Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'udienza del
12.03.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 22484/2023 R.G. TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. MANZI ANNA Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Casoria (NA) elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Dott. Ing. p.t., Controparte_1 CP_2 rapp.to e difeso agli avv.ti ANNAMARIA DE NICOLA e VINGIANI ANNA presso il cui studio è elettivamente domiciliato in nella sede in Via Comunale del Principe, 13/A presso il Servizio CP_1
Affari Legali
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30.11.2023 l'istante, dipendente dell' con la Controparte_1 qualifica di Collaboratore professionale sanitario infermiere pediatrico, inquadrato nel livello D6 del C.C.N.L. del Personale delle del 07.04.1999 presso il Presidio Ospedaliero “San Controparte_3 Paolo” di chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto, in relazione al periodo CP_1 dall'1.11.2018 al 31.12.2022, a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma
6 e 31 comma 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni indicati in ricorso, in quanto turnista;
per l'effetto, di condannare, la convenuta, al pagamento dell'importo di € 6.551,61 per i suddetti titoli, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione all'effettivo soddisfo o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
vittoria di spese. Si costituiva tempestivamente in giudizio l'Amministrazione resistente, eccependo la decadenza dal diritto (per non essere stata formulata dal ricorrente la richiesta - di cui all'art. 29, comma 6, del
CCNL di categoria 2016-2018 - nel termine di giorni 30 in esso indicato), e la prescrizione quinquennale rispetto alla notifica del ricorso avvenuta in data 16/02/2024; concludeva per il rigetto della domanda perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
con vittoria di spese.
La domanda è fondata e deve essere accolta. Nel merito, può richiamarsi quanto di recente statuito dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe, secondo cui: “l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"
(Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021, Cass. 20743/2023). In punto di diritto, può ripercorrersi l'excursus relativo alla disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore.
La prima dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta,
Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, che ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire
15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
In ultimo con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale, quindi, ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi
(art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore "). Deve poi rimarcarsi che, in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già
a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Cont Le pronunce citate hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e
1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non rileva inoltre l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre
2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n.
16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN ribadito in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015). L'orientamento qui espresso consente di superare la prospettazione seguita dalla parte resistente secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale.
L'azienda assume che dall'esame dei turni mensili osservati dagli istanti emergerebbe che laddove hanno lavorato nel giorno festivo infrasettimanale avrebbero goduto di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire. Deve rilevarsi che tale modulazione oraria rientra nella turnazione e che il diverso monte orario non ha carattere satisfattorio dell'obbligazione alternativa sulla stessa ricadente in ipotesi di svolgimento della prestazione in giornata festiva.
Dai prospetti in atti non si comprende quali siano i riposi compensativi fruiti ed inoltre non vi è dimostrazione che siano connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa in una specifica giornata nè che sono stati riconosciuti in applicazione della normativa contrattuale riportata così come Cont interpretata e pertanto non appaiono dirimenti. Assorbente è poi che la stessa nega possa riconoscersi ai turnisti il riposo compensativo ai sensi del combinato disposto delle norme contrattuali citate, e quindi appare ovvio che i riposi compensativi riconosciuti trovano diversa giustificazione che non consente di considerarli concessi in adempimento della disposizione contrattuale invocata (che pacificamente l' non applica). CP_3 Cont L resistente infatti afferma che il riposo debba riconoscersi solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all'orario ordinario, laddove la norma lo riconduce allo svolgimento dell'attività prestata in giornata festiva infrasettimanale, prescindendo dal superamento del monte ore (giornaliero settimanale o mensile).
Richiamando ex art. 118 d.a. c.p.c. quanto statuito dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4365/2023 del 04/12/2023 in analoga controversia, inaccoglibile deve reputarsi l'eccezione di decadenza formulata dalla resistente. CP_3
< (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”) è del tutto evidente che essa si riferisce solo all'esercizio per l'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva… Depone in tal senso, altresì, un'interpretazione logico-giuridica. Infatti, il termine di trenta giorni è funzionale alla migliore definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda, che non si deve vedere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, evenienza che comprometterebbe la programmazione e, quindi, la regolare erogazione del servizio. In secondo luogo, se una prestazione lavorativa, com'è ovvio, è assistita dal compenso retributivo non si vede come possa essere sottoposta a un termine di decadenza, trattandosi di un diritto irrinunciabile del lavoratore e, correlatamente, di un'obbligazione appunto retributiva di parte datoriale.
Ne discende che, semmai, sottoposta a decadenza è solamente la facultas solutionis del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione azionata>>.
Per quanto innanzi il ricorso va accolto.
Le eccezioni sul quantum debeatur sono infondate, dal momento che lo straordinario pagato dalla non è riconducibile a quello reso nel giorno festivo infrasettimanale bensì al Controparte_1 lavoro straordinario reso nel mese, ed inoltre l' non ha offerto in giudizio una più specifica CP_3 prova della bontà della propria tesi difensiva;
inoltre, i chiarimenti richiesti alla ricorrente e dalla stessa forniti mostrano la correttezza della di lei tesi difensiva anche in relazione al quantum richiesto, Cont ciò nonostante gli assunti contenuti nella Nota UOS Trattamento Economico NA n. CP_1 prot. 71677/24 in atti di parte resistente. Dalla documentazione in atti risulta che parte istante ha svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso e per la durata oraria ivi indicata, e su tali dati è stato sviluppato il conteggio. Nulla è stato poi specificamente contestato sulla modalità contabile del calcolo eseguito facendo applicazione delle maggiorazioni previste dalle parti collettive a seconda del segmento temporale giornaliero in cui si colloca la prestazione lavorativa ed utilizzando la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL
2016 – 2018 al 1° gennaio 2016, tenuto conto della paga oraria (competenze fisse per il divisore 156 ai sensi dell'art. 31 comma 7). Infine, va rilevato che la convenuta ha emanato una Delibera in data 14.2.2023, che dispone CP_3 l'applicazione dell'art. 106 comma 5, CCNL (che riprende l'art. 29 comma 6 CCNL 2016/2018), di talchè a parte ricorrente, come a tutti altri dipendenti turnisti, da febbraio 2023 viene corrisposta ogni mese la maggiorazione per lavoro straordinario festivo. Tenuto conto della notifica del ricorso in data 16.2.24, appare parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione, essendo le differenze per cui è causa relative a festività computate a partire dall'1.11.2018; conseguentemente, l'importo complessivamente richiesto fino al 31.1.2019 è stato scomputato dal totale. Conclusivamente, la resistente va condannata al pagamento dell'importo di €. 5.918,90 in favore di oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti (cfr. ricorso alle pagg. 5 e 6) Parte_1 spettanti per differenza al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si compensano per ¼ in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente in sezione e del più ridotto accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la , in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di € 5.918,90 in favore di , oltre Parte_1 interessi legali come in motivazione al saldo;
2) condanna parte resistente al rimborso delle spese del giudizio in favore della ricorrente, che, compensate per ¼, liquida nel residuo in €. 1.581,00 oltre €. 88,88 per esborsi, ed oltre IVA, CPA e spese forfettarie con attribuzione al legale dichiaratosi antistatario.
Napoli, 12/03/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon