21 (doc.8P):
1) messa in sicurezza € 4.027,20;
2) sanificazione ed igienizzazione € 33.293,22 lordi;
3) sgombero di materassi e masserizie € 592,87 lordi per complessivi € 40.437,17
B) QUOTA PARTECIPAZIONE (rif. doc.17P)
1. direzione tecnica di cantiere (mesi 5) € 40.000
2. supporto attività di sicurezza € 1.750,
3. supporto attività amministrativa cantiere € 4.800
4. costo partecipazione / trasporti € 5.000
5. smaltimenti, pulizie, sanificazioni, disinfezioni ecc. € 22.241
per complessivi € 73.791,00
COSTI AMMINISTRATIVI (rif. doc.17P)
Perso
6. notaio 800
7. costo cauzione provvisoria € 113
8. bollo gara € 16
9. costo cauzione definitiva € 3.386
10. sopralluogo € 100
11. € 140 Pt_2
12. polizza CAR € 2.000
13. consegna lavori € 200
4 14. spese contrattuali € 2.759,92
per complessivi € 9.514,92
SPESE RICORSO PER A.T.P.” (rif. doc.16P)
a) contributo unificato e marca da bollo, € 28;
b) onorario, spese ed oneri generali Avv. , € 16.624,40; Parte_3
Per_ c) onorario C.T.P. Ing. , € 6.821,60
d) onorario C.T.U. Ing. , € 1.268: Per_4
per complessivi € 24.742,00
In relazione al punto A), il CT ha richiesto e ottenuto l'applicazione dell'art. 11 del d.m. 30.5.2002
(che riguarda “la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili”; in relazione al punto, B), l'applicazione dell'art. 2 del d.m. citato (che riguarda “la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale”).
Tale applicazione è corretta posto che, in base a quanto risulta dalla relazione di CT prodotta da entrambe le parti, in relazione al primo punto, il consulente d'ufficio ha dovuto valutare quali opere edili o prodromiche alle stesse fossero state effettivamente eseguite dalla in relazione al contratto CP_2 stipulato con la mentre, in relazione al secondo punto, ha dovuto esaminare le spese CP_4 anticipate dalla nel comune interesse del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (tra cui anche CP_2 spese di ATP), materia che richiede una diversa attività valutativa di tipo amministrativo/contabile.
L'invocato criterio delle vacazioni soccorre in via sussidiaria e residuale, ove manchi una previsione delle tariffe e non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione della ipotesi tipiche di liquidazione in base al criterio degli onorari fissi o variabili (cfr. ex multis Cass. 17.1.2011 n. 878, Cass.
25.11.2011 n. 24992, Cass. 28.7.2010 n. 17685 e Cass. 25.3.2015 n. 6019); nel caso di specie, l'attività svolta rientra chiaramente nelle previsioni sopra indicate.
Risulta altresì evidente che il consulente era stato chiamato a operare una molteplicità di accertamenti, tra loro autonomi e indipendenti implicanti autonome e distinte indagini e valutazioni sicché è corretta la distinzione operata per la liquidazione tra la prima e la seconda parte dell'incarico conferito.
Pertanto, superato il motivo di opposizione di cui trattasi, avuto riguardo alla consistenza degli
5 accertamenti rispettivamente effettuati (I -opere edilizie e propedeutiche eseguite dalla , liquidate CP_2 ex art. 11 d.m. 30.5.2002; II-attività eseguite da che, come osservato dal consulente, devono CP_2 intendersi “tutte le prestazioni non di natura edilizia (cioè non quelle del capo B che precede), ma attinenti le spese sostenute nell'ambito del R.T.I. per la partecipazione ed aggiudicazione della gara, per la gestione dell'appalto, per l'azione di cui al Ricorso per A.T.P. RG. 34456/21 Tribunale di
Milano..” liquidate ex art. 2 d.m. citato), al pregio della consulenza svolta, al numero di documenti esaminati (rispettivamente per ciascun accertamento) e di incontri / confronti con le parti (cfr. pagg. da
4 a 6 dell'elaborato peritale), all'impegno conseguente alle osservazioni alle quali il CT ha dovuto rispondere (pagg. da 22 a 29), alle verifiche e valutazioni effettuate in relazione ai predetti distinti quesiti, non sussistono specifici motivi - né sono state dedotte specifiche censure dalla parte ricorrente - per ritenere incongruo l'onorario nelle percentuali richieste dall'ing. e liquidate con il decreto CP_1 impugnato.
