Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/2003, n. 15079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15079 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
ee ESENTE DA BOLLI E DIRITTI REPUBBLICA ITALIANA SOGGETTA A REGISTRAZIONE MATERIA EQUA RIPARAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OggettoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE บ SEZIONE PRIMA CIVILE 9 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 7 R.G.N. 22221/02 Presidente - Dott. Rosario DE MUSIS 0 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO 30610 Dott. Salvatore SALVAGO5 Cron. Consigliere - 3998. Rep. Rel. Consigliere Dott. Aldo CECCHERIN - Ud. 27/03/2003 Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Я sè AN OV, procuratore e difensore di medesimo, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 132, presso l'avvocato STEFANIA JASONNA, ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
. N controricorrente 2003 avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, - ! 791 depositato il 23/05/02; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2003 dal Consigliere Dott. Aldo - CECCHERINI;
E udito per il resistente l'Avvocato Russo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo in data 19 set- tembre 1994, l'avvocato Giovanni Romano chiese al Pre- sidente del tribunale di Benevento di ingiungere al Co- mune di Chianche il pagamento in suo favore della somma 2 di £ 8.626.473 a titolo di compenso per prestazioni professionali da lui svolte e per spese della procedura - monitoria;
contro quel decreto il Comune di Chianche propose opposizione, e dopo diversi rinvii il giudice istruttore fissò l'udienza di precisazione delle con- clusioni per il 22 ottobre 1998; all'udienza del 20 maggio 1999 l'avvocato Romano chiese rinvio allegando 1'intervenuta transazione con l'amministrazione a la necessità per lui di non abbandonare il giudizio prima che fosse stata data materiale esecuzione agli accordi transattivi. Ancora in pendenza del giudizio l'avvocato Romano propose ricorso alla Corte europea dei diritti 13 2 dell'uomo chiedendo la condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni per il mancato rispetto del ter- 3 mine ragionevole di definizione del giudizio;
giudizio poi riassunto davanti alla Corte d'appello di Roma dopo l'entrata in vigore della legge 24 marzo 2001. La Corte capitolina, con decreto 23 maggio 2002, premesso che la domanda non era suffragata da alcun elemento in merito alla concreta ed effettiva sussi- stenza del danno, che la materia del contendere non aveva consistenza economica significativa e che il giu- dizio non riguardava un considerevole bene della vita del protagonista, tale che il suo protrarsi suscitasse uno stress psicologico, respinse il ricorso. Per la cassazione del decreto ricorre l'avvocato Romano, con atto notificato il 31 luglio 2002, con due motivi. Il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è co- stituito e resiste con controricorso notificato 6 no- vembre 2002. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia la vio- lazione e mancata applicazione dell'art. comma 1 dell'uomo, della Convenzione europea dei diritti dell'art. 2 commi 1, 2 e 3 della legge n. 89/2001 e ' dell'art. 2043 c.c., nonché vizi di motivazione del de- 3 creto su un punto decisivo. Si deduce che il pregiudi- zio di carattere non patrimoniale, negato senza adegua- ta motivazione dal giudice di merito, si produce nella sfera giuridica del cittadino utente della giustizia con l'inutile trascorrere del tempo, ed è in re ipsa nella violazione della norma di carattere internaziona- le, sicché rispetto ad esso non vi sarebbe un onere probatorio della parte richiedente. I giudici nazionali devono applicare le norme della Convenzione secondo i principi ermeneutica espressi nella giurisprudenza del- la Corte europea, come è stato da quest'ultima afferma- e non sarebbe comunque valida obiezione il riferi- to, mento all'art. 2043 c.c. per la definizione degli ele- menti costitutivi del diritto all'equa riparazione, perché questa disposizione, se posta in relazione all'art. 2 della Costituzione sulla tutela della perso- na, comprende non solo i danni patrimoniali, ma tutti i danni che ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, e in tali casi la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione ri- sarcitoria per il fatto in sé della lesione come danno evento, indipendentemente dalla ricaduta patrimoniale. Infine, il riferimento- nel caso esaminato dalla corte capitolina all'oggetto del giudizio, costituito dal - conseguimento di modeste competenze professionali im- plicava l'utilizzazione di un parametro, quello della posta in gioco, che nella giurisprudenza della Corte europea incideva solo al fine di riconoscere con mag- gior facilità, in ipotesi particolarmente delicate, l'esistenza della lesione. Il motivo, inammissibile nella parte in cui sotto il profilo apparente del sindacato di legittimità della - sollecita in realtà un riesame nel merito motivazione della causa, è infondato con riguardo alla dedotta vio- lazione dei principi di diritto allegati dalla parte, e che si basano tutti sull'affermazione che il danno su- scettibile di riparazione, nella legge n. 89 del 2001, sarebbe in re ipsa nell'accertata violazione del prin- cipio della ragionevole durata del processo, e per que- sta ragione non richiederebbe dimostrazione. : In senso contrario, questa Corte ha ripetutamente osservato che l'equa riparazione, così come risulta de- lineata dal sistema introdotto con la legge 89/2001: a) non costituisce una mera sanzione pecuniaria, multa ° pena privata, dovuta per il solo fatto della durata ir- ragionevole del processo, ma attribuisce, appunto, un equo indennizzo, riconducibile, in base all'art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costi- tuire fonte di obbligazione in conformità dell'ordina- mento giuridico, ed in tutto e per tutto corrispondente 5 alla “équitable satisfaction" menzionata dalla Conven- zione e dalla giurisprudenza della C.E.D.U., in favore del soggetto che per effetto della eccessiva durata del giudizio, lesiva del riconosciuto suo diritto ad una ragionevole durata dello stesso, abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale;
