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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 6090/2021 RG. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BENERICETTI ANDREA con domicilio eletto in Parte_1 VIA DELL'INDIPENDENZA N. 24 40121 BOLOGNA contro rappresentata e difesa dall'avv. GIBBONI FRANCESCA con domicilio eletto in VIA CP_1
SANTO STEFANO 17 40125 BOLOGNA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l'ing. proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.953/2021 con il quale gli veniva ingiunto di pagare a favore della società
[...] la somma di Euro 30.000,17 oltre interessi e spese della procedura monitoria. CP_1
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni come precisate nella memora n.1 ex art.183 VI co cpc :
“In via principale.
“In accoglimento della presente opposizione revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 953/2021 emesso dal Tribunale di Bologna l'1.03.2021 a favore di in CP_1 quanto inesistente il diritto di credito azionato da stante l'adempimento da parte CP_1 dell'opponente della sua obbligazione solutoria nei confronti dell'opposta per l'importo Parte_1 di €. 26.000,00 e la remissione del debito residuo di €. 4.000,00 da parte dell'opposta CP_1 a favore dell'opponente Parte_1
In via subordinata.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale revocare comunque
e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 953/2021 emesso dal Tribunale di Bologna l'1.3.2021 a favore di per intervenuta prescrizione della parte di capitale ingiunto di CP_1
€. 3.333,33.
pagina 1 di 5 In ogni caso
Condannare per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1, c.p.c. alla somma ritenuta CP_1 di giustizia
Con vittoria di spese, competenze e onorari del procedimento, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014, ai sensi del quale “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematica sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”
Si costituiva la società convenuta opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni (riproposte identiche nella memoria n.1 ex art.183 VI co cpc):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata e disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione o conclusione avversaria, e previa ogni necessaria o opportuna declaratoria di legge e del caso:
In via preliminare
a. concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 953/2021 (RG 979/2021) del 01.03.2021 ottenuto da contro l'ing. in quanto l'opposizione proposta da CP_1 Parte_1 quest'ultimo non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione;
In via principale
b. respingere e rigettare integralmente le domande tutte avanzate dall'ing. , sia in via principale Pt_1 che in via subordinata che in via istruttoria, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
c. in ogni caso, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Ing. e Parte_1 confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 953/2021 (RG 979/2021) del 01.03.2021 ottenuto da
contro
; CP_1 Parte_1
In via subordinata
d. nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice non confermi il Decreto Cont Ingiuntivo, dichiarare tenuto e quindi condannare l'ing. a pagare in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € 30.000,17, ovvero la diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre agli
[...] interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo;
In ogni caso
e. Con vittoria di compenso e spese, oltre spese generali, Cpa ed IVA come per legge, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 -bis, del D.M. 55/2014”.
Dopo il rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali (interrogatorio e testi) e mediante la produzione documentale offerta dalle parti.
Occorre preliminarmente osservare che non è contestato che tre siano le società coinvolte nelle vicende per cui è causa ovvero e tutte facenti capo al dott. CP_2 CP_1 CP_3
, legale rappresentante e presidente del CDA di tutte e tre. Persona_1
Dalla documentazione in atti emerge che l'odierna opposta possiede il 100% del CP_1 capitale sociale di quest'ultima detiene il 100% del capitale sociale di CP_3 CP_2
pagina 2 di 5 Non è poi contestato che il prestito di Euro 200.000,00 - di cui i 30.000,17 euro, azionati con il monitorio, rappresenterebbero il residuo non corrisposto in restituzione - fu contratto in data 03/10/2006 dall'ing. con e che abbia poi ceduto il proprio credito Pt_1 CP_2 CP_2 all'opposta.
Non è altresì contestata la consegna del denaro da all'ing. così come non è CP_2 Pt_1 contestato l'obbligo restitutorio, in capo all'opponente, mediante il versamento di n.60 rate mensili, di Euro 3.333.33 ciascuna, a partire dal 05/11/2006.
