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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9797 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 48802 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione con provvedimento del 18.02.2024, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Spalato 11, presso lo studio dell'avv. Barbara D'Agostino che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- attrice –
E
, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Taro 25, presso lo studio dell'avv. Michela Clelia Parracino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto –
NONCHE' CONTRO
la , Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma in via Carlo Poma n. 4, presso lo studio dell'avv. Paolo Gelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- terza chiamata in causa -
OGGETTO: domanda di risarcimento dei danni ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16.12.2024.
pagina 1 di 5
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio chiedendo accertarsi la Parte_1 Controparte_1 responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro avvenuto in data 11.10.2009, nell'azienda agricola di sua proprietà, sita in Palombara Sabina, alla via Pozzo Badino n. 45 e, per l'effetto, ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma complessiva di euro 53.099,12
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che in data 11.10.2009 cadeva da cavallo all'interno dell'azienda agricola, a causa di una improvvisa impennata e di un improvviso cambio di direzione del cavallo che stava montando.
Per effetto del sinistro l'attrice riportava lesioni personali.
quale responsabile del sinistro ai sensi dell'art. 2052 c.c., e la sua Controparte_1
assicurazione, la , tuttavia omettevano di risarcire i danni Controparte_2 subiti dall'attrice.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte Controparte_1 dall'attrice in quanto infondate. In via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle domande proposte, il convenuto ha chiesto, in forza della polizza n. 268A5268, la condanna della Controparte_2
, che ha provveduto a chiamare in causa, a corrispondere direttamente all'attrice le
[...]
somme dovute oppure a rimborsare le somme eventualmente corrisposte in suo favore dal convenuto.
La ha eccepito la prescrizione della pretesa dell'attrice, non Controparte_2
risultando compiuti atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale.
Nel merito, la terza chiamata in causa ha chiesto il rigetto delle domande proposte da Parte_1 in quanto infondate, non risultando configurabile alcuna responsabilità del convenuto, ai sensi dell'art. 2052 c.c., in quanto l'attrice sarebbe una cavallerizza esperta.
La ha poi contestato la quantificazione del danno Controparte_2
prospettata dalla controparte.
2. L'eccezione di prescrizione formulata dalla è fondata e Controparte_2
merita pertanto accoglimento.
pagina 2 di 5 Deve preliminarmente essere chiarito che l'assicurazione non ha contestato, nei confronti del proprio assicurato, la prescrizione dei diritti nascenti dalla polizza, bensì l'estinzione della pretesa creditoria dell'attrice nei confronti del convenuto.
Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'eccezione, riferita alla pretesa dell'attrice (cfr. la comparsa di risposta depositata dall'assicurazione, nella quale si legge: “In via preliminare questa difesa eccepisce la intervenuta prescrizione del diritto attoreo”) e al decorso del termine quinquennale previsto in via generale in materia di risarcimento del danno, in materia di responsabilità extracontrattuale.
Al riguardo va affermata la legittimazione dell'assicurazione a proporre l'eccezione di prescrizione, nonostante l'inerzia dell'assicurato.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che: “In materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria), l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato (avendovi "interesse" ai sensi dell'art. 2939 c.c.)
a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente. (così Cass. n. 6139/2025 ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto estensibile, all'azienda ospedaliera convenuta, l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno sollevata solo dalla relativa compagnia assicuratrice;
cfr. altresì
Cass. n. 31071/2019).
Considerato che il sinistro si è verificato in data 11.10.2009 occorre verificare se l'attrice abbia compiuto atti interruttivi, prima del decorso del temine di cinque anni al quale è assoggettato il diritto al risarcimento del danno ex art. 2052 c.c.
Risultano versate in atti numerose diffide inviate dall'avv. Barbara D'Agostino per conto di Parte_1 all'assicurazione, tra il 2010 e il 2014 (cfr. allegati sub. 3 del fascicolo di parte attrice), con le
[...] quale l'attrice ha sollecitato il risarcimento dovuto in forza della polizza stipulata dal fratello,
Controparte_1
Si tratta di atti che non possono spiegare alcuna efficacia interruttiva del termine di prescrizione nei confronti dello stesso in quanto non dirette al debitore e non contenenti alcuna Controparte_1 manifestazione della volontà dell'attrice di esercitare la pretesa risarcitoria nei suoi confronti.
L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 comma quarto c.c., deve consistere in una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti al debitore l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (Cass. n. 24913/2022). Deve pertanto escludersi l'efficacia interruttiva del termine di prescrizione dell'atto di costituzione in mora rivolto non al debitore ma a terzi (cfr. sul pagina 3 di 5 punto Cass. n. 10608/2001, che ha escluso l'efficacia interruttiva dell'intervento del creditore ipotecario nel procedimento esecutivo in corso nei confronti del proprietario del bene, poiché l'atto da cui l'interruzione dovrebbe derivare non è diretto all'obbligato ma al terzo datore di ipoteca).
Neppure può essere invocata nella specie l'applicazione dell'art. 1310 c.c., per il quale gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri.
Deve infatti escludersi che l'obbligazione del convenuto e quella dell'assicuratore abbiano natura solidale, vertendosi nella specie in materia di assicurazione della responsabilità civile non obbligatoria, con conseguente autonomia tra l'obbligazione di natura extracontrattuale gravante sul danneggiato e l'obbligazione contrattuale, derivante dalla polizza, gravante sull'assicurazione.
Né dalla prospettazione difensiva del convenuto è possibile desumere che questi abbia ricevuto una richiesta di risarcimento (in qualsiasi forma articolata) idonea ad interrompere utilmente il termine di prescrizione, essendosi limitato il convenuto a riferire di aver “immediatamente” denunciato all'assicurazione il sinistro, senza tuttavia prospettare alcuno specifico riferimento temporale, dal quale desumere anche la data dell'eventuale ricezione della denuncia di sinistro da parte della danneggiata.
Anche la denuncia all'assicurazione a firma del convenuto (cfr. allegato 1 fascicolo del convenuto) risulta priva di data.
Tanto premesso, il primo atto interruttivo della prescrizione compiuto dall'attrice nei confronti del ritenuto responsabile del sinistro risale al 21.04.2015, quando è stata avviata la procedura di mediazione sia nei confronti di sia nei confronti dell'assicurazione. Controparte_1
A tale data era già decorso il termine di prescrizione di cinque anni al quale è assoggettato il diritto al risarcimento del danno ex art. 2052 c.c.
In conclusione, deve ritenersi accertata l'estinzione del diritto di al risarcimento del Parte_1 danno subito per effetto del sinistro dell'11.10.2009.
Le domande proposte dall'attrice devono conseguentemente essere rigettate.
3. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto delle ragioni della decisione, considerata da un lato, l'inerzia del convenuto in ordine alla questione della prescrizione, e dall'altro, le numerose richieste di pagamento dell'indennizzo ricevute dall'assicurazione, nonché tenuto conto della complessità delle questioni sottese, relative alla qualificazione giuridica della domanda e alla qualificazione degli atti compiuti dal creditore nei confronti dell'assicurazione.
Le spese di CTU restano a carico dell'attrice che le ha anticipate.
pagina 4 di 5
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di e da quest'ultimo nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
ogni diversa istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede:
[...] rigetta le domande proposte dall'attrice; compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell'attrice.
Roma, 30.06.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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