In merito alla censura di cui al punto 3, risulta fondata la doglianza inerente all'applicazione dell'aumento operato nella misura del 33% ai sensi dell'art. 52 TUSG, atteso che l'incarico non rivestiva affatto il richiesto “carattere di eccezionale complessità e difficoltà”, così come dimostra la disamina dell'elenco delle prestazioni eseguite, la lettura della consulenza svolta e il numero di documenti esaminati.
Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. n.
115 del 2002, costituiscono prestazioni eccezionali, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà e il riconoscimento di tale aumento, a propria volta, presuppone il riconoscimento, in favore del consulente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21963 del 21/09/2017), presupposto che, ulteriormente, non sussiste per l'ipotesi del quesito concernente le attività eseguite dalla CP_2
A titolo di compensi sono pertanto liquidabili i seguenti importi:
- € 3.152,83 ex art. 11 DM 30.5.2002 in relazione al valore delle opere realizzate stimato in €
40437,17;
- € 3.740,99 ex art. 2 DM 30.5.2002 in relazione al valore delle voci considerate, per complessivi €
108.047,92;
per un totale di € 6.893,82, oltre accessori di legge.
6 In merito alla quarta censura, è accoglibile il motivo di opposizione in ordine alla liquidazione delle spese.
Invero, premesso che si possono riconoscere soltanto le spese “necessarie e strettamente funzionali all'adempimento dell'incarico” (cfr. ex multis Cass. 28.7.2010 n. 17685) nonché documentate (cfr. art. 56 TUSG che limita la rimborsabilità solo alle spese documentate con esclusione di quelle non necessarie), l'ing. ha richiesto “le spese di ufficio, sulla base di un costo annuo (per canone di CP_1 affitto e costi utenze) di circa € 7.500, pari ad €/mese 625 esposte al 10% per i 6 mesi di incarico” che sono sprovviste dei presupposti indicati.
Neppure sarebbe accoglibile una richiesta di rimborso a titolo forfettario di “spese generali di studio”.
Non solo, infatti, non è previsto alcun riconoscimento di spese di natura forfettaria (qui neppure verificabile, atteso che non è possibile alcun effettivo apprezzamento anche meramente approssimativo in questa sede), mancando qualsiasi parametro di riferimento, ma anche perché esse appartengono a quella categoria di spese forfettarie cd. imponibili il cui rimborso a percentuale è in genere previsto nelle tariffe professionali, ma che non compaiono tra le spese liquidabili ai sensi dell'art. 56 TUSG.
Sulle spese processuali.
Occorre considerare:
- che le censure di parte opponente sono state accolte soltanto in parte;
- inoltre, che la società ricorrente non ha accettato (cfr. memoria 11.9.2025), a differenza di parte convenuta (cfr. memoria 25.7.2025), la proposta formulata da questo giudicante che era corrispondente a quanto oggetto della presente decisione.
L'art. 91 c.p.c. prevede che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.”
In base ai recenti principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è
7 consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (cfr. Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023).
Nel caso di specie, da un lato, è stata ritenuta inapplicabile la maggiorazione ex art. 52 e non rimborsabili le spese e, dall'altro, le censure sull'applicazione degli artt. 11 e 2 sono state ritenute infondate.
Tenuto conto della contenuta riduzione del compenso e della circostanza che la parte ricorrente instava per la riduzione del compenso sino all'irrisorio importo di € 1.286,08 oltre IVA e contributo di cassa se dovute ( pur con il generico richiamo alla “somma anche diversa ritenuta di giustizia”), si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese delle fasi precedenti a quella decisionale mentre, quanto a quest'ultima, deve essere applicata la previsione normativa secondo cui il giudice “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”.
Le spese della fase decisionale si liquidano, ex d.m. 55/2014 come modif. dal d.m. 147/22 del
13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022 e in base allo scaglione da €5.200,01 a € 26.000,00, in € 850,50 (parametro minimo, per la semplicità della stessa), oltre rimborso forf. 15% , CPA e IVA e va posta a carico della parte ricorrente che non ha accettato la proposta ex art. 185 bis c.p.c.