Non è, infine, contestato che l'ing. abbia corrisposto 51 delle 60 rate originariamente dovute. Pt_1
Secondo la tesi difensiva dell'opponente dette 9 rate restanti non sarebbero dovute poiché la non debenza sarebbe frutto di un accordo specifico, avvenuto nel 2010, con il dott. , il Persona_1 quale, in considerazione dei positivi risultati ottenuti da di cui l'ing. era CP_3 Pt_1 amministratore delegato, avrebbe “rinunciato”, per conto della società odierna opponente, ad esigerne il pagamento.
O meglio, il debito residuo si sarebbe estinto in parte per remissione (per Euro 4.000,00), decisa dal dott. , ed in parte “pagato” dall'ingegnere mediante una pari decurtazione (per Euro 26.000,00) Per_1 dei suoi compensi per l'anno 2011.
Sul punto non esiste alcun accordo scritto e nessuno dei testi è stato chiamato a confermarne la circostanza dell'esistenza di un accordo di tal specie.
Occorre però osservare che gli elementi, anche documentali, seppur trasversali, prodotti dall'opponente e prudentemente apprezzati da questo giudice, portano a ritenere verosimile la tesi sostenuta dall'opponente stesso.
“In tema di prova per presunzioni… non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'”id quod plerumque accidit”, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza” (Cass. N. 21403 del 26/07/2021).
In primo luogo, non sono stati allegati solleciti di pagamento e/o comunicazioni di messa in mora, anteriori al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo o comunque nel lasso di tempo intercorrente tra la data del 05/07/2011 in cui sarebbe andata in pagamento la prima delle nove rate residue, e quella del 25/01/2021 di deposito del ricorso.
Peraltro, fino alla data del 09/01/2018 l'ing. ha continuato a lavorare per enza Pt_1 CP_3 che sia stato sollevato alcun rilievo o invito, anche verbale, a provvedere al pagamento.
O almeno nulla è stato provato in tal senso.
Se è pur vero che non sussiste un obbligo di legge di preventiva richiesta stragiudiziale del credito, la totale mancanza evidenzia, per il lungo periodo coinvolto, sicuramente lo scarso se non assente interesse al recupero.
Parte opponente ha poi allegato gli estratti del proprio corrente bancario ove venivano accreditati mensilmente i propri compensi per l'attività prestata (doc.n.5 e 6) e ha documentato come la propria situazione economica fosse più che buona (pag.5 e 6 atto di citazione).
Dunque, il denaro per pagare le 9 rate restanti del prestito c'era e non sarebbe quindi stato un problema per l'ingegnere provvedere al saldo, circostanza questa desumibile proprio dalla predetta documentazione.
pagina 3 di 5 Questa circostanza rileva poi, in modo particolare, se si considera che non è verosimile la tesi sostenuta dall'opposta, circa la presenza di un credito incagliato e/o irrecuperabile tale da giustificare la scelta di svalutazione del credito nel mese di febbraio 2013 per le competenze bilancio 2012.
Tale tesi difensiva di è infatti priva di qualunque supporto probatorio: l'opposta CP_1 nemmeno si è premurata di chiamare a testimonianza la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., che avrebbe “suggerito” tale decisione.
Ma che non fosse un credito incagliato e/o irrecuperabile emerge anche dall'esame del bilancio 2010 e di quello del 2011.
Sul punto si evidenzia che l'approvazione del primo (delibera del 05/07/2011 – doc.n.14) fu contestuale alla data in cui sarebbe andata in pagamento la prima delle nove rate residue e il secondo nell'anno immediatamente successivo.
In entrambi i bilanci il credito di Euro 30.000,17 non è presente.
Infatti, nel bilancio al 31/12/2010 (doc. n. 14) a pag. 2 di 6 (3 di 25) nello Stato Patrimoniale sotto la voce “Crediti” – sia quelli “esigibili entro l'esercizio successivo” sia quelli “esigibili oltre l'esercizio successivo” – risulta 0 (zero), tant'è che pure il “Totale crediti” è parimenti 0 (zero).
Al 31/12/2010 quindi l'opposta non aveva a bilancio il credito di cui al monitorio, né nei confronti dell'ing. né di chiunque altro. Pt_1
Nel bilancio al 31/12/2011 (doc. n. 15) a pag. 2 di 6 (3 di 31) nello Stato Patrimoniale sotto la voce
“Crediti” – quelli “esigibili entro l'esercizio successivo” risultano per €. 4.611.091.