b) non rientra fra i diritti fondamentali della persona, come quello alla salute, la cui inviolabilità è garantita da norme CO- stituzionali immediatamente precettive e la cui lesione va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della violazione indipendentemente dalla ricaduta patrimoniale che la stessa possa comportare (danno con- seguenza); c) è assicurata dalla legge ordinaria, per- ché l'art. 111 Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 2 del 1999, che pur prevede quale requi- sito costituzionale del giusto processo proprio la ra- gionevole durata, prefigura un canone oggettivo di di- sciplina della funzione giurisdizionale e non diretta- mente una garanzia del singolo strutturata in termini di diritto soggettivo, e perché l'art. 2 della legge 89/2001, pur successivo alla menzionata legge 2/1999, non rinvia a quest'ultima norma, ma al rispetto "del termine ragionevole di cui all'art. 6 § 1 della Conven- zione" (v. 358/2003; 14885/2002; 13422/2002; 11987/2002; 11046/2002). Deriva da tali premesse che il danno, patrimoniale о non patrimoniale, deve essere di volta in volta ac- certato;
e che tal fine sulla parte istante incombe in ogni caso, secondo il sistema generale recepito dal menzionato art. 2697 cod. civ., l'onere di dare la pro- va in ordine all'an ed al quantum del danno non solo patrimoniale, ma anche non patrimoniale che si assuma subito (Cass. 18130/2002; 15449/2002; 15433/2002). Con la precisazione, per quel che riguarda il danno non patrimoniale, che la sua stessa natura ne rende plausibile sia l'accertamento mediante ricorso a pre- sunzioni, sia la liquidazione con valutazione equitati- va a norma dell'art. 1226 cod. civ., atteso che preoc- 2 cupazioni, tensioni e disagi della persona fisica non sono suscettibili di una facile dimostrazione diretta;
a che la prova può dunque essere desunta anche in via indiretta dalla deduzione dell'insieme delle circostan- ze di fatto del caso concreto allegate e provate o, co- munque, emergenti dagli atti (Cass. 362/2003; 8/2003; 4/2003; 15852/2002). Ma il menzionato richiamo e la va- lutazione equitativa che la norma consente attengono alla quantificazione del danno, e presuppongono che es- so sia già stato allegato e provato in punto di an;
per cui, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'interessato dal relativo onere e sono non esonerano 7 applicabili quando risulti provata ° incontestata l'esistenza di un danno risarcibile: potendosi solo in tal caso richiedere l'apprezzamento equitativo del giu- dice per la necessità di colmare quelle lacune che ap- paiono insuperabili nella determinazione del suo preci- so ammontare (Cass. 16879/2002; 5687/2001; 12256/1997). Qui, invece, la Corte di appello ha escluso che il ricorrente abbia prospettato la ricorrenza di elementi idonei quanto meno a far presumere che la durata del processo si sia riverberata negativamente nella sua sfera privata, pregiudicandone la qualità della vita o arrecandogli un qualsiasi disagio psicologico;
sicché correttamente ne ha respinto la richiesta di danni non е patrimoniali, fondata, anche in questa sede di legitti- mità, sul solo superamento del termine ragionevole del suddetto procedimento. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la vio- lazione e mancata applicazione dell'art. 2 commi 1 e 3 della legge n. 89/2001, e dell'art. 13 della Convenzio- ne europea dei diritti dell'uomo. Si deduce che con la legge n. 89/2001 l'Italia doveva assolvere l'obbligo di prevedere una via di ricorso interna per lamentare la violazione dei diritti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e che detto rimedio doveva a tal fi- ne essere effettivo e non apparente, avendo la Corte 8 europea dei diritti dell'uomo riconosciuto rilevanza autonoma alla violazione dell'art. 13 della predetta Convenzione;
e che, disconoscendosi il diritto della parte all'equa riparazione per la violazione dell'art. 6 $ 1 della Convenzione, si era trasformato il rimedio introdotto nella giurisdizione domestica in rimedio ap- parente e non effettivo. Anche questo motivo è privo di pregio. Il principio che con esso si censura perché vanificherebbe l'effettività della tutela, e che subordina la tutela della legge alla prova del pregiudizio subito dal ri- chiedente in conseguenza della violazione denunciata, è comune agli ordinamenti giuridici europei, sia di com- " Я mon law e sia di civil law. La stessa Corte di Stra- sburgo ha rilevato che la legge in esame si propone tra l'altro di rendere efficace a livello interno proprio il principio della ragionevole durata inserito nella italiana dopo la riforma dell'art. 111;Costituzione che essa consente ad ogni persona che sia parte in un procedimento giudiziario ai sensi dell'art. 6 della Con- venzione, di presentare un ricorso allo scopo di far constatare la violazione del principio di ragionevole durata ed ottenere, se del caso, un'equa riparazione per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito;
ed infine che nessun elemento di essa dà motivo di ritene- 9 re che non offra ai soggetti in questione la possibili- tà di riparare la violazione subita o che gli stessi non abbiano alcuna prospettiva di ragionevole successo (CEDU, sez. II, 6 settembre 2001, Brusco c/Italia). Le spese del giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di legittimi- tà, liquidate in Euro 1.000,00, oltre alle spese preno- tate a debito. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 27 marzo 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente : Aldo Ceccherini Rosario De Musis Phellimis COM *JUNE Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE il - 9 OTT. 2003 Luisa Passingtti IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 al n. 5766 11 20-10-2003 Camp. (€ 129,1) Mod. 9 Art. 5766 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Riecke 10