La controparte nel giudizio di merito (Petra s.r.l.) ha un interesse analogo al ricorrente e pertanto nulla deve essere disposto in punto spese.
P.Q.M.
in parziale modifica del decreto di liquidazione opposto,
- liquida in favore del CT ing. il compenso di complessivi € 6.893,82, oltre CP_1 contributo previdenziale e IVA come per legge;
- condanna al pagamento, ex art. 91 I co. II parte c.p.c. , in favore di Parte_1 CP_1
, dell'importo di € 850,50 quale compenso per la fase decisionale, oltre spese generali 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali delle precedenti fasi.
Torino, 23/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente delegato dott.ssa Domenica Latella ha pronunciato ex art. 281
sexies comma III c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 20044/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. GANERI GIACOMO Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GROSSO CIPONTE CP_1 C.F._1 SILVIA CONVENUTO
C.F. ), CP_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 22.10.2024 emesso dalla dott.ssa Vitrò Silvia (comunicato in data 23.10.2024), con il quale il Tribunale di Torino, Prima
Sezione Civile, ha liquidato in € 9543,78 (di cui € 375 per spese e il resto per onorari) i compensi per le prestazioni svolte dall'ing. , in qualità di consulente tecnico d'ufficio, nel procedimento CP_1
15172/2022, asserendo l'eccessività della liquidazione e, in particolare:
1.che nella fattispecie concreta avrebbe dovuto essere utilizzato il criterio delle vacazioni posto che né
l'art. 11 né l'art. 2 d.m. 30.5.2002 richiamati nel decreto potevano ricomprendere, neppure in via di interpretazione analogica e/o estensiva, le materie trattate nella consulenza;
2.che l'accertamento richiesto era unitario sicché anche la liquidazione del compenso avrebbe dovuto essere unitario;
1 3.che la maggiorazione (33% ex art. 52 d.p.r. 115/2002) era priva di riscontro non evincendosi la complessità né dalla materia trattata né dalle attività peritali svolte;
4.che per le spese non era allegata alcuna documentazione ma soltanto un calcolo presuntivo.
La ricorrente ha concluso chiedendo, nel merito, “l'adeguata riduzione dei compensi disposti in favore del C.T.U., ing. , nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 15172/2022 del Tribunale di CP_1
Torino, Dr.ssa Silvia Vitrò che ex lege non dovrebbero superare la somma di €1.286,08 oltre spese documentate, IVA e contributo di cassa se dovute, somma anche diversa determinata secondo
Giustizia. Condannarsi controparte, in caso di opposizione, alle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.”
Si è costituito in causa l'ing. (unico effettivo contraddittore nella presente opposizione), CP_1 il quale ha concluso chiedendo “Nel merito ed in via principale: - rigettare le domande tutte della
[...] per le motivazioni in atto esposte poiché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Pt_1
- ritenere congruo e corretto l'importo liquidato dal Tribunale di Torino, in persona del Giudice
Dott.ssa Vitrò, in favore dell'Ing. , con decreto del 22.10.2024, ivi compresa la maggiorazione CP_1 ex art. 52 D.P.R. 115/2002, per tutte le ragioni in atto esposte e, per l'effetto,
- confermare il decreto di liquidazione CT, emesso in data 22.10.2024 dal Tribunale di Torino, nella persona del Giudice, Dott.ssa Vitrò.
in via istruttoria: − acquisire il fascicolo d'ufficio del procedimento instaurato innanzi al Tribunale di
Torino e rubricato al numero di RG: 15172/2022 al fine di verificare la documentazione prodotta dalle parti del predetto giudizio ed esaminata nello stesso dall'esponente; − pur ritenendo la causa documentale, ammettere prova per testi sui fatti dedotti ai capi dal n. 3) al n. 30) della premessa, da intendersi tutti preceduti dalla formula di rito “vero che”; si indicano a teste: • CT Parte_1
, con studio in Torre del Greco (NA), Via Nazionale n. 56d, che si chiede venga Testimone_1 sentito su tutti i capi;
• CT , Ing. , con studio in Torino, Strada del Morozzo n. CP_2 Persona_1
14/30 che si chiede venga sentito su tutti i capi;
− con ammissione sin da ora alla prova diretta e contraria;
− ammettere ogni incombente probatorio risulti necessario alla istruzione del presente procedimento. In ogni caso: con il favore dei compensi professionali di lite ex D.M. 55/14 e successive occorrendae tutte oltre TF 15% ed oneri di legge”.