Nessun credito “esigibile oltre l'esercizio successivo” e quindi un “Totale crediti” al 31/12/2011 di complessivi €. 4.611.091 (nella colonna a fianco si conferma che nello Stato Patrimoniale al 31/12/2010 i crediti erano 0 (zero–).
I 4.611.091 euro di crediti trovano conferma poi a pag. 14 di 31 (pag. 7 della nota integrativa), sia al punto 10 (PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE POSTE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO – ART. 2427 n. 4 c.c.) dove la voce Crediti al 31/12/2011 riporta appunto €.
4.611.091 con variazione di pari importo rispetto allo 0 (zero–) del Valore crediti al 31/12/2010.
Sempre a pag. 14 di 31 (pag. 7 della Nota Integrativa, ultimo prospetto) sono nuovamente riportati i
4.611.091 euro di crediti al 31/12/2011, con la specifica che sono tutti “Crediti verso Erario”.
Subito sotto, all'ultimo capoverso si legge poi testualmente che “La voce crediti verso erario accoglie il credito IRES riferibile al consolidato fiscale pari a €. 4.610.787, aumentato del credito per ritenute d'acconto della società consolidante di euro 304”. Quindi credito IRES, consolidato fiscale, credito per ritenute d'acconto della società consolidante, ma non crediti verso l'ing. Parte_1
Dunque, anche per quanto riguarda il bilancio al 31/12/2011 trova conferma la versione dell'opponente visto che nessun credito nei suoi confronti era iscritto a bilancio. Pt_1
Anche il contegno omissivo dell'opposta, tenuto nel presente giudizio, e rappresentato dalla mancata produzione dei bilanci (i bilanci infatti sono stati prodotti dall'opponente), nonostante il rilievo sollevato dal giudice nell'ordinanza 21/10/2021, ove evidenziava la mancanza dell'indicazione del
“…destino bilancistico di tale credito…” e indirettamente l'invito al chiarimento, portano a ritenere, ancora una volta, come verosimile la tesi difensiva dell'opponente e dunque l'avvenuta estinzione del proprio debito.
Del resto non è stato chiarito perché mai nel 2012 l'opposta abbia svalutato a bilancio un credito verso l'ing. quando quel credito era completamente inesistente nei precedenti due bilanci approvati e Pt_1 depositati.
pagina 4 di 5 Circostanza che infatti porta a ritenere veritiera la tesi dell'esistenza di accordi volti all'estinzione del debito residuo, di cui al monitorio, intercorsi tra il mese di giugno e luglio 2011, prima dell'approvazione del bilancio 2010.
Circostanze che troverebbero ulteriore conforto nel verbale del CDA del 10/06/2011 (doc.n.8) ove il compenso dell'ing. veniva ridotto da Euro 346.000,00 a Euro 320.000,00. Pt_1
Poco importa se anche altri compensi vennero contemporaneamente ridotti, poiché quello di interesse in questa sede è solo e soltanto quello dell'ing. Pt_1
Del resto sono rimaste sconosciute le ragioni riguardanti altre diverse riduzioni.
Gli elementi sopra analizzati rispondono ai requisiti di gravità quale probabilità della sussistenza del fatto ignoto (remissione del credito e pagamento mediante riduzione del compenso) desumibile dal fatto noto (assenza del credito nei bilanci 2010 e 2011 e riduzione del compenso), di precisione quale fatto noto determinato nella realtà storica (assenza del credito nei bilanci 2010 e 2011 e assenza di azioni volte al recupero del credito per quasi 10 anni) e di concordanza ovvero il fatto ignoto è desumibile dalla pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, come sopra evidenziato.
