Articolo 2 della Legge 12 febbraio 1974, n. 28
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 marzo 1974
Art. 2.
Il personale destinatario del beneficio di carriera previsto dall' articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40 , deve essere inquadrato nella qualifica del gruppo di concetto dei coadiutori corrispondente a quella posseduta nel gruppo esecutivo di provenienza alla data di adozione dei relativi provvedimenti d'inquadramento, salvo quanto previsto dallo articolo 3 della presente legge.
Entrata in vigore il 19 marzo 1974