La citata in giudizio con rituale notifica perfezionata il 17.3.2025 (alla parte personalmente, CP_2
a seguito di rinnovazione della notifica fatta ai difensori nel procedimento n. 15172/2022), non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
2 ***
L'opposizione non necessita di istruttoria, essendo sufficiente la documentazione prodotta, ed è fondata soltanto in relazione ad alcune delle censure proposte.
- In relazione alla prima e seconda censura sopra riportate, va verificato se i distinti quesiti posti al
CT nominato hanno determinato accertamenti tra loro autonomi e indipendenti da liquidare per il valore di ciascuno in forza dei parametri indicati nell'art. 11 DM 30.5.2002 e 2 DM 30.5.2002, ovvero se essi dovessero essere considerati tra loro interdipendenti (quindi, la consulenza sarebbe sostanzialmente unitaria) e da liquidare secondo il criterio delle vacazioni.
In diritto, occorre richiamare quanto più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “Ai fini della quantificazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio chiamato a svolgere distinti accertamenti, benché nell'ambito di un unico incarico, la possibilità di considerare l'autonomia di talune indagini può determinare l'attribuzione, in suo favore, di un compenso unitario che derivi dalla somma di quelli relativi ai singoli accertamenti, purché i parametri da valutare per ciascuno corrispondano ai rispettivi valori” (Cass. 27.10.2014 n. 22779) e ciò accade allorché l'attività svolta su diversi oggetti non ha avuto “caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive”, bensì ha avuto “autonome caratteristiche valutative” (cfr. ex multis Cass. 31.3.2006 n. 7632; conf. Cass. 17.3.2016 n. 5325 e Cass. 20.3.2009 n. 6892; cfr. anche ex multis Cass. 19.12.2002 n. 18092 che afferma che nel caso “si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario” è comunque “legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti” – conf. Cass. 23.3.2007 n. 7186 e Cass.
8.10.2014 n. 21224). Anche più recentemente è stato ritenuto in modo chiaro e del tutto condivisibile, che “va riconosciuto un corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto solo qualora quest'ultimo sia stato oggetto di autonome e distinte indagini e valutazioni” (Cass. 13.6.2023 n. 16768).
Esaminando il caso concreto, si osserva quanto segue.
La consulenza espletata dall'ing. (qui prodotta al doc. 5 ricorrente) ha avuto ad oggetto i CP_1 seguenti quesiti:
“Il CT, esaminata la documentazione in atti e quella pubblicamente disponibile ed eseguiti gli opportuni sopralluoghi,
Cont 1)Accerti quali opere e attività abbia svolto nel comune interesse dell CP_2
2)Accerti se abbia eseguito le attività indicate negli ODS del 31/3 e del 9/4/2021 nei termini CP_2 prescritti e se l'eventuale mancata o tardiva esecuzione sia addebitabile a;