L'opposizione quindi è meritevole di accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente esperita e dei parametri vigenti al momento della conclusione dell'attività difensiva, con l'aumento del 15% per l'utilizzo di tecniche informatiche che hanno agevolato la consultazione e la fruizione degli atti nell'ambito del PCT
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 953/2021 del Tribunale di Bologna;
CONDANNA l'opposta al rimborso in favore dell'ing. delle spese CP_1 Parte_1 del presente giudizio che liquida in Euro 8.758,00 per compensi ed Euro 286,00 per spese, oltre al 15% spese generali, cpa e iva di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Bologna, lì 20/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 6090/2021 RG. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BENERICETTI ANDREA con domicilio eletto in Parte_1 VIA DELL'INDIPENDENZA N. 24 40121 BOLOGNA contro rappresentata e difesa dall'avv. GIBBONI FRANCESCA con domicilio eletto in VIA CP_1
SANTO STEFANO 17 40125 BOLOGNA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l'ing. proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.953/2021 con il quale gli veniva ingiunto di pagare a favore della società
[...] la somma di Euro 30.000,17 oltre interessi e spese della procedura monitoria. CP_1
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni come precisate nella memora n.1 ex art.183 VI co cpc :
“In via principale.
“In accoglimento della presente opposizione revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 953/2021 emesso dal Tribunale di Bologna l'1.03.2021 a favore di in CP_1 quanto inesistente il diritto di credito azionato da stante l'adempimento da parte CP_1 dell'opponente della sua obbligazione solutoria nei confronti dell'opposta per l'importo Parte_1 di €. 26.000,00 e la remissione del debito residuo di €. 4.000,00 da parte dell'opposta CP_1 a favore dell'opponente Parte_1
In via subordinata.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale revocare comunque
e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 953/2021 emesso dal Tribunale di Bologna l'1.3.2021 a favore di per intervenuta prescrizione della parte di capitale ingiunto di CP_1
€. 3.333,33.
pagina 1 di 5 In ogni caso
Condannare per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1, c.p.c. alla somma ritenuta CP_1 di giustizia
Con vittoria di spese, competenze e onorari del procedimento, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014, ai sensi del quale “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematica sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”
Si costituiva la società convenuta opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni (riproposte identiche nella memoria n.1 ex art.183 VI co cpc):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata e disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione o conclusione avversaria, e previa ogni necessaria o opportuna declaratoria di legge e del caso:
In via preliminare
a. concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 953/2021 (RG 979/2021) del 01.03.2021 ottenuto da contro l'ing. in quanto l'opposizione proposta da CP_1 Parte_1 quest'ultimo non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione;
In via principale
b. respingere e rigettare integralmente le domande tutte avanzate dall'ing. , sia in via principale Pt_1 che in via subordinata che in via istruttoria, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
c. in ogni caso, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Ing. e Parte_1 confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 953/2021 (RG 979/2021) del 01.03.2021 ottenuto da
contro
; CP_1 Parte_1
In via subordinata
d. nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice non confermi il Decreto Cont Ingiuntivo, dichiarare tenuto e quindi condannare l'ing. a pagare in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € 30.000,17, ovvero la diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre agli
[...] interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo;
In ogni caso
e. Con vittoria di compenso e spese, oltre spese generali, Cpa ed IVA come per legge, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 -bis, del D.M. 55/2014”.
Dopo il rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali (interrogatorio e testi) e mediante la produzione documentale offerta dalle parti.
Occorre preliminarmente osservare che non è contestato che tre siano le società coinvolte nelle vicende per cui è causa ovvero e tutte facenti capo al dott. CP_2 CP_1 CP_3
, legale rappresentante e presidente del CDA di tutte e tre. Persona_1
Dalla documentazione in atti emerge che l'odierna opposta possiede il 100% del CP_1 capitale sociale di quest'ultima detiene il 100% del capitale sociale di CP_3 CP_2
pagina 2 di 5 Non è poi contestato che il prestito di Euro 200.000,00 - di cui i 30.000,17 euro, azionati con il monitorio, rappresenterebbero il residuo non corrisposto in restituzione - fu contratto in data 03/10/2006 dall'ing. con e che abbia poi ceduto il proprio credito Pt_1 CP_2 CP_2 all'opposta.
Non è altresì contestata la consegna del denaro da all'ing. così come non è CP_2 Pt_1 contestato l'obbligo restitutorio, in capo all'opponente, mediante il versamento di n.60 rate mensili, di Euro 3.333.33 ciascuna, a partire dal 05/11/2006.
Non è, infine, contestato che l'ing. abbia corrisposto 51 delle 60 rate originariamente dovute. Pt_1
Secondo la tesi difensiva dell'opponente dette 9 rate restanti non sarebbero dovute poiché la non debenza sarebbe frutto di un accordo specifico, avvenuto nel 2010, con il dott. , il Persona_1 quale, in considerazione dei positivi risultati ottenuti da di cui l'ing. era CP_3 Pt_1 amministratore delegato, avrebbe “rinunciato”, per conto della società odierna opponente, ad esigerne il pagamento.
O meglio, il debito residuo si sarebbe estinto in parte per remissione (per Euro 4.000,00), decisa dal dott. , ed in parte “pagato” dall'ingegnere mediante una pari decurtazione (per Euro 26.000,00) Per_1 dei suoi compensi per l'anno 2011.
Sul punto non esiste alcun accordo scritto e nessuno dei testi è stato chiamato a confermarne la circostanza dell'esistenza di un accordo di tal specie.
Occorre però osservare che gli elementi, anche documentali, seppur trasversali, prodotti dall'opponente e prudentemente apprezzati da questo giudice, portano a ritenere verosimile la tesi sostenuta dall'opponente stesso.
“In tema di prova per presunzioni… non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'”id quod plerumque accidit”, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza” (Cass. N. 21403 del 26/07/2021).
In primo luogo, non sono stati allegati solleciti di pagamento e/o comunicazioni di messa in mora, anteriori al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo o comunque nel lasso di tempo intercorrente tra la data del 05/07/2011 in cui sarebbe andata in pagamento la prima delle nove rate residue, e quella del 25/01/2021 di deposito del ricorso.
Peraltro, fino alla data del 09/01/2018 l'ing. ha continuato a lavorare per enza Pt_1 CP_3 che sia stato sollevato alcun rilievo o invito, anche verbale, a provvedere al pagamento.
O almeno nulla è stato provato in tal senso.
Se è pur vero che non sussiste un obbligo di legge di preventiva richiesta stragiudiziale del credito, la totale mancanza evidenzia, per il lungo periodo coinvolto, sicuramente lo scarso se non assente interesse al recupero.
Parte opponente ha poi allegato gli estratti del proprio corrente bancario ove venivano accreditati mensilmente i propri compensi per l'attività prestata (doc.n.5 e 6) e ha documentato come la propria situazione economica fosse più che buona (pag.5 e 6 atto di citazione).
Dunque, il denaro per pagare le 9 rate restanti del prestito c'era e non sarebbe quindi stato un problema per l'ingegnere provvedere al saldo, circostanza questa desumibile proprio dalla predetta documentazione.
pagina 3 di 5 Questa circostanza rileva poi, in modo particolare, se si considera che non è verosimile la tesi sostenuta dall'opposta, circa la presenza di un credito incagliato e/o irrecuperabile tale da giustificare la scelta di svalutazione del credito nel mese di febbraio 2013 per le competenze bilancio 2012.
Tale tesi difensiva di è infatti priva di qualunque supporto probatorio: l'opposta CP_1 nemmeno si è premurata di chiamare a testimonianza la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., che avrebbe “suggerito” tale decisione.
Ma che non fosse un credito incagliato e/o irrecuperabile emerge anche dall'esame del bilancio 2010 e di quello del 2011.
Sul punto si evidenzia che l'approvazione del primo (delibera del 05/07/2011 – doc.n.14) fu contestuale alla data in cui sarebbe andata in pagamento la prima delle nove rate residue e il secondo nell'anno immediatamente successivo.
In entrambi i bilanci il credito di Euro 30.000,17 non è presente.
Infatti, nel bilancio al 31/12/2010 (doc. n. 14) a pag. 2 di 6 (3 di 25) nello Stato Patrimoniale sotto la voce “Crediti” – sia quelli “esigibili entro l'esercizio successivo” sia quelli “esigibili oltre l'esercizio successivo” – risulta 0 (zero), tant'è che pure il “Totale crediti” è parimenti 0 (zero).
Al 31/12/2010 quindi l'opposta non aveva a bilancio il credito di cui al monitorio, né nei confronti dell'ing. né di chiunque altro. Pt_1
Nel bilancio al 31/12/2011 (doc. n. 15) a pag. 2 di 6 (3 di 31) nello Stato Patrimoniale sotto la voce
“Crediti” – quelli “esigibili entro l'esercizio successivo” risultano per €. 4.611.091.