CP_2
3 Cont 3)Quantifichi le attività di cui ai punti 1 e 2, svolte nel comune interesse dell' .
Nell'istanza di liquidazione, integralmente accolta nella decisione giudiziale impugnata, il consulente ha specificato che la propria attività valutativa ha avuto ad oggetto quanto segue:
A) OPERE VARIE
Ordine di Servizio n.1 del 31.03.21 (doc.7P) importo € 2.523,86
Ordine di Servizio n.2 del 09.04.21 (doc.8P):
1) messa in sicurezza € 4.027,20;
2) sanificazione ed igienizzazione € 33.293,22 lordi;
3) sgombero di materassi e masserizie € 592,87 lordi per complessivi € 40.437,17
B) QUOTA PARTECIPAZIONE (rif. doc.17P)
1. direzione tecnica di cantiere (mesi 5) € 40.000
2. supporto attività di sicurezza € 1.750,
3. supporto attività amministrativa cantiere € 4.800
4. costo partecipazione / trasporti € 5.000
5. smaltimenti, pulizie, sanificazioni, disinfezioni ecc. € 22.241
per complessivi € 73.791,00
COSTI AMMINISTRATIVI (rif. doc.17P)
Perso
6. notaio 800
7. costo cauzione provvisoria € 113
8. bollo gara € 16
9. costo cauzione definitiva € 3.386
10. sopralluogo € 100
11. € 140 Pt_2
12. polizza CAR € 2.000
13. consegna lavori € 200
4 14. spese contrattuali € 2.759,92
per complessivi € 9.514,92
SPESE RICORSO PER A.T.P.” (rif. doc.16P)
a) contributo unificato e marca da bollo, € 28;
b) onorario, spese ed oneri generali Avv. , € 16.624,40; Parte_3
Per_ c) onorario C.T.P. Ing. , € 6.821,60
d) onorario C.T.U. Ing. , € 1.268: Per_4
per complessivi € 24.742,00
In relazione al punto A), il CT ha richiesto e ottenuto l'applicazione dell'art. 11 del d.m. 30.5.2002
(che riguarda “la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili”; in relazione al punto, B), l'applicazione dell'art. 2 del d.m. citato (che riguarda “la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale”).
Tale applicazione è corretta posto che, in base a quanto risulta dalla relazione di CT prodotta da entrambe le parti, in relazione al primo punto, il consulente d'ufficio ha dovuto valutare quali opere edili o prodromiche alle stesse fossero state effettivamente eseguite dalla in relazione al contratto CP_2 stipulato con la mentre, in relazione al secondo punto, ha dovuto esaminare le spese CP_4 anticipate dalla nel comune interesse del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (tra cui anche CP_2 spese di ATP), materia che richiede una diversa attività valutativa di tipo amministrativo/contabile.
L'invocato criterio delle vacazioni soccorre in via sussidiaria e residuale, ove manchi una previsione delle tariffe e non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione della ipotesi tipiche di liquidazione in base al criterio degli onorari fissi o variabili (cfr. ex multis Cass. 17.1.2011 n. 878, Cass.
25.11.2011 n. 24992, Cass. 28.7.2010 n. 17685 e Cass. 25.3.2015 n. 6019); nel caso di specie, l'attività svolta rientra chiaramente nelle previsioni sopra indicate.
Risulta altresì evidente che il consulente era stato chiamato a operare una molteplicità di accertamenti, tra loro autonomi e indipendenti implicanti autonome e distinte indagini e valutazioni sicché è corretta la distinzione operata per la liquidazione tra la prima e la seconda parte dell'incarico conferito.
Pertanto, superato il motivo di opposizione di cui trattasi, avuto riguardo alla consistenza degli
5 accertamenti rispettivamente effettuati (I -opere edilizie e propedeutiche eseguite dalla , liquidate CP_2 ex art. 11 d.m. 30.5.2002; II-attività eseguite da che, come osservato dal consulente, devono CP_2 intendersi “tutte le prestazioni non di natura edilizia (cioè non quelle del capo B che precede), ma attinenti le spese sostenute nell'ambito del R.T.I. per la partecipazione ed aggiudicazione della gara, per la gestione dell'appalto, per l'azione di cui al Ricorso per A.T.P. RG. 34456/21 Tribunale di
Milano..” liquidate ex art. 2 d.m. citato), al pregio della consulenza svolta, al numero di documenti esaminati (rispettivamente per ciascun accertamento) e di incontri / confronti con le parti (cfr. pagg. da
4 a 6 dell'elaborato peritale), all'impegno conseguente alle osservazioni alle quali il CT ha dovuto rispondere (pagg. da 22 a 29), alle verifiche e valutazioni effettuate in relazione ai predetti distinti quesiti, non sussistono specifici motivi - né sono state dedotte specifiche censure dalla parte ricorrente - per ritenere incongruo l'onorario nelle percentuali richieste dall'ing. e liquidate con il decreto CP_1 impugnato.
In merito alla censura di cui al punto 3, risulta fondata la doglianza inerente all'applicazione dell'aumento operato nella misura del 33% ai sensi dell'art. 52 TUSG, atteso che l'incarico non rivestiva affatto il richiesto “carattere di eccezionale complessità e difficoltà”, così come dimostra la disamina dell'elenco delle prestazioni eseguite, la lettura della consulenza svolta e il numero di documenti esaminati.
Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. n.
115 del 2002, costituiscono prestazioni eccezionali, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà e il riconoscimento di tale aumento, a propria volta, presuppone il riconoscimento, in favore del consulente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21963 del 21/09/2017), presupposto che, ulteriormente, non sussiste per l'ipotesi del quesito concernente le attività eseguite dalla CP_2
A titolo di compensi sono pertanto liquidabili i seguenti importi:
- € 3.152,83 ex art. 11 DM 30.5.2002 in relazione al valore delle opere realizzate stimato in €
40437,17;
- € 3.740,99 ex art. 2 DM 30.5.2002 in relazione al valore delle voci considerate, per complessivi €
108.047,92;
per un totale di € 6.893,82, oltre accessori di legge.
6 In merito alla quarta censura, è accoglibile il motivo di opposizione in ordine alla liquidazione delle spese.
Invero, premesso che si possono riconoscere soltanto le spese “necessarie e strettamente funzionali all'adempimento dell'incarico” (cfr. ex multis Cass. 28.7.2010 n. 17685) nonché documentate (cfr. art. 56 TUSG che limita la rimborsabilità solo alle spese documentate con esclusione di quelle non necessarie), l'ing. ha richiesto “le spese di ufficio, sulla base di un costo annuo (per canone di CP_1 affitto e costi utenze) di circa € 7.500, pari ad €/mese 625 esposte al 10% per i 6 mesi di incarico” che sono sprovviste dei presupposti indicati.
Neppure sarebbe accoglibile una richiesta di rimborso a titolo forfettario di “spese generali di studio”.
Non solo, infatti, non è previsto alcun riconoscimento di spese di natura forfettaria (qui neppure verificabile, atteso che non è possibile alcun effettivo apprezzamento anche meramente approssimativo in questa sede), mancando qualsiasi parametro di riferimento, ma anche perché esse appartengono a quella categoria di spese forfettarie cd. imponibili il cui rimborso a percentuale è in genere previsto nelle tariffe professionali, ma che non compaiono tra le spese liquidabili ai sensi dell'art. 56 TUSG.
Sulle spese processuali.
Occorre considerare:
- che le censure di parte opponente sono state accolte soltanto in parte;
- inoltre, che la società ricorrente non ha accettato (cfr. memoria 11.9.2025), a differenza di parte convenuta (cfr. memoria 25.7.2025), la proposta formulata da questo giudicante che era corrispondente a quanto oggetto della presente decisione.
L'art. 91 c.p.c. prevede che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.”
In base ai recenti principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è
7 consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (cfr. Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023).
Nel caso di specie, da un lato, è stata ritenuta inapplicabile la maggiorazione ex art. 52 e non rimborsabili le spese e, dall'altro, le censure sull'applicazione degli artt. 11 e 2 sono state ritenute infondate.
Tenuto conto della contenuta riduzione del compenso e della circostanza che la parte ricorrente instava per la riduzione del compenso sino all'irrisorio importo di € 1.286,08 oltre IVA e contributo di cassa se dovute ( pur con il generico richiamo alla “somma anche diversa ritenuta di giustizia”), si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese delle fasi precedenti a quella decisionale mentre, quanto a quest'ultima, deve essere applicata la previsione normativa secondo cui il giudice “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”.
Le spese della fase decisionale si liquidano, ex d.m. 55/2014 come modif. dal d.m. 147/22 del
13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022 e in base allo scaglione da €5.200,01 a € 26.000,00, in € 850,50 (parametro minimo, per la semplicità della stessa), oltre rimborso forf. 15% , CPA e IVA e va posta a carico della parte ricorrente che non ha accettato la proposta ex art. 185 bis c.p.c.
La controparte nel giudizio di merito (Petra s.r.l.) ha un interesse analogo al ricorrente e pertanto nulla deve essere disposto in punto spese.
P.Q.M.
in parziale modifica del decreto di liquidazione opposto,
- liquida in favore del CT ing. il compenso di complessivi € 6.893,82, oltre CP_1 contributo previdenziale e IVA come per legge;
- condanna al pagamento, ex art. 91 I co. II parte c.p.c. , in favore di Parte_1 CP_1
, dell'importo di € 850,50 quale compenso per la fase decisionale, oltre spese generali 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali delle precedenti fasi.
Torino, 23/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
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