Nessun credito “esigibile oltre l'esercizio successivo” e quindi un “Totale crediti” al 31/12/2011 di complessivi €. 4.611.091 (nella colonna a fianco si conferma che nello Stato Patrimoniale al 31/12/2010 i crediti erano 0 (zero–).
I 4.611.091 euro di crediti trovano conferma poi a pag. 14 di 31 (pag. 7 della nota integrativa), sia al punto 10 (PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE POSTE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO – ART. 2427 n. 4 c.c.) dove la voce Crediti al 31/12/2011 riporta appunto €.
4.611.091 con variazione di pari importo rispetto allo 0 (zero–) del Valore crediti al 31/12/2010.
Sempre a pag. 14 di 31 (pag. 7 della Nota Integrativa, ultimo prospetto) sono nuovamente riportati i
4.611.091 euro di crediti al 31/12/2011, con la specifica che sono tutti “Crediti verso Erario”.
Subito sotto, all'ultimo capoverso si legge poi testualmente che “La voce crediti verso erario accoglie il credito IRES riferibile al consolidato fiscale pari a €. 4.610.787, aumentato del credito per ritenute d'acconto della società consolidante di euro 304”. Quindi credito IRES, consolidato fiscale, credito per ritenute d'acconto della società consolidante, ma non crediti verso l'ing. Parte_1
Dunque, anche per quanto riguarda il bilancio al 31/12/2011 trova conferma la versione dell'opponente visto che nessun credito nei suoi confronti era iscritto a bilancio. Pt_1
Anche il contegno omissivo dell'opposta, tenuto nel presente giudizio, e rappresentato dalla mancata produzione dei bilanci (i bilanci infatti sono stati prodotti dall'opponente), nonostante il rilievo sollevato dal giudice nell'ordinanza 21/10/2021, ove evidenziava la mancanza dell'indicazione del
“…destino bilancistico di tale credito…” e indirettamente l'invito al chiarimento, portano a ritenere, ancora una volta, come verosimile la tesi difensiva dell'opponente e dunque l'avvenuta estinzione del proprio debito.
Del resto non è stato chiarito perché mai nel 2012 l'opposta abbia svalutato a bilancio un credito verso l'ing. quando quel credito era completamente inesistente nei precedenti due bilanci approvati e Pt_1 depositati.
pagina 4 di 5 Circostanza che infatti porta a ritenere veritiera la tesi dell'esistenza di accordi volti all'estinzione del debito residuo, di cui al monitorio, intercorsi tra il mese di giugno e luglio 2011, prima dell'approvazione del bilancio 2010.
Circostanze che troverebbero ulteriore conforto nel verbale del CDA del 10/06/2011 (doc.n.8) ove il compenso dell'ing. veniva ridotto da Euro 346.000,00 a Euro 320.000,00. Pt_1
Poco importa se anche altri compensi vennero contemporaneamente ridotti, poiché quello di interesse in questa sede è solo e soltanto quello dell'ing. Pt_1
Del resto sono rimaste sconosciute le ragioni riguardanti altre diverse riduzioni.
Gli elementi sopra analizzati rispondono ai requisiti di gravità quale probabilità della sussistenza del fatto ignoto (remissione del credito e pagamento mediante riduzione del compenso) desumibile dal fatto noto (assenza del credito nei bilanci 2010 e 2011 e riduzione del compenso), di precisione quale fatto noto determinato nella realtà storica (assenza del credito nei bilanci 2010 e 2011 e assenza di azioni volte al recupero del credito per quasi 10 anni) e di concordanza ovvero il fatto ignoto è desumibile dalla pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, come sopra evidenziato.
L'opposizione quindi è meritevole di accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente esperita e dei parametri vigenti al momento della conclusione dell'attività difensiva, con l'aumento del 15% per l'utilizzo di tecniche informatiche che hanno agevolato la consultazione e la fruizione degli atti nell'ambito del PCT
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 953/2021 del Tribunale di Bologna;
CONDANNA l'opposta al rimborso in favore dell'ing. delle spese CP_1 Parte_1 del presente giudizio che liquida in Euro 8.758,00 per compensi ed Euro 286,00 per spese, oltre al 15% spese generali, cpa e iva di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Bologna, lì 20/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
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